Dirigente di un commissariato P.S. rivela ad un colonnello dell'Esercito che un'autovettura Hyundai, che costui sospettava lo stesse pedinando, era in dotazione ai Carabinieri (notizia riservata appresa in virtù delle sue funzioni), così contestualmente aiutandolo ad eludere le indagini in corso nei suoi confronti per ipotesi di reato connesse al suo ruolo di comandante della base logistica militare di addestramento di Cecina.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-07-2018) 27-07-2018, n. 36044
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Presidente -
Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -
Dott. CORBO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.P., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/12/2016 della Corte di Appello di Firenze;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
udito il difensore della ricorrente, avv. Angelo Fiore Tartaglia, che si è associato alla richiesta del P.G..
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello toscana ha integralmente confermato la sentenza del 22/01/2014 del Tribunale di Livorno che, all'esito di giudizio ordinario, ha riconosciuto G.P. colpevole dei reati, unificati da concorso formale, di rivelazione di segreto di ufficio e di favoreggiamento personale a beneficio di S.M. e l'ha condannata alla pena di un anno di reclusione. Fatti criminosi posti in essere dalla G., nella sua qualità di dirigente il commissariato P.S. di (OMISSIS), e consistiti nel rivelare al colonnello dell'Esercito S.M. che un'autovettura Hyundai, che costui sospettava lo stesse pedinando, era in dotazione ai Carabinieri (notizia riservata appresa in virtù delle sue funzioni), così contestualmente aiutandolo ad eludere le indagini in corso nei suoi confronti per ipotesi di reato connesse al suo ruolo di comandante della base logistica militare di addestramento di Cecina.
La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal difensore dell'imputata che ha dedotto: erronea applicazione degli artt. 326 e 378 c.p. e illogicità manifesta della motivazione per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei due reati (il S. essendosi già reso conto di essere sottoposto ad attività investigative prima dei contatti telefonici intercorsi con l'imputata e, quindi, di apprendere quanto da costei riferitogli); violazione, in subordine, degli artt. 62-bis e 133 c.p. con riguardo all'asprezza del trattamento punitivo.
Il ricorso non appare affetto da cause palesi di inammissibilità.
Tuttavia deve rilevarsi in limine che entrambi i reati contestati all'imputata risultano attinti da causa estintiva prescrizionale ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., prodottasi (pur tenendo conto del periodo di sospensione del relativo termine pari a quattro mesi e sei giorni registrato nel giudizio di primo grado) alla data del 19/11/2017; cioè in epoca appena precedente l'inoltro dell'impugnazione e dei relativi atti a questo giudice di legittimità.
Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di tale rilevata causa di non punibilità (art. 129 c.p.p., comma 1), non emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole all'imputata per gli effetti di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. In vero le addotte censure, anche se in ipotesi fossero fondate, condurrebbero ad un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 c.p. produttivo di indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2018
01-11-2018 15:43
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