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Sentenza

Ostensibilità degli atti relativi al trasferimento di militari, scaturente dalla...
Ostensibilità degli atti relativi al trasferimento di militari, scaturente dalla loro sussumibilità tra le categorie espressamente sottratte all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della L. n. 241 del 1990, in quanto "Documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali", dall'art. 1048 del D.P.R. n. 90 del 2010 in relazione all' interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 07-03-2018) 02-05-2018, n. 4753

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9757 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

S.G., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Zimbardi, Francesca Trauzzola, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Zimbardi in Roma, via Livorno 6;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando C4 Difesa Centro Interforze Gestione Controllo Sicral non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del diniego tacito formatosi sull'istanza presentata il 12/07/2017 e volta a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al diniego di trasferimento del ricorrente dal Centro Interforze Gestione Controllo SICRAL, Servizio Controllo Sistemi Spaziali, del Ministero della Difesa al

Raggruppamento Unità Difesa della medesima Amministrazione Statale.

nonché, con motivi aggiunti:

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con l'istanza presentata in data 12/07/2017;

- accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego espresso dall'Amministrazione con nota prot. (...) del 20/10/2017 quivi impugnata;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il ricorrente agisce in giudizio ex art. 116 CPA per conseguire l'accesso agli atti relativi al diniego di trasferimento del ricorrente dal Centro Interforze Gestione Controllo SICRAL, Servizio Controllo Sistemi Spaziali, del Ministero della Difesa al Raggruppamento Unità Difesa della medesima Amministrazione Statale, lamentando l'illegittimità dell'inerzia serbata dalla PA sull'istanza presentata il 12/07/2017.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amministrazione s'è pronunciata con un atto di diniego espresso con nota prot. (...) del 20/10/2017, opponendo l'inaccessibilità dei relativi atti in quanto rientranti tra quelli per cui l'accesso è precluso dall'art. 1048 co. 2 lettere a) e b) del D.P.R. n. 15 marzo 2010 n. 90.

Con motivi aggiunti il ricorrente contesta le ragioni ostative addotte dalla PA, eccependo che la documentazione richiesta non è sussumibile nelle categorie sopraindicate.

L'Amministrazione resistente s'è costituita in giudizio depositando memoria scritta a difesa del proprio operato.

Con memoria di replica il ricorrente ha contestato le ragioni della PA, evidenziandone la contraddittorietà.

Alla Camera di consiglio del 7.3.2018 la causa viene trattenuta in decisione, dopo approfondita discussione.

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la delicata problematica dell'ostensibilità degli atti relativi al trasferimento di militari, scaturente dalla loro sussumibilità tra le categorie espressamente sottratte all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della L. n. 241 del 1990, in quanto "Documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali", dall'art. 1048 del D.P.R. n. 90 del 2010 in relazione all' interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali.

La disposizione regolamentare contempla espressamente al primo comma alcuni atti soggetti ad un periodo prolungato di esclusione all'accesso: a) pianificazione attinente alla militarizzazione, pianificazione e capacità logistica; b) politica d'impiego delle Forze armate; (...) p) direttive e piani operativi NATO e nazionali; q) programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali; r) tabelle ordinative organiche, etc.. Inoltre la predetta disposizione, al comma 2, prevede la limitazione dell'ostensibilità di alcune categorie di atti: a) pianificazione relativa all'impiego del personale militare: 1 anno; b) attività e documentazione, sia nazionale che NATO, alla quale è stata conferita classifica di segretezza o di riservatezza, derivante da esigenze di sicurezza dello Stato o delle installazioni: fino alla scadenza del periodo di validità dei provvedimenti operativi contenuti nella documentazione ovvero fino alla declassifica da parte dell'originatore, ove non specificatamente ovvero diversamente previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; etc.

L'Amministrazione resistente oppone, quale motivo ostativo all'ostensione degli atti richiesti dall'interessato, la sussumibilità di questi nelle prime due ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1048 del D.P.R. n. 15 marzo 2010 n. 90, come rappresentato al ricorrente con nota prot. (...) del 20/10/2017.

