Il Ministero della Difesa chiede ad un Caporal Maggiore Capo dell'Esercito del 5 Reggimento Alpini in Vipiteno la somma di Euro 126.377,59.
Corte dei Conti Trentino-Alto Adige Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 19-04-2018) 29-06-2018, n. 17 GIUDIZIO DI CONTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige Sede di Bolzano
Composta dai magistrati:
Donata CABRAS - Presidente
Enrico MARINARO - Consigliere
Irene THOMASETH - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 1930/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di M.G., nato il (...) a C. (C.) ed ivi residente in via D. C. F., n. 50, C.F. (...), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pullano, presso il cui studio in Catanzaro, via Antonio Purificato, n. 18 è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce alla memoria costitutiva;
Visti l'invito a dedurre del 27 marzo 2017 e l'invito a dedurre integrativo del 23 maggio 2017, regolarmente notificati ai sensi dell'art. 67 c.g.c., l'atto di citazione depositato l'8 agosto 2017, la memoria costitutiva depositata il 29 marzo 2018 e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 19 aprile 2018, con l'assistenza del segretario dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore consigliere Irene Thomaseth, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Daniela Morgante, assente la difesa del convenuto;
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione depositato l'8 agosto 2017 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il signor G.M. - all'epoca dei fatti Caporal Maggiore Capo dell'Esercito in servizio presso il 5 Reggimento Alpini in Vipiteno (BZ) -, per sentirlo condannare al pagamento - in favore del Ministero della Difesa - della somma di Euro 126.377,59, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del presente procedimento.
Detto ammontare, in cuiil P.M. erariale ha quantificato il pregiudizio economico subito dall'Amministrazione della Difesa, costituisce la somma di due distinti importi:
a) il primo, pari ad Euro 90.269,71, corrispondente al danno patrimoniale diretto causato dal militare ora in congedo, per avere egli indebitamente percepito "notevoli emolumenti" stipendiali senza prestare alcuna attività lavorativa;
b) il secondo, determinato in Euro 36.107,88 (pari al 40% del danno diretto) quale ristoro del pregiudizio arrecato all'immagine delle Forze Armate.
2.1. Come rappresentato dal Requirente nella narrazione dei fatti di causa, l'istruttoria amministrativo-contabile veniva avviata in seguito ad una informativa del 21 ottobre 2014, con la quale "la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona comunicava alla Procura presso la Corte dei Conti per il Trentino - Alto Adige, sede di Bolzano, l'esercizio dell'azione penale in relazione al procedimento penale n. 388/13/BU R.G.N.R. nei confronti di M.G., Caporal Maggiore Capo (E.I.) in servizio presso il 5 Reggimento Alpini in Vipiteno (BZ) in ordine ai reati di simulazione di infermità e di truffa militare pluriaggravata e continuata (art. 81 cpv c.p., 47 n. 2, 159, 234 commi 1 e 2 n. 1 c.p.m.p.), causativo di un danno per l'Erario".
In particolare, la condotta delittuosa contestata in sede penale militare all'odierno convenuto era consistita nell'aver egli prodotto 39 certificati medici (rilasciati tra il 29 ottobre 2012 e il 12 novembre 2012 e dal 26 novembre 2012 al 16 maggio 2014), con i quali lo stesso - simulando gravi conseguenze di una ernia discale ed una sindrome depressiva - aveva indotto in errore l'Amministrazione sulla sua capacità fisica, sottraendosi in tal modo ingiustificatamente ai suoi obblighi di servizio e percependo, di conseguenza, ingiustamente la retribuzione relativa.
La vicenda penale si era conclusa, sempre secondo quanto riportato dal P.M. erariale, con la condanna definitiva del Caporal maggiore capo M. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione militare con il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, subordinato alla prestazione di duecento ore di attività non retribuita a favore della collettività (la sentenza del GUP di Verona n. 79 dell'11 dicembre 2014, confermata dalla Corte militare d'appello con sentenza n. 93 del 14 luglio 2015 era divenuta irrevocabile, secondo quanto evidenziato in citazione, il 15 marzo 2016).
