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Sentenza

Equo indennizzo negato. Infarto miocardo acuto-arresto cardiorespiratorio....
Equo indennizzo negato. Infarto miocardo acuto-arresto cardiorespiratorio.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 02-02-2018) 28-02-2018, n. 2196
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5811 del 2004, proposto da:

-OMISSIS-, quale erede dell'appuntato dei carabinieri -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Debora Bruno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Castrense, 7;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale Arma Carabinieri - Direzione di Amministrazione, tutti in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale è stata rigettata la istanza di concessione dell'equo indennizzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale Arma Carabinieri - Direzione di Amministrazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La ricorrente, moglie del defunto appuntato dei carabinieri -OMISSIS-, deceduto in data 13 gennaio 1999, contesta il Decreto, emesso dal Direttore di amministrazione, sezione equo indennizzo del Comando Generale dell'Arma in data 2 febbraio 2004, che ha rigettato l'istanza di concessione dell'equo indennizzo, avanzata dalla stessa in qualità di erede, in data 5 luglio 1999, perché la patologia che ha colpito il militare ed ha causato la morte ( infarto miocardo acuto-arresto cardiorespiratorio) non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, giusto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) n. 28894/02 del 9 dicembre 2003, anch'esso contestato con il ricorso oggetto del presente scrutinio.

La parte ricorrente, in buona sostanza, con i due motivi di gravame, ha contestato il provvedimento di diniego sotto il profilo del difetto di motivazione.

In prossimità dell'udienza la parte ricorrente ha illustrato il ricorso con una successiva memoria.

L'avvocatura erariale si è costituita solo formalmente.

Alla udienza del giorno 2 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente la parte segnala il mancato adempimento delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. n. 461 del 2001.

Al riguardo il Collegio osserva.

Le previsioni indicate nella fattispecie sopra riportata, invero, attengono unicamente agli aspetti notiziali e di tutela della privacy e non riguardano la determinazione eziologica in contestazione.

In particolare il combinato disposto indicato nell'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 461 del 2001 prevede la comunicazione della trasmissione del carteggio al Comitato di Verifica ai fini della possibilità di produrre l'istanza di equo indennizzo ( in questo caso prodotta nei termini), ovvero di opporsi, per ragioni di privacy, alla trattazione della domanda.

Tale evenienza oppositiva, di fatto, risulta esclusa proprio dal comportamento della ricorrente.

Conseguentemente tale rilievo deve essere respinto.

Deve, altresì, essere respinta la censura, avanzata nel primo motivo di ricorso, di violazione, da parte della p.a., degli art. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990.

La parte, in buona sostanza, lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento per cui è causa.

La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto superflua la comunicazione di avvio del procedimento per quei procedimenti, come quello di specie, iniziati su istanza di parte.

Infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto, in tali evenienze, la indicata comunicazione come " .... una mera duplicazione di formalità " (Cons. di St., Sez. V, 7 aprile 2004, n. 1969), oppure, più precisamente come " .... un evidente duplicazione di attività, con aggravio dell'Amministrazione, non compensato da particolari utilità per i soggetti interessati " (Cons. St., Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823).

La natura e la funzione della prevista attività partecipativa è quella di portare a conoscenza il cittadino dell'apertura dell'iter procedimentale e della possibilità di partecipare al procedimento mediante produzione di documenti e memorie.

Nel caso di specie tale funzione è implicita nella stessa istanza dell'interessato.

Quindi, nel caso di specie, è stato, di fatto, raggiunto lo scopo precipuo indicato negli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 cit..

Con il secondo motivo di gravame, la parte ricorrente, dopo aver sintetizzato tutti i precedenti di servizio del militare deceduto, ha sostenuto il difetto di motivazione del provvedimento contestato, proprio per la mancata considerazione dei gravosi compiti istituzionali svolti dal militare che, a dire della ricorrente, hanno costituito, quanto meno, la concausa dell'evento.

