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Sentenza

Nel concorso apparente di norme tra l'art. 186 c.p.m.p. e l'art. 582 del c.p. la...
Nel concorso apparente di norme tra l'art. 186 c.p.m.p. e l'art. 582 del c.p. la competenza è della corte militare essendo la proma fattispecie di natura speciale.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2018) 22-02-2018, n. 8683
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. S. - Presidente -

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere -

Dott. BIANCHI Michele - rel. Consigliere -

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul conflitto di giurisdizione sollevato da:

CORTE D'APPELLO MILITARE DI ROMA;

nei confronti di:

GIUDICE DI PACE DI MILANO;

con l'ordinanza del 19/09/2017 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MICHELE BIANCHI;

sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. PERELLI SIMONE, che ha chiesto che la Corte dichiari la competenza alla giurisdizione militare.

Il difensore presente avv. Simone Pellegrini conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza alla giurisdizione ordinaria.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 19.9.2017 la Corte militare di appello, giudicando sull'appello proposto da P.M. avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti in data 8.11.2016 dal Tribunale militare di Verona, che lo aveva giudicato in ordine ai reati di insubordinazione con violenza e con ingiuria, aggravate, fatti commessi in danno di C.S., in (OMISSIS), ha rilevato che:

- P.M. era imputato avanti il Giudice di pace di Milano del reato di cui all'art. 582 c.p., fatto commesso in danno di C.S. in (OMISSIS);

- non poteva ravvisarsi un concorso materiale di reati, bensì concorso apparente tra il reato di insubordinazione con violenza, di cui all'art. 186 c.p.m.p., e il reato di lesioni personali, di cui all'art. 582 c.p.;

- la difesa dell'imputato aveva sostenuto l'assenza del collegamento di cui all'art. 199 c.p.m.p., per cui il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 223 c.p.m.p.;

- la giurisprudenza aveva ritenuto ammissibile il conflitto positivo di giurisdizione anche rispetto a procedimenti in fasi diverse, ed ha, quindi, rilevato l'esistenza di conflitto positivo di giurisdizione e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.
Motivi della decisione

1. Il conflitto di giurisdizione proposto - nella specie, positivo in quanto sia la giurisdizione militare che quella ordinaria hanno preso cognizione sul medesimo fatto - concerne l'individuazione della giurisdizione cui spetta il giudizio sulle imputazioni ascritte a P.M., come di seguito specificate:

- insubordinazione con violenza e con ingiuria, ai sensi dell'art. 186 c.p.m.p., commesso in (OMISSIS);

- art. 582 c.p., ai sensi dell'art. 582 c.p., commesso in (OMISSIS).

2. Va affermata la giurisdizione della Corte di appello militare di Roma.

Dall'esame degli atti risulta che nei due procedimenti indicati è ascritto il medesimo fatto, commesso in (OMISSIS) in danno di C.S., tenente colonnello superiore dell'imputato P.M..

Nei due procedimenti l'imputazione viene diversamente qualificata: da una parte, ai sensi dell'art. 186 c.p.m.p., e, dall'altra, ai sensi dell'art. 582 c.p..

Nella specie è ravvisabile un concorso apparente di norme, in quanto la fattispecie prevista dal codice militare è speciale - in ragione dell'elemento costituivo concernente la qualifica soggettiva dell'autore e della vittima del reato - e dunque, ai sensi dell'art. 15 c.p., va applicata la norma del codice militare.

Alla medesima conclusione si dovrebbe arrivare anche qualora la norma comune venisse comparata con l'art. 223 c.p.m.p., ancora norma speciale per l'elemento delle qualifiche soggettive di autore e soggetto passivo del reato.
P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione della Corte di appello militare di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2018
Avv. Antonino Sugamele

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