Nel riportare la motivazione della pronuncia di condanna, l'attore erariale ha posto in rilievo l'avviso dei giudici penali militari i quali, pur convenendo sul fatto cheil M. fosse affetto da ernia discale, hanno tuttavia ritenuto inequivocabilmente dimostrato che la patologia sofferta non era di una gravità sufficiente a poter essere considerata di per sé invalidante o tale da mettere in discussione l'idoneità allo svolgimento del servizio militare.
In particolare, come tiene a sottolineare il P.M. contabile, nel giudizio penale venne ritenuto oltremodo irragionevole ipotizzare una fase di acutezza dolorosa perdurata per circa due anni, anche perché dalle indagini espletate era emerso in maniera inconfutabile che in quello stesso periodo il M. aveva prestato attività lavorativa presso l'azienda ortofrutticola del cognato, dove era adibito a mansioni incompatibili con lo stato di sofferenza denunciato, mostrando capacità di muovere oggetti anche pesanti e svolgendo compiti che richiedono un certo sforzo fisico.
Oltre ad essere siffatta attività inconciliabile con i dolori che egli sosteneva di provare, appariva ancor più irragionevole che l'infermo non stesse realmente a riposo allo scopo di far passare la fase di asserita acuzie e che non avesse fatto ricorso alle cure mediche che gli venivano consigliate per la patologia lamentata.
Sulla base di tali osservazioni il Giudice penale era giunto alla conclusione che il militare aveva rappresentato ai medici una situazione anamnestica difforme dal vero (e ciò spiegava anche il suo rifiuto di sottoporsi ad un intervento di microchirurgia ed il fatto che non abbia mai effettuato visite specialistiche o cure per la sindrome ansioso-depressiva che, peraltro, non era costantemente rappresentata e che comunque non gli impediva di svolgere un altro e differente lavoro impegnativo e quotidiano).
2.2. Per quanto concerne il danno erariale determinato dal comportamento delittuoso tenuto dal M. e dedotto in citazione sub specie di danno emergente (derivato dall'indebita percezione della retribuzione relativa al periodo di servizio illecitamente non prestato) il Requirente ne ha indicato la misura sulla scorta della documentazione, prodotta in atti, relativa alla costituzione in mora del militare, trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti dal Comando del 5 Reggimento Alpini di Vipiteno in data 18 novembre 2016, contenente un prospetto in cui sono riportati gli emolumenti stipendiali percepiti dal M. dal 30 marzo 2012 al 30 aprile 2015 (data di ricezione del decreto del 24 marzo 2015, con il quale veniva disposta la collocazione in congedo del Caporal maggiore capo per non avere riacquistato l'idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio) per un totale di Euro 90.269,71.
2.3. Con riguardo alla seconda posta di danno contestato, il P.R. ha citato - quale fondamento normativo della richiesta di risarcimento del pregiudizio arrecato all'immagine delle Forze Armate - l'articolo 55-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni relative alle "False attestazioni o certificazioni", per rimarcare che "la disposizione appena citata ha, infatti, configurato la condotta assenteista come una specifica ipotesi di responsabilità per danno all'immagine, dal carattere innovativo rispetto al previgente quadro normativo e svincolata dalle condizioni e dai limiti posti dal legislatore con l'art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78 del 2009, convertito nella L. n. 102 del 2009."
Al fine di dimostrare la diffusione della notizia della condotta illecita - con conseguente lesione del prestigio dell'Esercito agli occhi dell'opinione pubblica - l'attore erariale ha quindi prodotto copia dell'articolo apparso sul quotidiano Alto Adige del 28 dicembre 2014, intitolato "Si finge malato, militare nei guai" e la relazione della Commissione d'inchiesta amministrativa del Comando della Brigata Alpina "Julia" dell'8 novembre 2016, contenente una severa presa di posizione in ordine alla grave lesione inferta alla dignità e credibilità della Forza Armata.
Quanto alla determinazione dell'importo del danno all'immagine da porre a carico del militare infedele, questa è stata effettuata dalla Procura erariale in via equitativa "nella misura del 40% delle somme indebitamente percepite a titolo di retribuzione, ossia in misura pari ad Euro 36.107,88".
