I limiti di età per accedere al concorso della Polizia di Stato
I limiti di età. «La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei», così è disposto al primo articolo, comma 1, del citato decreto.
Inoltre il regolamento prevede: un limite di 28 anni per la partecipazione al concorso ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico; un limite di 30 anni di età per il concorso per l'accesso alla qualifica di commissario e direttore tecnico.
Infine la partecipazione al concorso pubblico per accedere alla carica di medico della Polizia di Stato è soggetta ad un limite di età di 35 anni e per l'accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato il limite massimo è di 32 anni.
Si legge nel decreto che i requisiti anagrafici disposti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico.
Ministero dell'Interno decreto 13 luglio 2018, n. 103;
G.U. 7 settembre 2018, n. 208
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per
la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e
carriere del personale della Polizia di Stato. (18G00128)
Vigente al: 8-9-2018
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e, in particolare, gli articoli 6,
comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica», e, in particolare,
gli articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 3, comma 6;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Poliziadi Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 3, comma 1, 31, comma
1, e 46, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizione di lavoro», e, in
particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera c);
Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure
urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di
fondo nazionale, per il servizio civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 e, in particolare,l'articolo 2-quater;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante:
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Considerato che i richiamati articoli 6, comma 1, lettera b), e
27-bis, comma 1,lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982, articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e
articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1, del
decretolegislativo n. 334 del 2000, come modificati dal predetto decreto
legislativo n. 95 del 2017, stabiliscono il limite di eta' che non
puo' essere superato per la partecipazione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato,
rinviando la definizione dello stesso al regolamento adottato ai
sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del
1997, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento;
Considerato che a
i sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della
legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai concorsi indetti dalle
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni conn
essealla natura del servizio o ad oggettive necessita'
dell'amministrazione;
Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi
pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della
Polizia di Stato, limiti di eta' funzionali alla peculiarita' del
servizio prestato dal suddetto personale;
Ritenuto di dover stabilire i nuovi limiti massimi di eta' in
corrispondenza con quelli individuati come limite comunque non
superabile dalle richiamate norme primarie, ad eccezione di quello
per medico veterinario, atteso che per l'accesso alla relativa
carriera, a differenza della carriera dei medici, non e' richiesto,
oltre alla laurea magistrale, il diploma di specializzazione;
Visto l'articolo 3, commi 5 e 13, del richiamato decreto
legislativo n. 95 del 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 aprile 1999, n.
115, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di
accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale
della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2018;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Concorso pubblico ad allievo agente e ad allievo agente tecnico
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo
agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato e' soggetta
al limite massimo di eta' di anni ventisei.
Art. 2
Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo
vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di
Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni ventotto.
2. Non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso
degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in
possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianita'
di effettivo servizio alla data del bando.
3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a
trentatre' anni.
Art. 3
Concorso pubblico a commissario e a direttore tecnico
1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di
Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trenta.
2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per gli appartenenti alla Polizia
di Stato il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a
quaranta anni.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino all'anno 2026, non e'
soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso pubblico perl'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolodirettivo ad esaurimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t),
numeri 1), 2) e 3), del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017.
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a
trentacinque anni.
Art. 4
Concorso pubblico a medico e a medico veterinario
1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di medico della Polizia di Stato e' soggetta al limite
massimo di eta' di anni trentacinque.
2. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso al
laqualifica di medico veterinario della Polizia di Stato e' soggetta al
limite massimo di eta' di anni trentadue.
Art. 5
Disposizioni finali 1. I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
2. Il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115,
richiamato in premessa, e' abrogato alla data di e
ntrata in vigoredel presente decreto.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
10-09-2018 23:15
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