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Sentenza

I trasferimenti per incompatibilità ambientale nelle forze armate....
I trasferimenti per incompatibilità ambientale nelle forze armate.
Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 5054 del 02/12/2016

I trasferimenti d'autorità dei militari per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato, ciò anche al fine di evitare l'esternazione di situazioni di particolare delicatezza, su cui è comunque opportuno mantenere il massimo riserbo nell'interesse della P.A. e dello stesso militare..

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 5054 del 02/12/2016

In tema di trasferimento d'autorità dei militari spetta al prudente e non discriminatorio apprezzamento della P.A. valutare non già una sorta di raggio d'azione dell'incompatibilità ambientale secondo una sorta di criterio di maggiore o minor viciniorità, ma le proprie esigenze operative cui ovviare con il trasferimento del personale altrove incompatibile (D.Lgs. n. 66/2010).

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 5054 del 02/12/2016

Il trasferimento d'autorità dei militari non ha carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale venutasi a determinare e nella sua consistenza, per cui questa rileva in sé, quand'anche non fosse dipendente da condotte ascrivibili al militare, o essere dovuta a condizioni in cui si son venuti a trovare i familiari di questi (il che esclude ogni giudizio di rimproverabilità della condotta di questi).

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 4023 del 28/09/2016

I provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale, non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati ad ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale determinatasi.

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 4023 del 28/09/2016

Ai fini dei provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale, non rileva la situazione d'incompatibilità ambientale venutasi a creare, nel senso che questa prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato.

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 4023 del 28/09/2016

A fronte dei provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale, il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento) e della proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione stessa per rimuoverla.

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1276 del 01/04/2016

I trasferimenti d'autorità di militari per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato; ciò anche al fine di evitare l'esternazione di situazioni di particolare delicatezza, sulle quali è comunque opportuno mantenere il massimo riserbo nell'interesse dell'Arma e dello stesso militare (D.Lgs. n. 66/2010).

Cons. Stato Sez. III, Sentenza n. 4234 del 10/09/2015

Il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale (ai sensi dell'art. 55, co. 4, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia") ha il fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, a prescindere dall'imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi.

Cons. Stato Sez. III, Sentenza n. 4234 del 10/09/2015

Il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale (ai sensi dell'art. 55, co. 4, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia") non ha carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e (o) disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede.

Cons. Stato Sez. III, Sentenza n. 3077 del 17/06/2015

Il trasferimento per incompatibilità ambientale degli agenti di polizia non rientra nell'ambito dei cosiddetti trasferimenti di autorità del personale militare, sottratti, come tali, alla disciplina della legge n. 241/1990, giacché la Polizia di Stato è ad ordinamento civile, sicché il provvedimento in parola resta soggetto alla normativa relativa al procedimento amministrativo e, quindi, agli obblighi di cui alla citata legge n. 241/1990. Tra tali obblighi v'è quello di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, secondo cui devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Cons. Stato Sez. III, Sentenza n. 3077 del 17/06/2015

Il trasferimento per incompatibilità ambientale degli agenti di polizia non rientra nell'ambito dei cosiddetti trasferimenti di autorità del personale militare, sottratti alla disciplina della L. n. 241 del 1990, ed è quindi soggetto agli obblighi imposti dalla normativa sul procedimento amministrativo, tra cui l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge.

Sez. III, Sentenza n. 4660 del 12/09/2014

Ai fini dell'adozione del trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di P.S. non assume rilievo la pregressa condotta in servizio dell'interessato, ove si presenti esente da mende e da rilievi quanto all'assolvimento dei compiti della qualifica.

Sez. III, Sentenza n. 4660 del 12/09/2014

Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di P.S. si collega a scelte organizzatorie dell'Amministrazione quanto all'individuazione della sede di servizio del dipendente e non coinvolge l'esercizio del potere di repressione di illeciti disciplinari.

Sez. III, Sentenza n. 4660 del 12/09/2014

L'inosservanza del termine per la conclusione del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di P.S., stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 non determina l'illegittimità del provvedimento finale, stante la sua natura ordinatoria e sollecitatoria, né ha effetto privativo del potere esercitato.

Sez. III, Sentenza n. 4660 del 12/09/2014

L'Amministrazione della P.S. dispone di un'ampia sfera di discrezionalità - ben maggiore che negli ordinari rapporti di pubblico impiego- nel valutare i presupposti e le condizioni che assumono rilievo ai fini dell'espletamento del servizio di polizia in una determinata sede, e ciò a garanzia di ogni nocumento, anche solo potenziale, al prestigio e all'immagine esterna degli organi di polizia.

