Il reato di allontanamento illecito, nel caso in cui il militare sia legittimamente assente, si consuma quando il soggetto, senza giusto motivo, non si presenta nel giorno successivo a quello previsto.
La sentenza impugnata motiva adeguatamente sull'insussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis cod. pen. sia con riferimento al dolo intenso del soggetto che con riferimento al discredito e alle perplessità suscitate nell'ambiente lavorativo dalla diffusione della notizia della presenza del militare all'estero nonostante la presentazione della certificazione medica; d'altro canto, l'assenza è durata più giorni, "sfiorando" il limite previsto per il delitto di diserzione.
03-04-2018 15:10
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