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Sentenza

Certificati attestanti malattia non provenienti dal Pronto soccorso....
Certificati attestanti malattia non provenienti dal Pronto soccorso.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1523 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BARONE LUIGI
Data Udienza: 09/11/2017
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.M. nato il ......... a M.
avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L.M.
FLAMINI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. VIRGILIO FRAU del foro di VERONA in difesa di F.M., che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 dicembre 2016, la Corte militare di appello confermava la pronunzia
del Tribunale militare di Verona del 9 dicembre 2015 di condanna di M.F. per i reati di
simulazione di infermità e truffa militare (artt. 47 n. 2, 159, 234, commi 1 e 2 1 n. 1, cod. pen.
mil . pace), commessi attraverso l'utilizzo, nell'arco temporale in contestazione, di otto
certificati medici rilasciati da medici di base attestanti sue patologie (dalla lornbalgia alla
cervico-artrosi cronica alla sinusite mascellare cronica) che consentivano al predetto di godere
di periodi di congedo per malattia, percependo ugualmente in tali frangenti la retribuzione.
2. Avverso la decisione ricorre per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore,
deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 2, CEDU (presunzione di innocenza),
all'art. 187 cod. proc. pen. (onere della prova a carico della parte pubblica); all'art. 192,
commi 1 e 2, cod. proc. pen. (errata valutazione della prova); agli artt. 159 (simulazione di
infermità) e 234, commi 1 e 2 n. 1, cod. pen. mil . pace (truffa militare aggravata).
La Corte ha ritenuto dimostrato il reato contestato per l'intero arco temporale in
contestazione, eccettuando quei periodi nei quali si era raggiunta la prova negativa di effettiva
sussistenza degli stati dolorosi sofferti dall'imputato.
Ciò, in tesi difensiva, è equivalso ad una indebita inversione dell'onere della prova a carico
della difesa «obbligata a dare riscontro anche in ordine alla congruità e proporzionalità dei
periodi di malattia sofferti dall'imputato». In altri termini, si sostiene che i giudici del merito
nel valutare l'ampia documentazione prodotta dalla difesa (richiamata in ricorso dalle pagine 6
a 12) avrebbero erroneamente da questa tratto occasionali stati di incapacità del Ferri e non,
come sarebbe stato logico dedurre, una cronica condizione invalidante da estendere all'intera
durata dell'assenza del predetto dal servizio.
2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, derivante dalla omessa
considerazione delle prove offerte dalla difesa.
Lamenta, nello specifico, (p. 14 del ricorso) che
Avv. Antonino Sugamele

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