3. Il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avvocato Francesco Pullano del Foro di Catanzaro il quale ha, nella memoria depositata il 30 marzo 2018, innanzitutto contestato "con forza l'erroneità nell'ammontare del danno richiesto", criticando il contenuto dell'atto di citazione che "ricalca quello dell'informativa e quindi delle indagini del procedimento penale", anziché essere formulato "sulla scorta delle decisioni assunte dai Giudici penali".
Secondo quanto dedotto, questa impostazione avrebbe portato all'errore sostanziale di dare "per assodato che l'intero periodo in esame di cui ai 39 certificati è integralmente coperto dalla frode e dalla truffa", considerando come dimostrato l'atteggiamento truffaldino con riferimento "all'intero periodo coperto dalla certificazione medica", anziché ritenere provato il solo periodo "che va dal 13 marzo 2014 al 14 aprile 2014 e cioè il periodo in cui è stata effettuata una verifica effettiva della insussistenza della fase acuta e dolorosa della patologia".
In altre parole, secondo il difensore mancherebbe "la prova certa della continuazione per tutto il periodo di riferimento essendo sussistente solo la prova limitata al solo periodo dell'osservazione effettuata dai Carabinieri "; detta prova sarebbe stata tanto più necessaria, come rimarcato con forza dall'avvocato, se si considera che l'infermità "resta e permane effettiva, permanente e dipendente da causa di servizio", come risulta inconfutabilmente anche dal "decreto n. 4266/D del 28 ottobre 2011 del Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza militare della Leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati-II Reparto-9^ divisione - II^ sezione" - in atti.
Oltre alla carenza di prova della continuazione della truffa per tutto il periodo di riferimento - dal settembre 2012 all'aprile 2014 - e quindi del danno derivato dall' indebita corresponsione di ratei stipendiali mensili non dovuti (all'infuori di quanto pagato per il periodo dal 13 marzo 2014 al 14 aprile 2014), il difensore ha contestato decisamente anche la sussistenza del danno all'immagine, inteso come pregiudizio economico effettivo che il P.R. presso le Sezioni giurisdizionali ha il compito di reintegrare.
Al contrario, secondo quanto dedotto dalla difesa "non può sussistere dubbio alcuno che il nocumento all'immagine è stato solo per il soggetto interessato e non anche per l'Amministrazione che invece risulta, sulla scorta della propria abilità investigativa e di controllo interno, fortemente rafforzata nell'immagine avendo scoperto un comportamento non consono operato da un suo appartenente nei propri confronti".
In altri termini, il fatto che sia "stata la stessa amministrazione militare ad attivarsi ed a richiedere ed ottenere le indagini che hanno portato alla scoperta ed alla condanna dell'odierno concludente" avrebbe contribuito a rafforzare nel cittadino il convincimento della "correttezza dell'azione amministrativa dell'autorità militare e delle sue capacità".
In ogni caso, conclude l'avvocato, la determinazione nella misura del 40% delle somme stipendiali indebitamente corrisposte sarebbe comunque eccessiva, ragione per cui ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo.
Sempre con riguardo alla errata quantificazione del danno da risarcire, l'avvocato Pullano ha, per il caso che le argomentazioni difensive sin qui svolte non dovessero trovare accoglimento, sollevato un'ultima eccezione, concernente la determinazione delle somme da restituire in quanto indebitamente riscosse.
Secondo il difensore, la restituzione dell'importo lordo in luogo del compenso mensile netto percepito dal proprio assistito determinerebbe, da una parte, un illecito arricchimento dell'Amministrazione della Difesa (che, dopo la cessazione dal servizio permanente del militare a decorrere dal 29 marzo 2012, potrebbe chiedere ai diversi enti la restituzione degli oneri fiscali, contributivi e assistenziali versati) e, dall'altra, una ingiustificata sanzione inferta al M. il quale, dopo la cessazione dal servizio permanente, non potrà più vantare alcun diritto connesso a tali versamenti (ad esempio godere dei benefici pensionistici).
La difesa ha quindi formulato le seguenti conclusioni: "1) dichiarare inammissibile anche per difetto di prova o rigettare nel merito, in tutto o in parte la domanda proposta con l'atto di citazione con tutte le conseguenze di legge.
2) Subordinatamente, ridurre la somma pretesa a più giusta misura, tenendo conto della somma riconosciuta come effettivamente dovuta, e facendo uso del potere riduttivo ovvero rideterminare la percentuale richiesta al concludente in relazione ai fatti sopra specificati in relazione alla produzione del danno medesimo".