Il Comitato di verifica per le causa di servizio, di contro, secondo la ricorrente, ha provveduto al rilascio del previsto parere attraverso una motivazione generica, astratta e non conforme alla reale situazione patologica del militare, invero non corrispondente al quadro teorico indicato dall'Organo consultivo, con evidente travisamento dei fatti.

Sul punto il Collegio osserva.

Il parere espresso dal Comitato di verifica per le pensioni privilegiate è stato pedissequamente riprodotto dal decreto in questa sede contestato, per cui la richiesta di equo indennizzo è stata rigettata in considerazione del difetto del riconoscimento della dipendenza causale dal servizio della patologia accusata.

E' opportuno precisare che le mansioni affidate e svolte dal militare deceduto non appaiono travalicare quelle ordinariamente, variegatamente e complessivamente richieste ad un qualsiasi appartenente all'Arma dei carabinieri del ruolo degli appuntati.

E' opinione giurisprudenziale consolidata, quella per cui il dipendente che richieda l'equo indennizzo deve fornire la prova rigorosa che le sue condizioni di lavoro siano state particolarmente devianti - sotto il profilo dello stress e della fatica - rispetto a quelle normalmente richieste ad un qualsiasi altro appartenente alla medesima categoria professionale (per tutte: TAR Toscana, Sez. I, 25 febbraio 2016, n. 335).

Tale aspetto probatorio risulta, pertanto, preminente rispetto a qualsivoglia considerazione motivazionale, atteso che, nella vicenda del riconoscimento dell'equo indennizzo, quale misura sociale di equità con natura indennitaria e non già evenienza risarcitoria del nocumento asseritamente patito, è necessario considerare che la nozione di concausa efficiente e determinante della patologia accusata, per essere collegata al servizio, deve essere positivamente riportata al fatto che il dipendente sia stato impegnato in servizi palesemente eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro.

Non solo.

Tali attività professionali devono essere, inoltre, particolarmente gravose per intensità e durata e tali da costituire, secondo un criterio di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale, uno specifico fattore di rischio invalidante con particolare riferimento alla diversificata natura e consistenza delle prestazioni normalmente e naturalmente connesse al profilo professionale posseduto dal dipendente.

L'indicato aspetto costituisce un imprescindibile onere probatorio che la parte deve assolvere i modo puntuale ed oggettivo.

Ne consegue che dal concetto di causalità devono essere espunte quelle circostanze e quelle condizioni connaturali e coerenti con la qualifica posseduta che comportano, all'evidenza, inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario ( e non specifico) connesso allo status di appartenente alle Forze Armate o di Polizia.

E' appena il caso di sottolineare che l'indicato status prevede e richiede, necessariamente, tipologie di prestazioni lavorative normalmente più impegnative rispetto ad altre categorie di pubblici dipendente.

Da quanto sopra esposto consegue che, in mancanza di un'adeguata dimostrazione di specifiche, circostanziate, prolungate e particolarmente gravose condizioni di impiego, idonee ad evocare in via diretta - per la loro specifica, prolungata e significativa anomalia rispetto al pur gravoso quadro prestazionale ordinariamente connesso allo status posseduto - un collegamento qualificato con le infermità denunciate, sì da assurgere a fattore (con)causale delle stesse, le censure di eccesso di potere, per difetto di motivazione, rivolte all'operato del CVCS risultano non conferenti.

Nel caso di specie, la parte ha riportato, a sostegno della tesi sostenuta, le attività professionali svolte dal militare che, invero, non presentano alcuna delle eccezionalità e/o particolarità di significativa gravosità tali da costituire un fattivo elemento causale o concausale della patologia che ha colpito il predetto, ma si inseriscono nel contesto dei consueti compiti istituzionali affidati ai militari dell'Arma.

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

Sussistono convincenti ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8,D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
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Avv. Antonino Sugamele

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