Diritto al trasferimento del coniuge di un militare per consentire il ricongiungimento familiare. Trasferimenti.
T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 03/08/2018, n. 493
Trasferimenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2018, proposto da
C.R., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui Uffici domiciliata in Campobasso alla via Garibaldi, 124;
nei confronti
Universita' Lum Jean Monnet, in persona del Legale Rapp.te pro tempore non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
Del provv. prot. n. (...), trasmesso a mezzo pec in data 9.5.2018, con cui il Direttore Generale dell'Università degli Studi del Molise ha rigettato la richiesta della ricorrente di trasferimento per comando o distacco ai sensi dell'art. 17, comma 1, L. n. 266 del 1999; del Verbale n. 4 del 5.4.2018 del Consiglio Direttivo di Economia dell'Università degli Studi del Molise, in parte qua; di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso ivi compreso il parere negativo della Commissione di esperti nominata dal Consiglio nella seduta del 7.3.2018.
Con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti;
nonche' per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente al trasferimento per comando e/o distacco presso l'Università degli Studi del Molise ai sensi dell'art. 17, comma 1 L. n. 266 del 1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
PREMESSO che la ricorrente, ricercatrice a tempo indeterminato presso l'Università LUM Jean Monnet di Casamassima (BA) ha chiesto di essere trasferita per comando o distacco presso l'Università degli Studi del Molise, ai fini del ricongiungimento familiare con il coniuge, T.C. dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, invocando il disposto di cui all'art. 17 della L. n. 266 del 1999;
RILEVATO che l'Università del Molise non ha accolto l'istanza della ricorrente ritenendo non sussistenti, nella specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 17 citato, essendo esso riferito alle sole pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993;
RILEVATO che, con il presente gravame, la ricorrente ha impugnato il succitato diniego rilevandone l'illegittimità per violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 non avendo la resistente Università comunicato il c.d preavviso di rigetto e non avendo tenuto conto delle osservazioni dalla stessa ricorrente presentate in data 9.04.2018; ha, poi, dedotto l'incompetenza del Direttore Generale ad adottare il provvedimento impugnato trattandosi di un atto, a suo dire, riservato alla competenza del Rettore ed ha insistito per la piena applicabilità dell'art. 17 citato anche al personale delle Università private legalmente riconosciute.
Si è costituita in giudizio l'Università del Molise insistendo per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 11 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti costituite di una sua possibile definizione in forma semplificata.
CONSIDERATO che il ricorso non merita accoglimento in quanto l'art. 17 della L. n. 266 del 1999 deve intendersi riferito alle sole pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.lsg n. 29/1993 e che, come correttamente rilevato dalla Difesa erariale, tale disposizione normativa nel prevedere il diritto al trasferimento del coniuge del militare per consentire il ricongiungimento familiare, costituisce una norma eccezionale e di stretta interpretazione;
RITENUTO; quindi, che non si configura, nel caso di specie, il requisito prescritto dalla citata normativa atteso che la ricorrente risulta svolgere l'incarico di ricercatrice presso una Università privata;
RITENUTO, altresì, di dover respingere anche le ulteriori censure in quanto, a un lato, la natura dovuta e vincolata del gravato diniego ha reso superfluo, nella specie, la comunicazione del preavviso di diniego e, dall'altro, la nota gravata risulta la mera comunicazione della determina di rigetto della istanza di trasferimento adottata dal competente Consiglio del Dipartimento di Economia con Delib. del 5 aprile 2018;
RITENUTO, quindi, doversi respingere il ricorso compensando, tra le parti, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Rita Luce, Primo Referendario, Estensore
22-10-2018 15:36
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