Cessazione anticipata dal servizio in genere.
Cessazione anticipata dal servizio in genere.
Sez. IV, Sentenza n. 6334 del 11/12/2012
Le valutazioni medico-legali contenute nelle direttive tecnico-sanitarie in base alle quali l'Amministrazione dispone il proscioglimento dalla ferma militare volontaria di un soggetto fisicamente inidoneo non sono sindacabili in sede di legittimità dal Giudice Amministrativo, salvo il caso di manifesta abnormità.
Sez. IV, Sentenza n. 958 del 18/02/2010
L'art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, da un lato, e l'art. 33 della stessa legge n. 113, dall'altro, devono essere interpretate secondo un criterio letterale, teleologico e non estensivo, nel senso, cioè, che l'ufficiale non in s.p.e., che abbia contratto una ferma ordinaria o speciale non possa cessare anticipatamente dal servizio, salvo casi speciali, rispetto ai quali l'Amministrazione deve adeguatamente motivare l'accoglimento o meno dell'istanza, a tutela dell'interesse pubblico al buon andamento delle strutture e dei reparti.
Sez. IV, Sentenza n. 958 del 18/02/2010
La legge n. 113/1954 è volta a salvaguardare l'interesse pubblico a che i costi di formazione del personale militare altamente specializzato, quali indubbiamente sono gli ufficiali piloti, siano ammortizzati in un arco di tempo ragionevole e che gli scompensi organizzativi ricollegabili alla cessazione dal servizio siano differiti allo scadere della ferma, come imposto dalla speciale normativa di settore.
Sez. IV, Sentenza n. 357 del 28/01/2010
Per il militare con il grado di maresciallo maggiore della Guardia di finanza deve disporsi la cessazione dal servizio permanente per la perdita del grado per rimozione essendovi incompatibilità fra la perdita del grado e la permanenza nel servizio permanente in quanto la perdita del grado, quale che ne sia la ragione, comporta sempre la cessazione dal servizio permanente effettivo.
Sez. IV, Sentenza n. 2578 del 24/04/2009
Si deve ritenere che gli esiti di un procedimento per riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità possano influire sull'attribuzione dei benefici previsti per legge, ma non possano influire sul collocamento in congedo del carabiniere che, avendo superato il previsto periodo massimo di aspettativa e collocato, conseguentemente, in congedo non abbia impugnato entro i termini previsti il provvedimento di congedo medesimo, costituendo, quindi, quest'ultima, statuizione ormai consolidata.
Sez. IV, Sentenza n. 3250 del 27/06/2008
La disciplina transitoria di cui all'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 165/1997, in materia di riduzione del periodo massimo di collocamento in ausiliaria dei militari, dispone la graduale riduzione del periodo di otto anni di permanenza, per il personale già collocato o da collocare in tale posizione, in misura di un anno ogni tre anni. Rilevando i periodi di tre anni, in sé e in astratto, quale parametro sulla cui base va operato il graduale abbattimento del periodo di collocamento in ausiliaria, si deve ritenere che la riduzione di un anno si debba operare all'inizio e non alla fine di tale arco temporale.
Sez. IV, Sentenza n. 432 del 08/02/2008
Il carattere discrezionale del provvedimento di cessazione anticipata dal servizio permanente esclude, di per sé, la sussistenza di un diritto soggettivo accertabile in sede giudiziale.
Sez. IV, Sentenza n. 432 del 08/02/2008
Il collocamento in ausiliaria può avvenire esclusivamente a seguito della cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite d'età.
Sez. IV, Sentenza n. 1605 del 11/04/2007
Deve escludersi che l'ufficiale che abbia contratto una ferma speciale o ordinaria possa cessare anticipatamente dal servizio, salvo casi eccezionali che l'amministrazione deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico.
Sez. IV, Sentenza n. 1605 del 11/04/2007
A fronte di un diniego di proscioglimento anticipato dalla ferma non si può ravvisare un difetto di motivazione o istruttoria, giacché la regola è il completamento della ferma e l'eccezione, da motivare congruamente a tutela dell'interesse pubblico, è al contrario l'accoglimento della domanda del privato.
Sez. IV, Sentenza n. 1207 del 12/03/2007
Non possono essere prese in esame le domande di collocamento in ausiliaria di militari che non abbiano raggiunto il limite d'età previsto nel grado rivestito, anche se presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 505/1996 e pur in presenza di un provvedimento di collocamento in congedo pure anteriore rispetto a tale data.
15-12-2018 22:35
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