Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
1. Il testamento dei militari ed assimilati
1. Il testamento dei militari ed assimilati
Gli artt. 617 e 618 prevedono una forma speciale di testamento per i militari e le altre persone al seguito delle forze armate dello Stato, i quali si trovino in zona di operazioni belliche o siano prigionieri presso il nemico. Per «persone al seguito delle forze armate dello Stato» si debbono intendere tutti i soggetti che risultino inquadrati nelle loro strutture, o che, comunque, siano regolarmente a disposizione delle medesime mediante l'obbligo di prestazioni professionali continue o periodiche, ma folte; a titolo di esempio, vengono ricordati: cuochi, ingegneri, medici, ecc. (BRANCA, Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, in Comm. Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1988, 65).
Il testamento in esame può essere ricevuto da un ufficiale, o da un cappellano militare , o da un ufficiale della Croce Rossa; giusta la L. 1.11.1940, n. 1677, il testamento può essere altresì ricevuto da un ufficiale della Associaz. ital. dei cavalieri del Sovrano Ordine di Malta. La scheda deve essere ricevuta, in ogni caso, in presenza di due testimoni - i quali debbono essere maggiori di età e possedere tutti i requisiti che, secondo i principî generali, deve avere il testimone ordinario (BRANCA, 69) - i quali tutti, assieme al testatore, debbono sottoscrivere la scheda testamentaria.
Nel caso il testatore od i testimoni non possano sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione (AZZARITI, Le successioni e le donazioni. Libro secondo del Codice civile, Napoli, 1990, 462). Nell'atto debbono essere indicati il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione (BRANCA, 69).
Quanto all'ufficiale, si reputa che il testamento possa essere ricevuto anche da un ufficiale minorenne (CICU, Testamento, 2a ed., Milano, 1969, 91), ma in senso contrario si esprime altra dottrina (BRANCA, 68). Quanto al cappellano militare , si precisa che può ben essere che anche i ministri di culto acattolico siano autorizzati a prestare assistenza religiosa presso le forze armate, sicché si reputa che gli stessi debbano essere totalmente assimilati al cappellano militare cattolico (BRANCA, 68).
La giurisprudenza ha pronunziato la nullità del testamento speciale militare in quanto non redatto da un militare in servizio al seguito delle forze armate dello Stato e non ricevuto da un ufficiale appartenente pure alle forze armate dello Stato; in particolare, è stato reputato nullo il testamento di un appartenente al partito fascista sociale italiano non militare , condannato a morte dalle forze armate partigiane, in quanto ricevuto da un comandante partigiano che lo aveva catturato (A. Venezia 30.6.1952). La dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, resa da un partigiano ad un cappellano militare, da quest'ultimo ridotta in iscritto dopo la morte del dichiarante, non è stata reputata atto di riconoscimento di figlio nascituro, ma è stata considerata utile al fine della dichiarazione giudiziale di paternità (C. 1425/1960).
04-07-2018 15:32
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