Generale di Brigata assume il comando del RUD, organo posto alle dipendenze gerarchiche dell'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna (AISE).
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 08-09-2016, n. 9576
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13968 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Lepore C.F. (...), Maria Claudia Lepore C.F. (...), con domicilio eletto presso l'avv. Carlo Lepore in Roma, Via Cassiodoro, 6;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore Esercito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. (...) del 10.11.2015 dello Stato Maggiore dell'Esercito che ha disposto la cessazione del ricorrente dall'incarico di comandante del Raggruppamento Unità di Difesa (RUD) con contestuale assegnazione all'incarico di vice commissario del Commissariato Generale per le Onoranze dei Caduti in Guerra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore Esercito;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente, generale di brigata dell'Esercito, ha assunto il 16.12.2013 l'incarico di comandante del Raggruppamento Unità di Difesa (RUD), organo posto alle dipendenze gerarchiche dell'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna (AISE).
Con il provvedimento indicato in epigrafe è stata successivamente disposta la cessazione della stesso incarico con contestuale sua assegnazione all'incarico di vice commissario del Commissariato Generale per le Onoranze dei Caduti in Guerra.
Contro tale trasferimento ha quindi proposto ricorso, prospettando i seguenti motivi di gravame:
- eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della illogicità e manifesta irragionevolezza; violazione degli artt. 97 e 53 della Costituzione.
Il trasferimento non sarebbe stato giustificato da alcuna esigenza di servizio come risulterebbe dall'assenza di motivazione dello stesso. Inoltre, nella pianificazione delle esigenze di trasferimento degli ufficiali generali per gli anni 2015 - 2017 il suo nominativo non è ricompreso fra i destinatari di provvedimento di trasferimento e comunque è stato adottato al di fuori delle date calendarizzate per gli avvicendamenti e con una urgenza anch'essa immotivata e senza comunicare nulla all'AISE, organo dal quale dipende gerarchicamente il Raggruppamento sotto il comando del ricorrente.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 29 dicembre 2015 ed ha depositato un'ulteriore memoria il 16 febbraio 2016.
Anche il ricorrente ha depositato una memoria il 22 aprile 32016.
Con decreto n. 5721/2015 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.
Nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2016, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione del provvedimento, su richiesta delle parti il ricorso è stato rinviato alla decisone di merito.
La causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 25 maggio 2016.
2. Il ricorrente comandante del Raggruppamento Unità di Difesa (RUD), organo posto alle dipendenze gerarchiche dell'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna (AISE) con il provvedimento impugnato è stato trasferito all'incarico di vice commissario del Commissariato Generale per le Onoranze dei Caduti in Guerra.
Nei motivi di ricorso sostanzialmente lamenta la mancanza di una motivazione per il suo trasferimento e l'elusione delle procedure previste per la pianificazione d'impiego degli ufficiali generali, in particolare per il triennio 2015 - 2017.
Ciò premesso, dagli atti di giudizio è possibile evidenziare quanto segue:
A) l'Amministrazione della Difesa nell'ambito della predetta pianificazione attua un principio di rotazione degli ufficiali dirigenti. In concreto, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha emanato una direttiva in materia denominata "P001- Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito" nella quale una parte è dedicata all' "Impiego dei Dirigenti" e riporta le modalità procedurali per la redazione ditale pianificazione. Pertanto, il trasferimento del ricorrente deve essere inquadrato quale movimento conseguente agli esiti della pianificazione d'impiego relativa al triennio 2015-2017 ed è stato attuato secondo le procedure previste dalla Direttiva P001 (nello specifico, la Direttiva prevede che: "Ai sensi degli artt. 89 e 95 del TU dell'ordinamento militare l'impiego degli Ufficiali Dirigenti è di competenza all'Autorità di Vertice della Forza Armata, cui è data facoltà di proposizione ovvero designazione del personale... mediante l'elaborazione e la diramazione di specifiche pianificazioni, di norma triennali al fine di garantire organicità all'impiego e favorire le esigenze di programmazione delle Unità nei Teatri Operativi, e la conseguente emissione dei relativi ordini d'impiego...";
B) il movimento del ricorrente presso il Commissariato Generale Onoranze Caduti in Roma è avvenuto in conformità a tali canoni, a seguito di una corretta attività istruttoria dalla quale è poi disceso l'ordine d'impiego. In particolare, nel quadro della pianificazione che ha lo ha interessato sono state valutate le previsioni inerenti al presumibile collocamento in ARQ a domanda o d'ufficio dei Generali a decorrere dal 31 dicembre 2015. Sono state anche rispettate le prescrizioni previste dalla citata direttiva nella parte in cui il ricorrente è stato inizialmente proposto dallo Stato Maggiore dell'Esercito per ricoprire l'incarico presso Onorcaduti cui è seguita la designazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa (solo inizialmente non è stato contemplato tra i destinatari perché ancora non note allo Stato Maggiore dell'Esercito le previsioni di collocamento in ARQ per il mese di dicembre - il precedente vice commissario Generale ha presentato specifica istanza di collocamento in ARQ al 31 dicembre 2015);
C) una volta emersa l'esigenza di ripianare una vacanza organica, si è individuato il più idoneo sostituto. Peraltro, giova evidenziare che, nello svolgimento del reimpiego del ricorrente, è stato attuato un contemperamento d'interessi, dal momento che in capo all' Amministrazione non correva alcun obbligo di emanare un provvedimento a carico dell'interessato necessariamente sulla sede di Roma. Si è, quindi, perseguito un fine pubblico di ripianare una posizione organica contemperandolo con l'interesse del singolo a prestare servizio nella stessa città;
E) alla luce di quanto sopra evidenziato il reimpiego del ricorrente è stato dunque attuato dallo Stato Maggiore dell'Esercito non ai sensi della Direttiva emanata dallo Stato Maggiore della Difesa ma in conformità con la normativa vigente in materia ("P001- Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito) emanata dallo stesso Stato Maggiore dell'Esercito;
F) il RUD è comunque un organismo inquadrato nello Stato Maggiore della Difesa e non nell'AISE per cui le competenze sullo spostamento degli Ufficiali sono dell'Amministrazione militare;
G) quanto all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, va rilevato che lo stesso è un trasferimento d'autorità che, sia per il quadro normativo di riferimento che per la giurisprudenza formatasi al riguardo, è considerato alla stregua degli "ordini" e, come tali, sottratti alla disciplina generale dettata dalla L. n. 241 del 1990 (cfr. ex multis Consiglio di Stato IV n. 4586/13);
H) infine non sussiste una diminuzione di funzioni per il ricorrente tra quella in precedenza ricoperta e Onorcaduti. La posizione di destinazione di vice commissario generale, è prevista per la qualifica di Generale di Divisione, cioè per un grado superiore a quello rivestito dallo stesso.
3. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
09-05-2018 01:18
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