Conflitto positivo di giurisdizione. Concorso formale tra il delitto di cui all'art. 314 cod. pen. e quello di cui all'art. 215 cod. pen. mil . pace ed essendo il reato comune più grave di quello militare.
La sentenza segnala l'esistenza di "un ampio e risalente dibattito in dottrina
tendente ad ampliare il concorso apparente di norme alle figure
dell'assorbimento, della consunzione e dell'ante-fatto o post-fatto non punibile:
classificazioni ritenute tuttavia prive di sicure basi ricostruttive, poiché
individuano elementi incerti quale dato di discrimine, come l'identità del bene
giuridico tutelato dalle norme in comparazione e la sua astratta graduazione in
termini di maggiore o minore intensità, di non univoca individuazione, e per
questo suscettibili di opposte valutazioni da parte degli interpreti. In particolare,
la loro applicazione quale criterio ermeneutico è stata ripetutamente negata dalla
giurisprudenza delle Sezioni Unite per la mancanza di riferimenti normativi che
consentano un collegamento di tale ricostruzione alla
voluntas legis.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite risulta invece saldamente fondata sul
criterio di specialità, individuato quale unico principio legalmente previsto in
tema di concorso apparente, con ampliamento della sua applicazione alle ipotesi
di illeciti amministrativi secondo la previsione dell'art. 9 legge 24 novembre
1981, n. 689, che ha imposto la comparazione delle fattispecie astratte,
prescindendo dalla qualificazione, penale o amministrativa, degli illeciti posti a
raffronto.
In tal senso, in maniera coerente, si sono pronunciate ripetutamente le
Sezioni unite (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv.
248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865;
Sez. U., n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del
20/12/2005, Marino, Rv. 232302; Sez. U,. n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv.
218771; Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218874), le quali, pur
ribadendo l'applicabilità del solo criterio normativo, hanno chiarito che il raffronto
deve estendersi anche alle previsioni amministrative, secondo un'evoluzione
interpretativa che ha caratterizzato anche la giurisprudenza della Corte EDU,
sulla base di una comparazione che si fonda sugli aspetti comportamentali,
oggettivi e soggettivi, della fattispecie."
28-04-2018 14:35
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