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Sentenza

La legislazione vigente prevede che il procedimento disciplinare nei confronti d...
La legislazione vigente prevede che il procedimento disciplinare nei confronti di un militare della Guardia di Finanza a seguito di infrazione debba essere instaurato con la contestazione degli addebiti al soggetto che ha commesso il fatto entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari ovvero entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente
REPUBBLICA ITALIANAT.A.R. Piemonte, Torino, 16 aprile 2018, n. 450
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 180 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Fenoglio, Mia Callegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Fenoglio in Torino, via Susa 35;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Torino, via Arsenale 21;

Comando -OMISSIS-della Guardia di Finanza non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

della determina in data 29 novembre 2017, emanata dalla Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale, a firma del Generale C.A. Giuseppe Vicanolo, notificata al -OMISSIS-, in aspettativa, -OMISSIS- in data 5 dicembre 2017, con la quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la perdita del grado per rimozione ed il suo collocamento a disposizione del Centro Documentale (già Distretto Militare) competente come semplice soldato. NONCHE' ED IN OGNI CASO di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il ricorrente é -OMISSIS- della Guardia di Finanza.

2. Con il provvedimento in epigrafe indicato gli è stata applicata la sanzione della perdita del grado per rimozione per aver svolto, nel decennio 2007-2017, attività extraprofessionali incompatibili con lo status di militare in quanto inconciliabili con il dovere di giuramento prestato alle Istituzioni: in particolare "partecipando in modo attivo e sostanziale" alla ditta -OMISSIS-, intestata al coniuge, ed agendo come "socio di fatto nonché di referente unico" della prefata Ditta al fine di occultare i proventi relativi a tale attività.

3. Le indagini che hanno portato ad accertare i fatti posti a base della sanzione comminata con l'atto impugnato hanno preso origine nel 2012, quando la Procura della-OMISSIS-, nell'ambito del procedimento n. 8324/12 R.G.N.R. riguardante frodi nella concessione di finanziamenti pubblici a privati, ha indagato alcuni clienti di tale ditta -OMISSIS- per aver presentato documentazione attestante falsi costi sostenuti per determinati progetti finanziabili: in particolare, nell'atto di rinvio a giudizio del settembre 2013 la Procura della-OMISSIS- ha indicato il ricorrente quale socio di fatto della -OMISSIS-.

4. Nell'ambito di tale procedimento il ricorrente è stato rinviato a giudizio per due episodi: è poi stato prosciolto da uno dei capi di imputazione per intervenuta prescrizione, e nell'altro caso per non aver commesso il fatto. Dalla vicenda, tuttavia, è conseguito un procedimento disciplinare, essendo emerso, dagli atti di indagine, che il -OMISSIS-si era iscritto, senza darne comunicazione ai Superiori e senza aver ottenuto autorizzazione, all'Albo dei Periti Industriali Laureati delle Province di -OMISSIS-; è emerso inoltre che proprio grazie a tale iscrizione il ricorrente aveva asseverato, quale perito, circostanze non rispondenti al vero, utili ad ottenere un finanziamento pubblico.

5. Il -OMISSIS-è stato quindi sanzionato: da una parte in relazione alla iscrizione all'Albo, e ciò con Provv. del 30 gennaio 2013, che ha comminato nei di lui confronti il rimprovero; d'altra parte in relazione ai fatti oggetto dei capi di imputazione, e ciò con il provvedimento del Comandante Interregionale dell'Italia Nord-occidentale della Guardia di Finanza del 26 agosto 2016, a mezzo del quale il ricorrente è stato sospeso disciplinarmente dal servizio per un mese con particolare riferimento alle false attestazioni rilasciate in qualità di perito.

6. Con il provvedimento oggetto di gravame nel presente giudizi a carico del ricorrente è stata disposta la rimozione del grado per aver svolto attività extraistituzionale.

7. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

I) Illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato, vizio di legge, mancata acquisizione delle valutazioni medico-sanitarie necessarie a valutare l'istanza di sospensione del procedimento disciplinare per incapacità psichica dell'inquisito, violazione dell'art. 1370, comma 5 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) e delle altre norme in materia di svolgimento del procedimento disciplinare: il procedimento disciplinare sarebbe viziato dal fatto che non sono stati esperiti gli accertamenti tecnici necessari a stabilire se il ricorrente, al quale poco prima dell'inizio del procedimento era stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, era capace di partecipare allo stesso, difendendosi adeguatamente;

II) Illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato, vizio di legge, mancato rispetto di termini perentori per la contestazione disciplinare, violazione dell'art. 1392, comma 2, D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare): il provvedimento impugnato è viziato sotto il profilo del mancato rispetto dei termini normativi perentori imposti dal Codice dell'ordinamento militare riferiti rispettivamente alla conclusione degli accertamenti preliminari a decorrere dalla conoscenza del fatto e alla formulazione della contestazione a decorrere dalla conclusione degli accertamenti;

III) Illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità del provvedimento impugnato, ex art. 21 octies, L. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere nell'accezione di difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti tali da incidere sui provvedimenti adottati, carenza di motivazione, violazione dei principi di diritto in tema di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione ed idoneità dei fatti ad arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione.