Sez. III, Sentenza n. 1392 del 24/03/2014

La norma che regola il trasferimento per incompatibilità ambientale del personale appartenente alla Polizia di Stato è contenuta nell'art. 55, quarto comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, dove si prevede che il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

Sez. III, Sentenza n. 4368 del 02/09/2013

Nell'adottare il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti di appartenente alla Polizia di Stato l'Amministrazione non è tenuta ad operare espressamente alcuna considerazione comparativa in merito alle carenze organizzative degli uffici derivanti dal trasferimento - tant'è che i trasferimenti, ai sensi dell'art. 55, comma 4, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, possono essere disposti anche in soprannumero - né ad esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici della incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente.

Sez. III, Sentenza n. 3739 del 11/07/2013

Il trasferimento per incompatibilità di un agente di Polizia di Stato non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al medesimo, essendo sufficiente a tal fine l'oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede; principio questo che assume particolare consistenza quando venga riferito al trasferimento di un dipendente della Polizia di Stato, ipotesi questa in cui si configurano in capo all'Amministrazione più ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione di tutela di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile.

Sez. III, Sentenza n. 3739 del 11/07/2013

Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di pubblica sicurezza (ai sensi dell'art. 55, comma 4, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335), senza assumere carattere sanzionatorio, consegue a una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza dell'agente di pubblica sicurezza in una determinata sede.

Sez. III, Sentenza n. 3739 del 11/07/2013

L'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione in materia di trasferimento per incompatibilità di un agente di Polizia di Stato deve essere assistita da un preventivo e rigoroso accertamento dei fatti, nocivi al prestigio della stessa, che siano riconducibili, sul piano eziologico, alla presenza del dipendente in loco, poiché diversamente si configurerebbe come l'esercizio di un insindacabile arbitrio.

Sez. III, Sentenza n. 3739 del 11/07/2013

Ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, è sufficiente che dal provvedimento emergano adeguati elementi che, oltre ad incidere negativamente sullo stesso disimpegno efficiente dei compiti di istituto, siano tali da offuscare la figura dell'agente al punto da nuocere, mercé la sua persona, al prestigio dell'amministrazione.

Sez. III, Sentenza n. 3739 del 11/07/2013

L'adozione dell'atto di trasferimento per incompatibilità di un agente di Polizia di Stato non presuppone né una valutazione comparativa dell'amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici, potendo essere disposto anche in soprannumero, né l'espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell'incompatibilità ai fini dell'individuazione della sede più opportuna, né può essere condizionato alle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione.

Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. III, n. 3740 del 2013.


Negli stessi termini sul principio che il trasferimento per incompatibilità ambientale di un militare non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente: Cons. Stato, Sez. IV, n. 2686 del 2011.


Sez. IV, Sentenza n. 5179 del 02/10/2012

Si esclude in riferimento al il personale militare, anche con compiti di polizia, quali gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, l'onere della comunicazione d'avvio del procedimento di trasferimento d'autorità, anche per incompatibilità ambientale.

Sez. III, Sentenza n. 4097 del 10/07/2012

Se è vero che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di Polizia di Stato non ha un carattere disciplinare e non postula quindi necessariamente un rapporto di imputabilità nei confronti dell'interessato di specifici fatti e comportamenti, essendo sufficiente l'oggettiva sussistenza di una situazione che impedisca il sereno svolgimento dell'attività nella sede di appartenenza, tuttavia tale provvedimento non può ritenersi giustificato quando la situazione che impedisce il sereno svolgimento dell'attività nella sede di appartenenza sia stata rimossa.

Sez. IV, Sentenza n. 3921 del 04/07/2012

Le vicende processuali penali, salvo che si concludano con un accertamento di insussistenza dei fatti, o della loro inascrivibilità al soggetto, non precludono all'amministrazione l'apprezzamento dei comportamenti del dipendente (militare) al fine di adottare un trasferimento, attesa l'autonomia tra processo penale definito con l'archiviazione ed una procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale.

Sez. IV, Sentenza n. 3921 del 04/07/2012

La necessità della comunicazione di avvio del procedimento a amministrativo non può essere seguita allorquando si tratti di pervenire ad un trasferimento di un militare per incompatibilità ambientale, non sussistendo la possibilità, né sul piano della logica né sotto il profilo di esigenze garantistiche, di un coinvolgimento dell'interessato ai sensi dell'art. 7, l. n. 241/1990 nella determinazione che l'amministrazione deve assumere; ed invero in tale situazione le circostanze oggettive, pur riferibili al funzionario interessato, prescindono da ipotesi di responsabilità delle quali il medesimo debba essere ammesso a discolparsi, o che possa contribuire a rimuovere con la partecipazione al procedimento.

