Il trasferimento temporaneo ex art. 42-bis, comma 1 del d.lgs. n. 151/2001.
Trasferimento temporaneo ex art. 42-bis, comma 1 del d.lgs. n. 151/2001.
Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 4257 del 14/10/2016
L'art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 (in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) è applicabile al personale militare.
Sez. III, Sentenza n. 6016 del 16/12/2013
È applicabile anche al personale delle forze di polizia il beneficio del trasferimento temporaneo di cui all'art. 42-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, che prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni, dipendente di pubbliche amministrazioni, possa essere assegnato, a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Quando una norma (come appunto l'indicato art. 42-bis) fa riferimento specifico, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, essa debba intendersi applicabile al personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, così come ivi individuate, nella massima ampiezza dell'estensione di tale categoria.
Sez. VI, Sentenza n. 5541 del 22/11/2013
L'istituto del trasferimento temporaneo previsto dall'art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è, secondo regola generale, applicabile a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
15-12-2018 22:14
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