8. Il Ministero delle Finanze si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, rilevando, in particolare: a) di aver richiesto un parere al Dirigente Sanitario della ASL competente, al fine di stabilire se il ricorrente fosse o meno capace di partecipare al procedimento disciplinare, ma di non aver potuto attendere il parere medesimo per la necessità di evitare l'estinzione del procedimento disciplinare per inattività prolungata oltre 90 giorni, non avendo peraltro il ricorrente prodotto prova di tale incapacità; b) l'Amministrazione è venuta a conoscenza del fatto il 24 gennaio 2017 e da tale data decorrerebbe il termine di 180 giorni fissato per la conclusione delle indagini; poiché il provvedimento di contestazione degli addebiti è del 23 maggio 2017 risulta rispettato il sia il termine di conclusione delle indagini, sia quello relativo alla contestazione degli addebiti, che decorrere dalla conclusione delle indagini.

9. Il ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio del 21 marzo 2018, allorché, sussistendo le condizioni indicate all'art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e previo avviso ai difensori, il Collegio ha introitato il ricorso a decisione.

10. Esso va accolto per fondatezza del secondo motivo, avente rilievo assorbente.

11. Va precisato, in punto di diritto, che:

- l'art. 1392 comma 2 D.Lgs. n. 66 del 2010, prevede che "Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.";

- l'art. 1040, comma 1, lett. d) n. 19 e l'art. 1041 comma 1 lett. s) n. 6 fissano, per gli "accertamenti preliminari disciplinari di stato: 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente".

12. Ciò premesso tiene il Collegio a precisare che per "conoscenza del fatto", dalla quale decorre il termine di 180 giorni per la conclusione degli accertamenti preliminari al procedimento disciplinare, deve intendersi la conoscenza del fatto che astrattamente potrebbe integrare un illecito disciplinare ma che però non risulta ancora sostenuta da un corredo probatorio e che pertanto costituisce una conoscenza del tutto generica equiparabile, per la funzione, alla notizia criminis del procedimento penale: non avrebbe senso, del resto, accordare alla autorità competente a procedere con il disciplinare un termine di ben 180 giorni se non per la necessità di ricercare gli elementi che comprovano l'effettiva sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, costituitivi dell'illecito disciplinare.

13. Dal momento della conclusione delle indagini di cui sopra decorre il termine entro il quale il procedimento disciplinare deve essere iniziato con la contestazione degli addebiti. Detto termine per i procedimenti disciplinari di stato è fissato dall'art. 1392 comma 2 del D.L. n. 66 del 2010 in sessanta giorni, e considerato che l'art. 1398 D.Lgs. n. 66 del 2010, relativamente ai procedimenti disciplinari di corpo, stabilisce invece che "Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione...", si deve ritenere che il legislatore, indicando un termine specifico per l'inizio dei procedimenti disciplinari di stato abbia inteso fissare un termine certo e quindi perentorio. In tal senso depone anche la circostanza che mentre il termine per l'instaurazione del procedimento disciplinare di corpo viene fatto decorrere dalla "conoscenza dell'infrazione", e quindi dalla conoscenza effettiva che l'autorità competente abbia dell'illecito (in tal senso anche TAR Emilia-Romagna n. 136/2016), invece il termine per l'inizio del procedimento disciplinare di stato decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari, a prescindere dalla effettiva conoscenza di essi, e delle relative conclusioni, che ne abbia la autorità competente: la qual cosa indica che il legislatore ha inteso agganciare l'inizio del procedimento disciplinare di stato - che si ha con la contestazione degli addebiti - ad un momento certo e fisso, e non già mutevole come quello che dipenda dalla effettiva conoscenza. Si deve dunque ritenere che il termine di 60 giorni di cui all'art. 1392 comma 2 è perentorio, e non meramente sollecitatorio, e decorre dal momento conclusivo delle indagini preliminari, a prescindere da quando esso sia venuto a conoscenza della autorità competente (anche sulla perentorietà del termine di 60 giorni di cui all'art. 1392 comma 2 si veda la pronuncia del TAR Emilia-Romagna già citata)

14. Ciò premesso va rilevato, in punto di fatto, che nel caso di specie, secondo quanto emerge dai documenti acquisiti al giudizio:

- la richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente, per fatti a lui contestati in qualità di socio di fatto della ditta -OMISSIS- risale al 7 settembre 2013;

- con sentenza n. 3271/2015 del 27 luglio 2015 il Tribunale di Torino ha assolto il ricorrente ritenendo non sufficientemente provata la partecipazione del medesimo, come amministratore di fatto, alla -OMISSIS-, e ciò con motivazione dubitativa; in conseguenza di ciò il Nucleo di -OMISSIS- eseguiva ulteriori accertamenti a carico del ricorrente che confermavano, ma in modo non inequivocabile, la partecipazione del ricorrente alla attività della -OMISSIS-;

- evidentemente ritenendo necessari approfondimenti, con nota del 1 giugno 2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha autorizzato il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza ad effettuare, per un periodo di mesi sei, "accertamenti per verificare se attività lavorative siano state svolte in violazione della disciplina dell'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";

- con nota del 15 giugno 2016 il Nucleo Speciale Anticorruzione ha sub-delegato al Nucleo di Polizia Tributaria ad effettuare le indagini necessarie ad appurare se il Giardia avesse posto in essere attività extraistituzionali, eventualmente retribuite e per quale importo, il tutto da concludersi entro il 30 ottobre 2016;

- il Nucleo di Polizia Tributaria ha proseguito gli accertamenti riferendone, con rapporto del 20 ottobre 2016, al Nucleo Speciale Anticorruzione ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino: ivi ha concluso nel senso che gli elementi raccolti deponevano per una effettiva partecipazione attiva del ricorrente nella attività detta ditta -OMISSIS- intestata al coniuge, partecipazione avvenuta non a titolo di mero aiuto al coniuge bensì di attività extra-professionale

- con nota 24 gennaio 2017 il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino ha informato dell'esito delle indagini il Comandante Regionale Piemonte;

- con nota del 6 febbraio 2017 il Dipartimento Funzione Pubblica ha informato il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza del fatto che "A seguito di accertamenti eseguiti , nell'ambito dei compiti di istituto, dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino, è emerso che il -OMISSIS- -OMISSIS-, avvalendosi della ditta individuale intestata al proprio coniuge "-OMISSIS- di -OMISSIS-", ha svolto attività per conto di società, in violazione del comma 7 dell'art. 53 del Regolamento richiamato in oggetto. Nel merito, si rinvia alla relazione pervenuta dal Nucleo Speciale Anticorruzione della medesima Guardia di Finanza, che si allega, per le determinazioni che si intenderanno assumere";

- con Provv. del 15 febbraio 2017 il Comandante Regionale Piemonte ha diffidato il ricorrente a cessare l'attività extraistituzionale svolta;

- con Provv. del 17 maggio 2017 il medesimo Comandante Regionale ha disposto l'inchiesta formale, contestualmente nominando l'Ufficiale Inquirente;

- questo ultimo con nota del 23 maggio 2017 ha proceduto alla contestazione degli addebiti, provvedendo alla comunicazione di rito al ricorrente.

15. Tanto sopra premesso il Collegio, tenuto conto del fatto che dopo il rapporto del 20 ottobre 2016 del Nucleo di Polizia Tributaria non è stato compiuto ulteriore atto di indagine, e che la delega originaria del Dipartimento di Funzione Pubblica autorizzava il Nucleo Speciale Anticorruzione ad eseguire ulteriori indagini per i successivi sei mesi, ossìa fino al 30 novembre, il Collegio ritiene che il momento conclusivo delle indagini debba fissarsi in tale data, che in effetti coincide con il 180 giorno dall'inizio degli accertamenti preliminari disposti (con nota del 1 giugno 2016) dal Dipartimento della Funzione Pubblica. A tutto voler concedere, comunque, non si potrebbe fissare la conclusione degli accertamenti preliminari in data posteriore al 24 gennaio 2017, quando il Comando Regionale Piemonte è stato informato, dal Comando Provinciale di Torino, del rapporto del 20 ottobre 2016 del Nucleo di Polizia Tributaria.

16. Rispetto a tale data, ed a maggior ragione rispetto alla data del 30 novembre 2016, la contestazione degli addebiti, effettuata con nota del 23 maggio 2017, risulta tardiva ed illegittima, in quanto adottata in violazione del termine di 60 giorni posto dall'art. 1392 comma 2 D.Lgs. n. 66 del 2010, termine che - come sopra precisato - è perentorio.

17. Il provvedimento oggetto di gravame nel presente giudizio, che ha concluso il procedimento disciplinare tardivamente iniziato, deve pertanto essere annullato in quanto inficiato da illegittimità derivata dalla violazione del termine di cui al paragrafo che precede. Tale declaratoria consente l'assorbimento delle ulteriori censure articolate con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto la violazione del termine di inizio del procedimento disciplinare di stato, senza che nel frattempo sia stata elevata la contestazione degli addebiti, consuma la potestà sanzionatoria disciplinare di stato e pertanto preclude la reiterazione di tale specifica potestà sanzionatoria.

18. La relativa novità della questione afferente la natura perentoria del termine iniziale del procedimento disciplinare di stato giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la determina in data 29 novembre 2017, emanata dalla Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale, a firma del Generale C.A. Giuseppe Vicanolo, con la quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la perdita del grado per rimozione ed il suo collocamento a disposizione del Centro Documentale (già Distretto Militare) competente come semplice soldato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, il coniuge -OMISSIS- e la ditta -OMISSIS-.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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