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Sentenza

Insubordinazione: durante il servizio un appuntato dei CC usa violenza nei confr...
Insubordinazione: durante il servizio un appuntato dei CC usa violenza nei confronti del superiore gerarchico che gli chiedeva perchè stava lasciando la caserma prima dell
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4965 Anno 2018
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SARACENO ROSA ANNA
Data Udienza: 10/01/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.S. N. IL .....
avverso la sentenza n. 28/2016 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 11/05/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Uditi:
- il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Militare
dott. Luigi Maria Flamini, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
del ricorso;
- il difensore della parte civile, avvocato Rosa Ruggiero in sostituzione
dell'avvocato Alessandro Silvestri, che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso;
- il difensore dell'imputato, avvocato Edoardo Truppa, che ha insistito per il
suo accoglimento.
In fatto e in diritto
1. Con la decisione in epigrafe la Corte militare di appello confermava la
sentenza emessa in data 22 ottobre 2015 dal Tribunale militare di Verona, con
cui S. S. era stato dichiarato responsabile del reato di
insubordinazione con lesioni, ex artt. 186 cod, pen. mil . pace, 582, 583, primo
comma, n. 2, cod. pen., commesso il 25 luglio 2013, e condannato, in concorso
di circostanze attenuanti generiche, alla pena, sospesa, di anni uno mesi quattro
di reclusione militare, e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede
nonché al pagamento di una provvisione dell'importo di euro 5.000 in favore
della persona offesa costituita parte civile, C. C..
Con la stessa sentenza il Tribunale militare aveva assolto l'imputato dal
concorrente reato di simulazione di infermità.
Secondo la contestazione elevata l'appuntato scelto S., effettivo al
N.O.R. Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sarzana, mentre era
in servizio e per cause non estranee ad esso e alla disciplina, usava violenza nei
confronti del superiore gerarchico brigadiere C. C., che gli stava
chiedendo, senza ottenere risposta, il motivo per il quale stesse lasciando la
caserma prima dell'orario previsto nel memoriale, aggredendolo
improvvisamente con pugni al volto e al torace e cagionandogli un'infrazione
della settima costola destra, trauma ecchimotico al labbro superiore, perdita
definitiva dei canini inferiori, rottura della protesi dentaria e ulteriore
indebolimento permanente della masticazione quantificato al 30%.
La ricostruzione della vicenda veniva fatta, concordemente, dai giudici di
merito sulla scorta delle dichiarazioni della parte lesa, stimate lineari, coerenti e
corroborate dalla documentazione medica attestante natura ed entità delle
che, pur non avendo assistito direttamente all'aggressione, avevano riferito
particolari univoci pienamente compatibili con la narrazione del C..
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avvocato Edoardo Truppa, che ;
dopo aver pressoché riprodotto i motivi di appello, chiede l'annullamento della
sentenza impugnata, denunziando carenza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione con riguardo:
- alla negata esistenza di ogni relazione tra i due reati dedotti in
contestazione (l'insubordinazione e la simulazione d'infermità), per i quali erano
stati adottati epiloghi decisori opposti: le lesioni riportate dall'imputato erano
state documentate attraverso la produzione di certificazione medica, dei risultati
degli ~Mi strumentali P confermate dalla deposizione del teste R.,
specialista in ortopedia, che aveva visitato ripetutamente S. dopo
l'episodio e riferito che, a causa dello scontro fisico con il C., l'imputato
aveva riportato trauma distrattivo alla spalla destra, con lesione del sovraspinato
e contrattura a carico della muscolatura cervicale;
- alla giustificazione resa a sostegno della ricostruzione operata (ossia che
la parte lesa si sarebbe limitata a porre una mano sulla spalla di S.,
imprimendo una minima energia, volta a richiamare l'attenzione del sottoposto),
fondata sull'incongruo rilievo attribuito alla prestanza fisica dell'imputato e alla
sua pratica del pugilato, argomenti utilizzati per escludere che il C.