4. All'udienza pubblica del 19 aprile 2018, assente l'avvocato del convenuto, la Procura regionale riportandosi a quanto già dedotto in atti ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Il presente giudizio ha per oggetto la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale in ordine ad un danno - arrecato al Ministero della Difesa - che si compone, secondo la prospettazione attorea, di due distinte poste:
a) il danno patrimoniale diretto pari ad Euro 90.269,71, derivato dall'indebita percezione, da parte del convenuto, di emolumenti stipendiali non dovuti;
b) il danno arrecato all'immagine dell'Amministrazione dell'Esercito per Euro 36.107,88 (pari al 40% del danno diretto), derivato dal clamore suscitato, dalla gravità dell'illecito penale causativo del pregiudizio arrecato e dalla particolare offensività del modo in cui venne perpetrato.
1.1. Come già riportato nella parte in fatto, il convenuto M.G., all'epoca dei fatti Caporal maggiore capo dell'Esercito - tratto in giudizio dinanzi al Tribunale Militare di Verona per i reati di simulazione di infermità e truffa militare pluriaggravata e continuata di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 47 n. 2, 159, 234, commi 1 e 2 n. 1 c.p.m.p. -, con sentenza n. 79 dell'11 dicembre 2014 venne condannato "alla pena di un anno e sei mesi di reclusione militare, oltre a spese e conseguenze di legge" col beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, subordinato alla prestazione di duecento ore di attività non retribuita a favore della collettività.
Con sentenza n. 93 del 15 settembre 2015 la Corte Militare d'Appello di Roma confermava integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo tutte le argomentazioni del GUP aderenti alle risultanze probatorie e, come tali, pienamente condivisibili.
Il ricorso per cassazione, proposto avverso detta sentenza dall'interessato per il "vizio di mancanza o illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione" venne ritenuto dalla Suprema Corte totalmente infondato e, di conseguenza, rigettato con sentenza della Prima Sezione Penale n. 216 del 24 gennaio 2017.
1.2. Alla luce di tali premesse, reputa la Sezione che debba ritenersi ampiamente dimostrata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della contestata responsabilità amministrativo-contabile per il danno arrecato all'Erario dal comportamento delittuoso ascritto al convenuto.
A prescindere, infatti, dall'esistenza del rapporto di servizio che all'epoca dell'accaduto legava il M. all'Amministrazione militare e dall'evidenza del nesso causale tra l'azione criminosa dello stesso e il danno ad essa arrecato (entrambi fattori la cui sussistenza non necessita di essere ulteriormente vagliata in quanto trattasi di elementi incontestabili e incontestati), una voltaravvisata l'esistenza dei fatti così come descritti nella contestazione erariale (che riporta i dati oggettivi rilevati in sede penale militare), può ritenersi senz'altro comprovata anche la sussistenza sia dell'elemento oggettivo del danno (ancorché nei termini e limiti che verranno sotto indicati) sia di quello soggettivo, individuato dal Requirente nel dolo.
Tale conclusione trova invero ampia conferma, ad avviso del Collegio, in un duplice ordine di considerazioni.
1.2.1. Innanzitutto, la piena prova della sussistenza dei due presupposti anzidetti (danno erariale e dolo) può ritenersi raggiunta in quanto le risultanze dell'inchiesta penale - frutto di approfondite quanto scrupolose indagini istruttorie, comprendenti servizi mirati di osservazione e controllo delle abitudini di vita dell'imputato durante il periodo di asserita malattia, - possono senz'altro essere acquisite anche nel presente giudizio di responsabilità amministrativa e fatte proprie da questo Giudice.
Invero, di fronte alle chiare e fondate conclusioni cui sono pervenuti i giudici penali militari di primo e di secondo grado, che concordano pienamente nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, ulteriormente confermate dalla Cassazione - la quale, chiamata a vagliare la struttura motivazionale della sentenza di appello, ha ritenuto che questa "viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente" -, quest'Organo giudicante non ravvisa alcuna ragione che potrebbe giustificare uno scostamento dalle conclusioni già raggiunte (invalidandole con improbabili prospettazioni alternative) o anche solo legittimare la riapertura di un'istruttoria già compiuta ed esaustiva.