Sez. III, Sentenza n. 6672 del 19/12/2011

Il trasferimento per incompatibilità ambientale, in quanto specificamente finalizzato a tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dei pubblici uffici costituisce un limite alla previsione contenuta nell'art. 88 della legge n. 121/1981 relativa all'ordinamento della Polizia di Stato e pertanto non richiede il rilascio del previo nulla osta da parte della organizzazione sindacale della quale il soggetto trasferito è rappresentante.

Sez. III, Sentenza n. 6672 del 19/12/2011

Ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5 del d.p.r. n. 335/1982 il Capo della Polizia ha il potere di trasferire il dipendente ad altra sede di servizio per ragioni di incompatibilità ambientale, e segnatamente "quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio della Amministrazione"; si tratta di un potere caratterizzato da un'ampia discrezionalità.

Sez. IV, Sentenza n. 2615 del 03/05/2011

Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un militare non costituisce di per sé una misura sanzionatoria e non richiede quindi necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di fatti e comportamenti; nondimeno postula ai fini della sua adozione la sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'Amministrazione riferibile alla presenza in loco del dipendente.

Sez. IV, Sentenza n. 2615 del 03/05/2011

L'allontanamento dalla sede di servizio, disposto per ragioni ambientali, di un militare deve essere ancorato a presupposti fattuali del tutto oggettivi costituiti da quei motivi di opportunità che rivelino oggettivamente l'esistenza in loco di una situazione di nocumento per l'Amministrazione arrecata dall'attività istituzionale svolta dal dipendente.

Sez. IV, Sentenza n. 2615 del 03/05/2011

Nei trasferimenti dei militari disposti per esigenze di servizio rientrano oltre a quelli rispondenti ad esigenze organizzative, anche quelli che trovano fondamento in motivi di opportunità in senso più ampio, ivi comprese le situazioni che per gli impiegati civili dello Stato legittimano il trasferimento per incompatibilità ambientale.

Sez. IV, Sentenza n. 8022 del 11/11/2010

Le esigenze di servizio, sulla base delle quali può essere disposto il trasferimento d'autorità di un militare, non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnico-operativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali, quali quelle relative ad ipotesi di incompatibilità ambientale.

Sez. IV, Sentenza n. 2620 del 06/05/2010

I provvedimenti di trasferimento di sede di un militare disposti per incompatibilità ambientale sono ricondotti nell'ambito del trasferimento per esigenze di servizio in quanto non denotano una fattispecie autonoma di trasferimento.

Sez. IV, Sentenza n. 2620 del 06/05/2010

A differenza che per gli impiegati civili, non è configurabile per i militari una situazione giuridica soggettiva tutelabile in ordine alla sede di servizio, poiché la permanenza in una determinata sede costituisce semplice modalità dello svolgimento del servizio, cui il militare è adibito in forza di un provvedimento rientrante nella categoria degli ordini, i quali non sono soggetti ad un obbligo di specifica motivazione.

Sez. IV, Sentenza n. 2620 del 06/05/2010

I provvedimenti di trasferimento d'autorità disposti dall'Amministrazione militare rientrano nel genus degli ordini. Invero, ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze Armate, impongono di sussumere nella categoria dell'ordine del superiore gerarchico, questi provvedimenti che attengono, in buona sostanza, ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio.

Sez. IV, Sentenza n. 2620 del 06/05/2010

Le esigenze di servizio indicate in un provvedimento di trasferimento di sede per incompatibilità ambientale di un militare non possono essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni tecnico - operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere, in modo grave, l'immagine delle Forze Armate, e l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari.

Sez. IV, Sentenza n. 2655 del 06/05/2010

Ha natura ampiamente discrezionale il potere dell'Arma dei Carabinieri di disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale di un proprio militare. Tale natura non implica, tuttavia, l'insindacabilità assoluta dei trasferimenti del personale militare, poiché anche per gli atti ad alto contenuto di discrezionalità il giudice amministrativo è abilitato ad una valutazione, sia pure limitata alla logicità delle scelte nelle quali si traduce l'esercizio del potere in questione.

Sez. IV, Sentenza n. 2655 del 06/05/2010

Pur riconoscendosi ampia discrezionalità alla p.a. in materia di trasferimento di sede per incompatibilità ambientale di un militare, siffatto provvedimento non si sottrae al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità, della completezza della motivazione e dell'eventuale travisamento dei presupposti, non potendosi inoltre prescindere dalla riferibilità della situazione di disagio dell'ufficio al comportamento del dipendente, con aggancio all'episodio storico che ne ha determinato l'adozione.
Avv. Antonino Sugamele

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