« avrebbe corso il rischio di intraprendere una colluttazione con lo stesso »;
- alla inaccettabile e ingiustificata preferenza accordata alle dichiarazioni
accusatorie, ritenute le uniche degne di fede, con implicita
esclusione di verosimiglianza delle contrastanti dichiarazioni
viceversa corroborate dagli esiti della violenza subita;
- alla valutazione circa l'attendibilità della persona offesa
e immotivata
dell'imputato,
e al mancato
apprezzamento delle intrinseche contraddizioni del suo racconto, per aver negato
circostanze, la cui esistenza era stata incontrovertibilmente acclarata dalla
perizia medico-legale, quali la pregressa patologia all'arcata dentaria, l'instabilità
della protesi, le gravi difficoltà nella masticazione, dati che riverberavano effetti
e conseguenze anche sul ritenuto indebolimento dell'organo della masticazione
quale affermata conseguenza della violenza perpetrata dall'imputato.
3. Osserva il Collegio che il ricorso appare sotto ogni aspetto inammissibile.
3.1. le censure, evidentemente ripetitive e tutte rivolte a sostenere una
diversa ricostruzione fattuale, si sostanziano nell'affermazione che i giudici di
merito avrebbero errato nella valutazione delle prove, illogicamente e
contraddittoriamente annettendo credibilità e valore alle dichiarazioni della
persona offesa e immotivatamente screditando l'assunto difensivo.
Di contro, le ragioni espresse nella sentenza impugnata, in piena adesione a
quelle del Tribunale, sono ampie, coerenti con i dati esposti P assolutamente
plausibili.
La Corte militare di appello ha, infatti, osservato:
- che nessuna contraddizione esisteva tra l'esclusione della simulazione di
infermità a carico dell'imputato e l'attendibilità riconosciuta al C., teste e
parte lesa: se l'imputato non si era sottratto al servizio creando l'apparenza di
uno stato patologico, era al contempo da escludersi che il C. avesse
esercitato nei confronti del sottoposto una violenza apprezzabile, diversa da
quella di porre la mano sulla spalla per richiamarne l'attenzione e ricevere le
spiegazioni reiteratamente sollecitate;
- che non si ravvisavano contraddizioni o reticenze nella sua narrazione; le
deposizioni degli altri militari, intervenuti subito dopo il pestaggio, avevano
concordemente confermato il contegno aggressivo dello S., che
evidentemente aveva mal sopportato il modesto contatto fisico posto in essere
dal superiore, reagendo in maniera sproporzionata e illecita;
- che anche il preteso trauma fisico subito dall'imputato e asseritamente
conseguente all'occorso era risultato smentito dalle convergenti dichiarazioni dei
numerosi sanitari (Portas, Zappi, Pierantoni, Staffieri) i quali avevano escluso
l'esistenza di una relazione tra le condizioni lamentate e riferite dall'imputato e la
dinamica dell'accaduto, non avendo i medesimi direttamente riscontrato alcuna
obiettiva evidenza al momento delle tempestive visite; anche le conseguenze
sulla dentatura della parte lesa erano compatibili con la descrizione del colpo
ricevuto che, comportando la rottura dei due canini, aveva determinato la
retrocessione della protesi, mentre l'instabilità pregressa della stessa e la
patologia infiammatoria già in atto non escludevano il nesso eziologico tra
l'evento traumatico definitivo e il colpo inferto; infine, la reazione dello S.,
in disparte la questione della proporzionalità tra offesa e difesa, non appariva
determinata dalla necessità di difendersi da un'ingiusta aggressione, quanto
piuttosto la risposta conseguente al fastidio provocatogli dalle insistita richiesta
di spiegazioni da parte del superiore.
3.2 L'insieme di tali considerazioni, ciascuna corretta e plausibile, rende
dunque ragione della incensurabilità in questa sede del discorso giustificativo che
sorregge la decisione ; mentre le censure si risolvono in contestazioni sulla
interpretazione dei dati probatori e sull'apprezzamento, squisitamente di merito,
della loro valenza probatoria e capacità persuasiva: dunque su aspetti che, come
ripetuto, in quanto concordemente e non implausibilmente valutati dai giudici di
merito, non sono suscettibili di rilettura in sede di legittimità.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
alla rifusione alla parte civile delle spese del presente giudizio nell'importo
congruamente liquidato infra, in dispositivo, nonché - per i profili di colpa
correlati all'irritualità dell'impugna7ione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una
somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.500 euro alla cassa delle
ammende, nonché alla rifusione a favore della parte civile delle spese del
presente giudizio che liquida in euro 3.500 ; 00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017
Il consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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