Non solo, ma ciò facendo ci si porrebbe altresì in aperto contrasto con il noto principio della circolazione degli elementi probatori tra vari processi, previsto dal legislatore al fine di non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta nei vari plessi giudiziari (cfr. Sez Ia App. 1 marzo 2018, n. 96).
1.2.2. Ma vi è di più. Le conclusioni cui è pervenuto il Giudice penale militare non possono essere messe in discussione in questa sede non solo per il massimo grado di accertamento raggiunto e per l'ampio vaglio di tutte le acquisizioni processuali effettuato, ma anche per un'altra ragione, di diritto processuale, rappresentata dalla prescrizione contenuta nell'art. 651 c.p.p., secondo cui "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile".
Tale norma, che rappresenta un'eccezione al principio dell'autonomia dei giudizi, e che ha sempre trovato puntuale e rigorosa applicazione innanzi a questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. IIIa App., 22 luglio 2013, n. 522), impone chiaramente che gli effetti preclusivi del giudicato siano osservati; con laconseguenza, nella specie, che i fatti come sopra acclarati non possono più essere oggetto di contestazione alcuna.
A tal proposito appare utile altresì rammentare che anche le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse in tal senso, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 c.p.p. prospettata in riferimento all'art. 103 Cost., nella parte in cui attribuisce efficacia vincolante al giudicato penale di condanna nel giudizio amministrativo per risarcimento del danno che si svolge davanti la Corte dei conti (cfr. Cass. civ., SS.UU. 9 giugno 2011, n. 12539).
E lo stesso Giudice delle leggi, chiamato già in epoca precedente a pronunciarsi in materia di efficacia del giudicato penale, ebbe modo di fissare il principio secondo cui "le scelte adottate dal legislatore sul versante dei rapporti fra giurisdizioni, non possono affatto reputarsi, per ciò che qui rileva, manifestamente irragionevoli o prive di una qualsiasi causa giustificatrice. Se da un lato, infatti, con l'avvento del nuovo codice di rito è tramontato il principio della prevalenza della giurisdizione penale, a tutto vantaggio della autonomia dei procedimenti e delle giurisdizioni e della rigorosa limitazione delle questioni pregiudiziali, è altrettanto vero che una "ricomposizione" di sistema doveva essere prefigurata proprio sul versante dei rapporti tra il giudicato penale e le diverse (ma interferenti) sfere di giurisdizione civile, amministrativa o disciplinare davanti alle pubbliche autorità. Ciò ad evitare, evidentemente, da un lato, conflitti e contrasti tra giudicati; e, dall'altro, la perdita di acquisizioni processuali, che avrebbe negativamente inciso sulla economia dei giudizi" (cfr. Corte Cost. sent. 18 dicembre 2009, n. 336).
2. Posto, dunque, che dall'applicazione dei principi sopra rilevati consegue che anche nel giudizio all'esame di questo Giudice non possano in alcun modo essere messi in discussione i fatti ed i comportamenti accertati come criminosi dal Giudice penale militare - sia per quanto riguarda la loro componente oggettiva e soggettiva sia per quanto attiene alla ascrivibilità degli stessi all'odierno convenuto (restando incontestabile che il M. abbia commesso i reati per i quali è stato condannato in via definitiva) - al Collegio non rimane che sottoporre a più attenta verifica l'elemento oggettivo del danno nelle due componenti contestate, al fine di accertarne l'esatta misura.
2.1. Per quanto riguarda il danno patrimoniale diretto, appare utile partire da una considerazione di carattere generale. Vertendosi, nella specie, in materia di reati di danno (tale essendo il delitto di truffa) che si perfeziona, come è noto, nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo (cfr. Cass. Pen., SS.UU. 27 ottobre 2011, n. 19), o, detto in altri termini, che il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato, è giocoforza concludere che, nel caso all'esame, il momento della produzione del danno inferto all'Amministrazione coincide con quello della consumazione del reato da parte del M..