Tali ragioni ostative, rappresentate in modo alquanto generico, non paiono del tutto convincenti per quanto riguarda l'inaccessibilità degli atti contemplati dall'art. 1048 co. 2 lettere a) del D.P.R. n. 15 marzo 2010 n. 90, dato che il ricorrente ha circoscritto la richiesta alla sola documentazione relativa al movimento di suo interesse, all'evidente fine di comprendere i motivi per cui il trasferimento inizialmente prospettatogli non gli sia stato poi accordato.

Il Collegio riconosce che, in linea generale, l'atto di trasferimento individuale costituisce un atto meramente esecutivo di un'operazione complessiva di gestione del personale militare, che trova espressione nella pianificazione degli organici, come già chiarito nei precedenti della Sezione (vedi, TAR Lazio, Sez. I bis, 4228/2017) e comprende che tale operazione costituisce una delle principali leve organizzative dell'amministrazione militare, rispetto alla quale i dipendenti hanno meri interessi legittimi e che, vista la delicatezza delle informazioni riservate sulle sedi, sono espressamente sottratte all'accesso per evidenti ragioni di sicurezza nazionale, come sancito dall'art 1048 D.P.R. n. 90 del 2010. Si tratta di esigenze che vengono, a maggior ragione, in rilievo nel caso in esame, in cui il movimento che interessa il ricorrente attiene a strutture organizzative di particolare segretezza, afferenti all'ambito NATO (da Centro Interforze Gestione Controllo SICRAL, Servizio Controllo Sistemi Spaziali a Raggruppamento Unità Difesa)

Nella specifica situazione in esame, tuttavia, il Collegio ritiene che, date le particolari circostanze della vicenda amministrativa che ha interessato il ricorrente - al quale è stata prospettata una forma di impiego presso la predetta struttura che non ha avuto seguito - non vi sia ragione per non consentire al ricorrente di visionare gli atti del procedimento, conclusosi con il rifiuto di trasferimento, di suo interesse sia al fine di comprendere ed accettare lo sfavorevole esito sia al fine di valutare la possibilità di difendere i propri interessi nelle sedi opportune, armonizzando le esigenze organizzative della PA e la tutela del diritto all'accesso del ricorrente, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 24, comma 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

In tale prospettiva è stato chiarito dalla giurisprudenza in materia che l'art. 1048 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - regolamento cd. "di delegificazione" adottato, ai sensi dell'art. 17 comma 2, D.P.R. n. 400 del 1988, per individuare le categorie di atti sottratte al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 comma 6, L. n. 241 del 1990 - deve essere applicato tenendo conto della finalità perseguita - di salvaguardare l'interesse alla sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali - tenendo conto dell'esigenza, di garantire ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" come raccomandato dallo stesso art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990. In altri termini, il legislatore ha già operato all'origine un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell'istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari. In tale prospettiva è stato ritenuto che i contrapposti interessi in gioco possano essere contemperati, facendo leva, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell'ostensione, escludendo - a tutela dell'interesse pubblico - la possibilità di trarre copie dei documenti in oggetto, in quanto riproducibili e divulgabili, e limitando l'accesso alla sola visione, modalità che rappresenta un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi (TAR Campania, sez. VI di Napoli, 2/1/2013, n. 17; Consiglio di Stato, sez. IV, 13/04/2016, n. 1435; 22/06/2016, n. 2760, nonché 3/9/2014, n. 4493; nonché, da ultimo TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 667/2017).

Alla luce dei principi soprarichiamati il ricorso può essere parzialmente accolto nei limiti sopraindicati, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente a visionare gli atti preparatori che hanno determinato il ripensamento della PA sulla ricollocazione nella sede inizialmente offerta, con esclusione della possibilità di rilascio di copie della documentazione stessa.

Sussistono giusti motivi, visto l'accoglimento solo parziale del ricorso, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto: dichiara il diritto del ricorrente a prendere visione della documentazione richiesta; respinge la richiesta di ottenere copie della documentazione stessa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Paola Patatini, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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