Militare. Assegnazione presso la prima sede.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 04-05-2018) 04-06-2018, n. 6166
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 6151 del 2007, proposto da P.G., C.L., I.A., S.F. e T.A., rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Cuccuru, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Guidonia, via Angelo Tondi, n. 9;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti con i quali i Comandi di appartenenza dei singoli ricorrenti, in aderenza e applicazione del foglio (...) del 15.3.2007 con il quale la Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica disponeva che la movimentazione non comportava il diritto a percepire le indennità previste dall'art. 1 della L. n. 86 del 2001, notificavano provvedimento di sospensione del trattamento economico da erogare nonché il recupero di ratei di emolumenti già corrisposti;
e per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti di percepire l'indennità di trasferimento di cui agli articoli 1 e 13, comma 1, della L. n. 86 del 2001 e per la condanna dell'Amministrazione della Difesa al pagamento dell'indennità con gli accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 4 maggio 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con i quali i propri Comandanti di Corpo hanno dato esecuzione al foglio prot. n. (...) del 15/03/2007, con cui la Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica ha disposto che la loro movimentazione non comporta il diritto a percepire le indennità previste dall'art. 1 della L. n. 86 del 2001, statuendo, conseguentemente, la sospensione del trattamento economico da erogare nonché il recupero dei ratei di emolumenti già corrisposti.
Dopo aver dedotto illegittimità sotto svariati profili, concludono per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Dalla relazione depositata dalla P.A. in adempimento dell'OCI di questa Sezione n. 953 del 25/07/07, è stato acclarato che gli Ufficiali ricorrenti sono risultati vincitori del concorso per n. 36 posti per S. Ten. GArs in Spe e poi sono stati assegnati presso il Reparto Addestramento Assistenza al Volo (RAAV), per frequentare il Corso di Specializzazione in "Meteorologia Aeronautica e Operata", al termine del quale sono stati trasferiti d'Autorità ai reparti di impiego, con conseguente erogazione delle indennità previste dalla L. n. 86 del 2001.
E' stato altresì acclarato che, in data 15.3.2007, la D.I.P.M.A., agendo in autotutela, dopo aver qualificato la destinazione presso il R.A.A.V. come Ente di formazione per "completamento iter addestrativo" e la destinazione presso l'Ente operativo come "prima assegnazione", ha ritenuto non spettante le indennità in questione.
Si è costituita l'intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso.
Questa Sezione, con Ordinanza n. 6151 del 14.11.2007, ha rigettato la domanda di interinale sospensione degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza speciale di smaltimento del 4 maggio 2018, il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione
La fattispecie dedotta in giudizio è già stata esaminata dalla giurisprudenza, che, con un costante orientamento - dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi- ha affermato che al militare, in caso di assegnazione presso la prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista, dapprima, dall'art. 1 L. 10 marzo 1987, n. 100 e, poi, dall'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86, in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva - come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto, in tale fase, l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio (ex plurimis: T.A.R. Marche, 10.2.2012 n. 110; Cons. Stato, Sez. IV: 5.11.2004 n. 7204 e 13.7.1998 n. 10831).
Invero, la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essere considerata alla stregua di una sede di servizio in senso proprio, per cui, al termine di tale fase, la successiva destinazione va considerata prima assegnazione della sede di servizio e non trasferimento d'autorità, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 L. 10 marzo 1987, n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13 L. 2 aprile 1979, n. 97 spetta al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che sia "trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede" (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 23.10.2008 n. 5257).
Pertanto, le doglianze dei ricorrenti non meritano adesione.
In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.
2.Nondimeno, le incertezze giurisprudenziali - obiettivamente sussistenti al momento della proposizione del ricorso- consigliano di disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
Francesca Romano, Referendario
30-06-2018 08:08
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