Istanza di concessione di Equo indennizzo
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 01-06-2018) 21-06-2018, n. 6952
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6924 del 2008, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. -OMISSIS- Bonaiuti presso il quale elegge domicilio, in Roma, via R. Grazioli Lante n. 16;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del decreto n. 264 del Ministero della Difesa datato 10 marzo 2008 con il quale veniva respinta l'istanza di concessione di Equo indennizzo presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 giugno 2018 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In data 16 dicembre 2002, ricorrente, Soldato in congedo già in servizio di ferma breve dal 28 ottobre 1996 al 9 ottobre 1997, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del "-OMISSIS-" diagnosticatogli presso l'Istituto Nazionale per la Cura -OMISSIS-di Milano.
In data 7 settembre 2004, la Commissione Medica Ospedaliera di Taranto giudicava il ricorrente affetto da "-OMISSIS-" ascrivibile alla Tabella A Categoria 8^ Misura Massima.
In data 15 marzo 2007, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito Comitato) riteneva che l'infermità in questione non potesse essere riconosciuta come dipendente da fatti di servizio "in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a una -OMISSIS-. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità e concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso -OMISSIS-".
Con decreto del 10 marzo 2008, la competente Direzione ministeriale, recepiti i contenuti del richiamato parere del Comitato, respingeva l'istanza del ricorrente giudicando la patologia della quale era affetto, non dipendente da causa di servizio.
Il ricorrente impugnava il citato diniego deducendo, con un unico capo d'impugnazione, "violazione di legge - omessa motivazione - eccesso di potere".
L'Amministrazione si costituiva in giudizio rilevando l'insindacabilità delle censure oggetto di ricorso in quanto dirette a censurare il merito tecnico delle valutazioni del Comitato.
All'esito della pubblica udienza del 1 giugno 2018, la causa veniva decisa.
Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato affermando che ai fini della presente decisione sarebbe "dirimente" la sola individuazione delle aree in cui prestava il proprio servizio, ritenute essere "ex se un vero e proprio pericolo per il bene della salute".
A sostegno delle censure formulate in ricorso, il ricorrente (che espone di aver lavorato nelle sedi di Taranto ed Augusta e di essere stato imbarcato sulla nave Minerva a bordo della quale partecipava a missioni in Turchia e in Africa) allega che:
- tanto la nave a bordo della quale veniva imbarcato, quanto i proiettili nella medesima stivati e con i quali, si afferma in ricorso, veniva in contatto, "sicuramente annotano la presenza di amianto";
- che la vernice ed i rivestimenti della nave in ragione della loro composizione, avrebbero determinato "condizioni fortemente incidenti (...) sullo sviluppo etiologico della malattia";
- che l'area di Augusta, in particolare, veniva dal Ministero dell'Ambiente definita in atti ufficiali come "ad elevato rischio di crisi ambientale";
- che la rada di Augusta presenterebbe "un'altissima concentrazione di mercurio, di idrocarburi e diossina e di altri metalli pesanti" (fonte ICRAM - Istituto centrale per le Ricerche Scientifiche del Mondo Marino);
- costituirebbe "fatto notorio" la circostanza che la città di Augusta registrerebbe "neoplasie polmonari percentualmente più alte che in altri luoghi d'Italia e malformazioni natali".
Nonostante la descritta situazione fosse, si afferma, "nota a livello apicale (Presidenza della Repubblica e Ministeri)", nessuna misura veniva adottata dal Ministero della Difesa per "rendere compatibile la prestazione di servizio obbligatoria con il diritto alla salute del cittadino".
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si evidenzia che il ricorrente prestava servizio in forza alla Marina Militare per 12 mesi permanendo presso il Comando di Maricentro Taranto dal 24 ottobre al 17 novembre 1996.
Successivamente veniva imbarcato per 5 giorni sulla Nave Minerva, dal 18 al 22 novembre, 6 giorni sulla Nave Alcione, dal 23 al 28 novembre 1996, e 10 mesi e giorni 11 ancora sulla Nave Minerva, dal 29 novembre 1996 al 9 ottobre 1997, data in cui veniva posto in congedo (v. documentazione matricolare).
Ciò premesso deve rilevarsi che il parere espresso dal Comitato al quale si uniformava l'Autorità ministeriale, statuisce in via definitiva l'effettiva interconnessione tra la patologia sofferta dal dipendente e la concreta attività lavorativa da questi svolta.
Tale giudizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati esperienziali propri delle discipline applicate, espressione di discrezionalità tecnica e, per tale ragione, è soggetto ad un sindacato debole, limitato al controllo formale ed estrinseco del percorso logico seguito dall'Amministrazione ed avente ad oggetto la sola attendibilità delle operazioni tecniche sul piano della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 24 ottobre 2017, n. 4970).
La legittimità del giudizio in questione, pertanto, non può essere posta in discussione se non mediante puntuali allegazioni suscettibili di palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere valutativo attribuito.
L'onere di allegazione in questione, in base al principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. ("chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento") e riaffermato dall'art. 64, comma 1, c.p.a ("spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande"), grava sul ricorrente che avvia di propria iniziativa il procedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria malattia e che deve, quindi, dimostrare in concreto, di essere stato protagonista di fatti di servizio significativi ai fini del peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Con specifico riferimento al tema di interesse nel presente giudizio, la giurisprudenza, con posizione consolidata, ha affermato che "per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata, il nesso causale o concausale fra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e l'insorgere della malattia deve essere obiettivamente riscontrabile sulla base di fatti ed elementi individuati in modo specifico, dovendosi ritenere causa o concausa efficiente la circostanza senza della quale la patologia denunciata non si sarebbe verificata" (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 15 novembre 2016, n. 11320).
Nel caso di specie, il ricorrente non documenta le permanenze nella rada di Augusta, indicata in ricorso come zona ad alto rischio in ordine all'insorgenza della malattia della quale veniva riscontrato affetto. Afferma, tuttavia, che nel periodo di ferma (12 mesi) partecipava ad una pluralità di missioni in mare, anche all'estero, e, quindi, non a contatto con gli illustrati fattori patogenetici.
Sulla base delle allegazioni del ricorrente deve, pertanto, ritenersi che Egli individui quali fattori che causavano (o concausavano) la malattia nelle già descritte criticità, costituenti, si afferma, "fatto notorio", che caratterizzano l'area di Augusta e nella presunta presenza di elementi tossici presenti a bordo delle navi sulle quali si imbarcava e con i quali veniva a contatto (in particolare allega, come anticipato, la presenza a bordo di amianto, nonché, l'utilizzo di vernici e il trasporto di proiettili contenenti componenti tossici).
Tali allegazioni, peccano di genericità e indeterminatezza e non sono sufficienti a fornire un supporto sufficiente alla esposta tesi della loro efficienza causale, o concausale, nell'insorgenza della malattia.
E', infatti, pacifico, in giurisprudenza che "ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni non rileva, né può rilevare la prestazione di un'attività di lavoro che l'interessato stima essere avvenuta in condizioni di maggiore penosità o stress rispetto alla norma; quanto, piuttosto, l'allegazione di fatti, anche singoli, concernenti la vita professionale del dipendente capaci, per la loro intrinseca straordinarietà, di mettere in moto un processo morboso, o di aggravarlo arrecando una modificazione peggiorativa dello stato di salute del dipendente che, in mancanza dei fatti stessi, non si sarebbe verificata" (TAR Puglia, Lecce, 10 gennaio 2016, n. 5).
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
In ragione della specificità della controversia oggetto del giudizio, può procedersi alla compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D. Lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché, di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
20-10-2018 20:45
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