In altre parole, alla luce dei principi appena ricordati deve necessariamente concludersi che il momento in cui si è concretizzato il danno determinato dall'erogazione, da parte dell'Amministrazione della Difesa, di emolumenti stipendiali non dovuti, in quanto non correlati né ad una prestazione lavorativa né ad una legittima causa di astensione dal servizio, coincida con quello in cui si è perfezionata la condotta illecita del M., vale a dire il momento in cui si sono realizzati tutti gli elementi propri del reato di truffa militare previsto dall'art. 234 c.p.m.p..
Ciò premesso, come si evince dal giudicato penale militare di condanna, l'indebita percezione di notevoli emolumenti da parte del convenuto - il quale, mediante artifici e raggiri consistiti nel produrre al Comando di appartenenza n. 39 certificati medici attestanti patologie per nulla inficianti la capacità di prestare attività lavorativa, aveva indotto in errore l'Amministrazione - riguarda il lasso di tempo che va dal 29/10/2012 al 12/11/2012 e dal 26/11/2012 al 16/05/2014; a tale periodo, in cui è stato esattamente individuato dal Giudice penale militare quello di servizio illegittimamente non prestato, corrisponde, pertanto, il danno derivato all'Amministrazione per emolumenti stipendiali pari ad Euro 42.339,94.
Ebbene, a fronte delle chiare risultanze coperte dal giudicato penale, la Procura attrice indica, dal canto suo, quale danno erariale le "competenze stipendiali percepite nel periodo 1 marzo 2012 (data di inizio della convalescenza) al 30 aprile 2015 (data di ricezione del decreto di perdita di forza), per un ammontare lordo totale di Euro 90.269,71, come da dettagliata quantificazione operata dall'Amministrazione militare (doc. n. 11)".
In sostanza, l'organo requirente fonda la richiesta risarcitoria relativa alla prima posta di danno sulla documentazione prodotta dall'Amministrazione di appartenenza dell'allora Caporal maggiore capo M..
Il doc. n. 11 appena citato, che reca la data del 25 luglio 2016, contiene un "Rapporto circostanziato" del Comandante del 5 Reggimento Alpini in cui, tra l'altro, si specifica che "nel periodo 1 marzo 2012 (data di inizio della convalescenza) al 30 aprile 2015 (data di ricezione del decreto di perdita di forza), il militare ha percepito regolarmente le competenze stipendiali per un ammontare lordo totale 92.507,83 al quale devono essere stornati Euro 1.724,00 percepiti nei vari anni a titolo di rimborso mod. 730.....-omissis---" (per un totale, quindi, di Euro 90.783,83 n.d.r.).
Altro elemento prodotto a riprova della misura del danno diretto contestato è costituito dalla lettera notificata al M. in data 10 ottobre 2016 in seguito al passaggio in giudicato della sentenza della Corte militare di appello n. 93 del 15 settembre 2015, con cui si invitava il condannato in via definitiva alla "Restituzione delle somme indebitamente percepite" secondo il prospetto allegato che riportava un "debito di Euro 90.269,71 riferito al periodo dal 30 marzo 2012 al 30 aprile 2015".
Orbene, a parte la discrepanza (seppur di lieve entità) tra le due somme sopra riportate - giustificata, presumibilmente, dalla diversa data di decorrenza del calcolo effettuato (1 marzo 2012 per l'importo di Euro 90.783,83 e 30 marzo 2012 per quello di Euro 90.269,71 -, un'altra incongruenza è riscontrabile dal raffronto tra la citazione in giudizio e i documenti probatori offerti a suo sostegno.
Occorre rilevare, infatti, che mentre l'importo del danno azionato viene indicato in Euro 90.269,71 (corrispondente quindi alla decorrenza del debito dal 30 marzo 2012), il periodo contestato indica (a pag. 6 della citazione) come data di inizio della percezione dell'indebito il 1 marzo 2012 (a cui corrisponderebbe un danno pari a Euro 90.783,83).
L'insufficienza probatoria dell'assunto attoreo, derivante dalle suddette anomalie, non è stata superata (anzi, trova un'ulteriore conferma) nella produzione di un altro documento, il decreto del Ministero della Difesa del 24 marzo 2015 (anch'esso agli atti di Procura), con cui viene disposta la cessazione dal servizio permanente del Caporal maggiore capo M. a decorrere dal 29 marzo 2012.
Nella motivazione di tale provvedimento si legge infatti che il militare "cessa dal servizio permanente a decorrere dal 29 marzo 2012, per non aver riacquistato l'idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio e, sotto la stessa data è collocato in congedo nella 'categoria della riserva', ai sensi del combinato disposto degli artt. 905, 912, 923 e 929 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66".
A ben vedere, dunque, il debito di Euro 90.269,71 riferito al periodo dal 30 marzo 2012 (giorno successivo al suo collocamento in congedo nella categoria della riserva) al 30 aprile 2015 (data della notifica all'interessato del decreto di cui sopra) trova la sua causa nel superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio (che, a rigore, avrebbe potuto essere pienamente giustificato) e non nella percezione di retribuzione illegittima, perché fondata sulla produzione di false attestazioni.
In conclusione, a prescindere dalle imprecisioni riscontrate (che, come si ribadisce, potrebbero sembrare di poco conto, ma depongono per una acquisizione, o meglio, per una ricostruzione imperfetta dei dati probatori), da quest'ultimo elemento evidenziato e dalla precipua considerazione che, in ogni caso, né i periodi indicati né le somme calcolate sono assistiti dall'efficacia probatoria derivante dalla forza del giudicato, portano il Collegio a ritenere non idonee a fondare il proprio convincimento in ordine alla responsabilità per il danno contestato con riguardo al periodo dal 1 (o 30 che dir si voglia) marzo 2012 al 30 aprile 2015.
Di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno erariale determinato dalla erogazione di emolumenti stipendiali non dovuti merita di essere accolta, secondo quanto sopra motivato, nel limite di Euro 42.339,94.
2.2. Per quanto riguarda la seconda posta di danno in cui si sostanzia la pretesa risarcitoria azionata dal P.M. contabile, vale a dire quella in ordine al danno arrecato all'immagine dell'Amministrazione militare, scaturito dalla condotta illecita contestata al signor M., ritiene il Collegio che la domanda proposta debba essere accolta con riguardo all'an e nel quantum che sarà specificato.
2.2.1. Partendo dal dato normativo, il Requirente fonda l'azione risarcitoria del danno all'immagine sulla disposizione contenuta nell'art. 55-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all'art. 7, della L. 4 marzo 2009, n. 15), il quale, sotto la rubrica "False attestazioni o certificazioni", prevede: "Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 400 ad Euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione".
Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte è pressoché unanime nel ritenere che "la fattispecie contemplata dall' art. 55-quinquies, D.Lgs. n. 165 del 2001 si inscrive tra le disposizioni disciplinanti il lavoro pubblico che mirano ad ottenere una maggiore efficacia del sistema sanzionatorio con l'individuazione, direttamente ad opera del legislatore, di alcune tipologie di infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione di specifiche sanzioni, anche di carattere non disciplinare e segue una tendenza recente diretta ad individuare direttamente e concretamente le ipotesi di danno erariale, in settori ritenuti di particolare importanza per l'andamento dell'attività degli uffici pubblici. Essa presenta indiscutibili caratteri di autonomia rispetto alla disciplina generale del c.d. "danno all'immagine", attesa la sua natura speciale, siccome volta a sanzionare la fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, ricollegando ad essa l'azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all'immagine) derivatone a carico della P.A." (cfr., per tutte, Sez. IIIa App., 21 ottobre 2016, n. 542).
Ciò posto, può quindi pacificamente ritenersi che, per le fattispecie in cui l'assenza dal servizio venga giustificatamediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, la norma ha "tipizzato" la responsabilità del dipendente per il danno all'immagine recato all'Amministrazione di appartenenza "e consente di discostarsi dal tradizionale regime generale previsto dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, in materia di azionabilità del danno all'immagine da parte del P.M. contabile" (cfr. da ultimo, Sez. giur. Veneto 9 maggio 2018, n. 66 e giurisprudenza ivi richiamata).
Orbene, sulla base di tali premesse occorre dunque accertare se la pretesa risarcitoria per il danno arrecato dal convenuto all'immagine dell'Amministrazione della Difesa - quantificato dal P.M. in Euro 36.107,88 - in conseguenza del clamore derivato dall'illecito penale commesso e del conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna sia fondata.
