Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

I limiti di età per accedere al concorso della Polizia di Stato...
I limiti di età per accedere al concorso della Polizia di Stato
I limiti di età. «La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei», così è disposto al primo articolo, comma 1, del citato decreto.
Inoltre il regolamento prevede: un limite di 28 anni per la partecipazione al concorso ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico; un limite di 30 anni di età per il concorso per l'accesso alla qualifica di commissario e direttore tecnico.
Infine la partecipazione al concorso pubblico per accedere alla carica di medico della Polizia di Stato è soggetta ad un limite di età di 35 anni e per l'accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato il limite massimo è di 32 anni.
Si legge nel decreto che i requisiti anagrafici disposti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico.



Ministero dell'Interno decreto 13 luglio 2018, n. 103;
G.U. 7 settembre 2018, n. 208
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per
la partecipazione ai  concorsi  pubblici  per  l'accesso  a  ruoli  e
carriere del personale della Polizia di Stato. (18G00128) 
Vigente al: 8-9-2018  
IL MINISTRO DELL'INTERNO 
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia», e,  in  particolare,  gli  articoli  6,
comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b); 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica», e, in  particolare,
gli articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1; 
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 3, comma 6; 
Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e 
dirigente della Poliziadi Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 3, comma 1, 31,  comma
1, e 46, comma 1; 
Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in  materia  di  occupazione  e  di  condizione  di  lavoro»,  e,  in
particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera c); 
Visto il decreto-legge 20  giugno  2012,  n.  79,  recante  «Misure
urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per  assicurare  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  di  altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'  in  materia  di
fondo  nazionale,   per   il   servizio   civile,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 e,  in  particolare,l'articolo 2-quater; 
Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante:
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
Considerato che i richiamati articoli 6, comma  1,  lettera  b),  e
27-bis, comma  1,lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335 del 1982, articoli 5, comma 1, e 25-bis,  comma  1,
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  337  del  1982,  e
articoli 3, comma 1,  31,  comma  1,  e  46,  comma  1,  del  
decretolegislativo n. 334 del 2000, come  modificati  dal  predetto  decreto
legislativo n. 95 del 2017, stabiliscono il limite di  eta'  che  non
puo' essere superato per la partecipazione ai concorsi  pubblici  per
l'accesso ai  diversi  ruoli  e  carriere  della  Polizia  di  Stato,
rinviando la definizione dello  stesso  al  regolamento  adottato  ai
sensi del richiamato articolo 3, comma 6,  della  legge  n.  127  del
1997, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento; 
Considerato che a
i sensi del richiamato articolo 3, comma 6,  della
legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai  concorsi  indetti  dalle
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni conn
essealla   natura   del    servizio    o    ad    oggettive    necessita'
dell'amministrazione; 
Ritenuto di dover prevedere,  per  la  partecipazione  ai  concorsi
pubblici di accesso ai ruoli e  alle  carriere  del  personale  della
Polizia di Stato, limiti di eta'  funzionali  alla  peculiarita'  del
servizio prestato dal suddetto personale; 
Ritenuto di dover stabilire i  nuovi  limiti  massimi  di  eta'  in
corrispondenza  con  quelli  individuati  come  limite  comunque  non
superabile dalle richiamate norme primarie, ad  eccezione  di  quello
per medico  veterinario,  atteso  che  per  l'accesso  alla  relativa
carriera, a differenza della carriera dei medici, non  e'  richiesto,
oltre alla laurea magistrale, il diploma di specializzazione; 
Visto  l'articolo  3,  commi  5  e  13,  del   richiamato   decreto
legislativo n. 95 del 2017; 
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6  aprile  1999,  n.
115, concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  di
accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  che  espleta
funzioni di polizia»; 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Sentito il parere  delle  Organizzazioni  sindacali  del  personale
della Polizia di Stato; 
Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2018; 
Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988; 
A d o t t a 
il seguente regolamento: 
Art. 1 
Concorso pubblico ad allievo agente e ad allievo agente tecnico 
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad  allievo
agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato e' soggetta
al limite massimo di eta' di anni ventisei. 
Art. 2 
Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico 
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad  allievo
vice ispettore e allievo vice  ispettore  tecnico  della  Polizia  di
Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni ventotto. 
2. Non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione  al  concorso
degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di  Stato  in
possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di  anzianita'
di effettivo servizio alla data del bando. 
3.  Per  gli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile
dell'interno il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a
trentatre' anni.
Art. 3 
Concorso pubblico a commissario e a direttore tecnico 
1. La  partecipazione  al  concorso  pubblico  per  l'accesso  alla
qualifica di commissario e di  direttore  tecnico  della  Polizia  di
Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trenta. 
2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per gli appartenenti alla Polizia
di Stato il limite massimo di eta' di cui al comma  1  e'  elevato  a
quaranta anni. 
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  ii),  n.  5),  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino all'anno 2026, non e'
soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso pubblico  perl'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti  al  ruolodirettivo ad esaurimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t),
numeri 1), 2) e 3), del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017. 
4.  Per  gli  appartenenti  ai ruoli  dell'Amministrazione  civile
dell'interno il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a
trentacinque anni. 
Art. 4 
Concorso pubblico a medico e a medico veterinario 
1. La  partecipazione  al  concorso  pubblico  per  l'accesso  alla
qualifica di medico della Polizia di  Stato  e'  soggetta  al  limite
massimo di eta' di anni trentacinque. 
2. La  partecipazione  al  concorso  pubblico  per  l'accesso  al
laqualifica di medico veterinario della Polizia di Stato e' soggetta al
limite massimo di eta' di anni trentadue. 
Art. 5 
Disposizioni finali 1. I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso. 
2. Il decreto del Ministro dell'interno  6  aprile  1999,  n.  115,
richiamato in premessa, e' abrogato alla data di  e
ntrata  in  vigoredel presente decreto. 
Art. 6 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza