La scheda valutativa di un militare deve rispecchiare un giudizio complessivo circa le qualità fisiche e personali dell'interessato, ad onere del Superiore da cui il giudicato dipende, e sottoposte ad eventuale fase di revisione, nell'ampio potere di discrezionalità dell'Amministrazione.
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 12/02/2018, n. 342
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stornello, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Centuripe 11;
contro
Ministero della Difesa, Comando Militare Autonomo della Sicilia dell'Esercito Italiano, Centro Documentale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della scheda valutativa-OMISSIS-, compilata dal Comandante del Centro Documentale di Catania del Comando Militare Autonomo della Sicilia dell'Esercito Italiano, recante giudizio "nella media" nei confronti del ricorrente;
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Militare Autonomo della Sicilia dell'Esercito Italiano - Centro Documentale di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, Primo Maresciallo dell'Esercito Italiano, all'epoca dei fatti in servizio presso il Centro Documentale di Catania del Comando Militare Autonomo della Sicilia, ha impugnato la scheda valutativa-OMISSIS-, redatta dal Comandante del detto Centro Documentale, con la quale è stato valutato "nella media".
Avverso il provvedimento gravato ha articolato censure di violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1025 e 1026 del D.Lgs. n. 66 del 2010, degli artt. 688, 689,690, 699 e 725 del DPR n. 90/2010, -OMISSIS-, difetto di competenza, carenza dei presupposti di diritto, omessa revisione e carenza di istruttoria, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
Il ricorrente ha, in particolare, evidenziato che le valutazioni analitiche ed il giudizio finale di cui alla scheda valutativa impugnata sarebbero viziati da una situazione-OMISSIS-del Centro Documentale di Catania, -OMISSIS-
.
In ogni caso, la scheda valutativa impugnata sarebbe illegittima perché non sottoposta a revisione, in violazione degli artt. 689 e 699 del D.P.R. n. 90 del 2010.
L'amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.
All'odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa meglio indicata in epigrafe, relativa al periodo-OMISSIS-, ritenendo lesivo il giudizio "nella media" espresso dal Comandante del Centro Documentale di Catania nei suoi confronti - anche a fronte dei giudizi riportati in periodi precedenti - senza tuttavia censurare il contenuto delle singole voci attinenti alle qualità fisiche, morali e di carattere, né il giudizio complessivo espressi nella predetta scheda valutativa, -OMISSIS-e per la mancanza di revisione della valutazione.
Nessuna delle predette doglianze merita di essere accolta.
Risulta dalle difese dell'Amministrazione, e la circostanza non è contestata, che il Comandante del Centro documentale di Catania-OMISSIS-
Risulta, altresì, dalla stessa produzione documentale di parte ricorrente, che alla data di compilazione della scheda valutativa impugnata non vi era stato -OMISSIS-
Ancora, risulta dalle difese e dalla documentazione dell'Amministrazione che il ricorrente ha impugnato con ricorso gerarchico tutte le schede di valutazione redatte dal Comandante del Centro, -OMISSIS-, che hanno preceduto quella quivi impugnata, ivi compresa la scheda -OMISSIS-, con la quale il Comandante -OMISSIS- aveva valutato il ricorrente come "eccellente".
In detta occasione, con il decreto che ha rigettato il ricorso gerarchico, in atti, il Ministero ha evidenziato sia il fatto che il giudizio del compilatore si palesava privo dei condizionamenti denunciati dal ricorrente, sia il fatto che "le affermazioni del ricorrente si palesano strettamente personali e concettualmente basate sul principio dell'autovalutazione".
La predetta circostanza, vale a dire l'impugnazione in via gerarchica della valutazione massima - "eccellente" - prevista dalla legge, induce il Collegio a condividere le affermazioni del Ministero prima riportate, ed espresse nel decreto -OMISSIS-, atteso che all'evidenza il ricorso non avrebbe consentito al ricorrente di ottenere e conseguire una valutazione migliorativa rispetto a quella conseguita, che rappresenta il massimo previsto.
Ai fini della presente decisione è dunque rilevante il comportamento del ricorrente quale risulta dalla documentazione depositata dall'Amministrazione, perché dà contezza della circostanza che nessun atteggiamento vessatorio nei suoi confronti vi è stato da parte del Comandante del Centro Documentale di Catania, che ha agito in situazione di obiettività, esercitando i compiti connessi all'esercizio delle sue funzioni.
Ed è certo che l'esercizio di tali funzioni non può essere inibito da un atteggiamento di polemica o contestazione da parte di chi deve essere giudicato, quale appare essere il comportamento del ricorrente secondo quanto risulta dalla nota-OMISSIS-e, soprattutto, -OMISSIS- nella quale si fa espresso riferimento -OMISSIS-, ma soprattutto si mette l'accento sulla circostanza che "-OMISSIS-" e, di conseguenza, -OMISSIS-" e si fa riferimento alla difficoltà di comprendere " -OMISSIS-".
Infine, a dimostrazione che nessuna situazione di incompatibilità poteva nella fattispecie ritenersi sussistente, va rilevato che la scheda valutativa-OMISSIS-, oggetto del presente ricorso, non si discosta dalla precedente valutazione di cui alla scheda-OMISSIS-, e che nessuna contestazione o giustificazione il ricorrente ha ritenuto di muovere alle evidenze documentali dell'Amministrazione.
Il primo motivo di ricorso è dunque infondato.
Infondato è altresì il secondo motivo, relativo alla mancata revisione della scheda impugnata da parte di un organo superiore, in quanto l'art. 699 del DPR n. 90/2010 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare - dopo avere stabilito al comma 6 che " I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e degli ispettori sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa." prevede espressamente al comma 8 che " Per il personale di cui ai commi 6 e 7, non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente...".
Pertanto, poiché il compilatore della scheda valutativa ha il grado di colonnello dirigente non vi era obbligo di revisione.
Infine, poiché il ricorrente, nella memoria depositata in vista dell'odierna udienza pubblica, ha evidenziato che durante il periodo di servizio prestato presso-OMISSIS-( a seguito di trasferimento, poi ritirato in autotutela dall'amministrazione dopo l'impugnazione proposta innanzi a questo Tribunale), il Comandante del detto reparto gli ha attribuito i giudizi più elevati per ogni voce di valutazione, giudicandolo complessivamente "eccellente", il Collegio rileva che i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nella scheda di valutazione possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile - in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla p.a. in ordine alla valutazione del servizio reso ogni anno in relazione alle variabili esigenze dell'Amministrazione stessa - il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti. E ciò in quanto i rapporti informativi annuali godono del carattere della piena autonomia fra di loro. Pertanto, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza, per così dire, fisiologica, il che porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 30 maggio 2012, n. 2566).
Alla luce delle considerazioni esposte, il provvedimento impugnato si presenta, in concreto, immune dai vizi denunciati.
Le spese del giudizio, stante la particolarità in fatto della controversia, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
09-12-2018 18:05
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