In altre parole, la Sezione deve verificare se la condotta posta in essere dal M. abbia determinato anche un danno all'immagine della P.A., perseguibile, in via esclusiva, dinnanzi alla Corte dei conti.
Osserva, innanzitutto, il Collegio che, come è stato già più sopra ampiamente argomentato, le motivazioni adottate dai Giudici penali militari (riportate in larga misura anche nell'atto introduttivo del presente giudizio) sono pienamente esaustive nella descrizione delle modalità esecutive della condotta dolosa posta in essere dal Caporal maggiore incriminato e nello scrutinio delle molteplici prove comprovanti inconfutabilmente la responsabilità penale dello stesso.
E dalla predetta descrizione dei numerosi elementi comprovanti la condotta antigiuridica realizzata dal M. deriva con tutta evidenza la sussistenza del danno all'immagine, che ha determinato un vulnus alla considerazione che i cittadini amministrati ripongono sull'operato degli appartenenti alle Forze Armate, con inevitabili ripercussioni sul senso di fiducia nelle istituzioni e sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa.
Per quanto riguarda, infine, l'ulteriore presupposto richiesto per la configurazione del danno di cui si discute, il quale, secondo la giurisprudenza contabile consiste anche nel clamore mediatico derivante dalla condotta illecita del soggetto agente, ebbene, anche questo presupposto può dirsi realizzato.
L'articolo dell'"Alto Adige" - quotidiano a larghissima diffusione nel Trentino Alto-Adige - che, sotto il titolo "Si finge malato, militare nei guai", riporta informazioni dettagliate in ordine alle vicende penali e alla particolare astuzia con cui vennero poste in essere, ha senz'altro contribuito ad accrescere l'eco mediatica che i fatti criminosi in questione ebbero in ambito locale.
Attesa, pertanto, la sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione del danno arrecato all'immagine dell'Amministrazione della Difesa, reputa quest'organo giudicante che nella quantificazione dello stesso si debba procedere, in assenza della possibilità di stimare con precisione l'entità del danno alla valutazione equitativa ex art.1226 c.c., utilizzando i tradizionali criteri individuati dalla giurisprudenza e, cioè, i criteri oggettivo, soggettivo e sociale(cfr., SS.RR. n.1/2011/QM del 18 gennaio 2011).
Applicando, quindi, i consueti criteri elaborati dalla giurisprudenza per la quantificazione in via equitativa del danno, vanno considerati la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente, l'entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi nonché l'idoneità del fatto ad arrecare il pregiudizio e disdoro all'amministrazione di appartenenza.
Non vi è dubbio che la natura dei delitti perpetrati, per i quali il convenuto è stato condannato in sede penale (simulazione di infermità e, soprattutto, truffa militare pluriaggravata continuata) assumono notevole rilevanza; così come "la particolare intensità del dolo e la capacità a delinquere dimostrata dall'imputato", al quale, peraltro, "non è stato possibile concedere le attenuanti generiche, attesa la presenza di un precedente penale specifico e recente per diserzione, in considerazione dei pessimi precedenti di servizio ...-..."(cfr. p. 9 della sentenza del Tribunale penale militare di Verona n. 79 del 2014), depongono non solo per la particolare gravità dei delitti ma dimostrano anche il contesto in cui si è manifestata l'attività criminosa complessiva, che ha visto il convenuto abitualmente dedito a una condotta illecita etruffaldina.
Concludendo, sulla base di tali considerazioni il Collegio reputa che sussistano tutti i presupposti per ritenere fondata l'azione attorea per risarcimento del danno all'immagine e pienamente condivisibile la sua quantificazione, in via equitativa, nella misura del 40% del danno diretto, vale a dire in Euro 16.935,00 da ritenere comprensivi di rivalutazione monetaria.
3. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto-Adige, Sede di Bolzano, definitivamente pronunciando, Condanna il convenuto al pagamento, a favore del Ministero della Difesa, dell'importo di Euro 42.339,94 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'ultima erogazione fino al deposito della sentenza e dell'importo di Euro 16.935,00 a titolo di danno all'immagine.
Sul complessivo ammontare delle somme sopra indicate dovranno essere corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo. Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro (euro )
Cosi deciso in Bolzano, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2018.
Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2018.
15-12-2018 21:49
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