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Sentenza

Proscioglimento dalla ferma prefissata per perdita permanente dell'idoneità fisi...
Proscioglimento dalla ferma prefissata per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale.
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., (ud. 08-11-2017) 30-11-2017, n. 1477
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2014, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Arturo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Teresa Caruso in Firenze, via Leone X n. 4;

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

a) del decreto n. 079/2014 del 10.03.2014, successivamente comunicato, con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha comunicato al ricorrente il proscioglimento dalla ferma prefissata per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e ne ha disposto il collocamento in congedo assoluto;

b) del referto di visita specialistica n. 03370 dell'8.10.2013, con il quale il Reparto di -OMISSIS-ha riscontrato un'aorta "-OMISSIS- con stenoinsufficienza lieve", assegnando al ricorrente un breve periodo di convalescenza;

c) del provvedimento medico-legale del 10.10.2013 del Reparto di Cardiologia del Policlinico Militare di -OMISSIS-" con il quale è stata riscontrata al C.le Magg. -OMISSIS- una "-OMISSIS- valvolare aortica con gradiente di grado moderato e insufficienza di grado lieve-moderato", proponendo il ricorrente per una licenza di convalescenza di venti giorni;

d) del provvedimento medico-legale del 30.10.2013 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la non idoneità al servizio del ricorrente con conseguente proposta di riforma;

e) della nota del 31.10.2013 del Comando del -OMISSIS- Reggimento Paracadutisti -OMISSIS-" con la quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di proscioglimento dal servizio;

f) del verbale n. 1118 del 22.11.2013 del Dipartimento di Sanità del Comando Logistico dell'Esercito di -OMISSIS- del quale vi è traccia nel decreto impugnato sub a), mai comunicato al ricorrente se non in stralcio;

g) del provvedimento medico-legale di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato e quale volontario in ferma del quale vi è traccia nel decreto impugnato sub a), ma mai comunicato al ricorrente;

h) della nota del 13.02.2014 del Comando del -OMISSIS- Reggimento Paracadutisti -OMISSIS-" di rimessione in termini per la presentazione di memorie e di nuova comunicazione dell'avvio del procedimento di proscioglimento dal servizio;

i) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo del diritto del ricorrente, mai conosciuto o comunicato, e per la declaratoria del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non da riconoscersi in forma specifica e per equivalente in capo al sig. -OMISSIS- consistente nella condotta della Amministrazione militare diretta a causare la lesione dell'integrità fisica e della personalità morale del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con il presente ricorso, originariamente proposto innanzi al TAR Lazio con sede in -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- impugna il provvedimento n. 079/2014 del 10 marzo 2014 con il quale la Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa gli ha comunicato il proscioglimento dalla ferma prefissata per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e ne ha disposto il collocamento in congedo assoluto e, ciò, unitamente all'impugnazione degli atti presupposti e al proponimento di una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti all'emanazione del provvedimento sopra citato.

Detto provvedimento è stato adottato in conseguenza dello svolgimento di alcune visite specialistiche dell'8 e del 10 ottobre 2013 nell'ambito delle quali al ricorrente è stato diagnosticato "una aorta -OMISSIS- con steno insufficienza lieve".

In data 20 ottobre 2013 il Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- ha sancito la non idoneità al servizio del ricorrente, proponendo il proscioglimento del servizio, poi posto in essere con il provvedimento sopra citato.

Nel ricorso si contesta la fondatezza degli accertamenti medico legali eseguiti dai sanitari dell'Amministrazione della Difesa, evidenziando la contraddittorietà con quanto rilevato solo nel 2009 quando, in vista dell'arruolamento, lo stesso ricorrente era stato giudicato idoneo al servizio e, ciò, essendosi in presenza di una patologia congenita che, ove realmente esistente, avrebbe comportato sin dall'origine un giudizio di inidoneità.

In particolare nell'impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l'esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e degli artt. 4 e 97 della Cost., in quanto non corrisponderebbe alla realtà che il ricorrente è affetto da "valvola aortica -OMISSIS-", considerando l'attività svolta nel corpo di appartenenza nell'ambito della quale non si sarebbe verificata alcuna patologia;

2. la violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 perché le strutture militari avrebbero formulato un giudico medico-legale del tutto difforme dalla realtà dei fatti e dai precedenti esami medici ai quali il ricorrente si era sottoposto durante le selezioni per essere ammesso all'arruolamento come VFP4 per l'anno 2010.

In via subordinata, e nell'eventualità del rigetto della domanda di annullamento, il ricorrente ha proposto una domanda di risarcimento dei danni in quanto l'Amministrazione, nel momento in cui non avrebbe rilevato la patologia di cui si tratta nel corso delle visite mediche propedeutiche all'assegnazione alla ferma prolungata, avrebbe esposto il ricorrente a rischi di subire danni dalla vita militare.

Si evidenzia, inoltre, la perdita di chances lavorativa, in quanto il ricorrente, in conseguenza dell'arruolamento nelle Forze Armate, non avrebbe potuto trovare ulteriori e diverse occupazioni.

Si è costituito solo formalmente il Ministero della Difesa, depositando una relazione sui fatti in causa.

Il Tar Lazio, con sede in -OMISSIS-, con ordinanza collegiale n. 7067/14 del 2 luglio 2014 ha dichiarato il proprio difetto di competenza in luogo del TAR Toscana, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 2 cpa ed avendo a riferimento che la sede di lavoro del ricorrente risultava essere il centro addestramento dei paracadutisti di-OMISSIS-.

Una volta riassunto il giudizio questo Tribunale, con ordinanza 426/2014 del 3 settembre 2014, ha respinto l'istanza cautelare, pronuncia quest'ultima che è stata confermata anche dal Consiglio di Stato con la decisione n. 5309/14 del 18 novembre 2014 a seguito dell'appello proposto.

All'udienza del 22 febbraio 2017, è stato disposto lo svolgimento di una verificazione ai sensi degli artt. 63 cpa, affidandone l'esecuzione al Direttore del "Dipartimento Cardio Toracico Vascolare" dell'Azienda ospedaliera universitaria -OMISSIS- (Centro regionale di riferimento per le patologie cardiovascolari) e, ciò, al fine di ottener una risposta al seguente quesito: "a) accerti il verificatore, attraverso gli accertamenti diagnostici che riterrà più adeguati e opportuni, l'effettiva natura e gravità della patologia ascritta al ricorrente, stabilendo altresì, in caso positivo, se detta patologia sia compatibile con le mansioni ordinariamente svolte dall'interessato presso il reparto di appartenenza".

In data 28 giugno 2017 sono stati depositati gli esiti della verificazione.

All'udienza dell'8 novembre 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da respingere, risultando in primo luogo infondate le prime due censure, la cui sostanziale identità delle argomentazioni proposte consente una trattazione congiunta.

1.1 A seguito della verificazione disposta da questo Tribunale è risultato che "il Sig. -OMISSIS- è affetto da -OMISSIS-e documentato che alla anomalia strutturale congenita si associa attualmente una insufficienza valvolare di grado moderato, una dilatazione del -OMISSIS-ed una lieve dilatazione del-OMISSIS-".

1.2 E' sempre il verificatore nominato da questo Tribunale che ha sancito che "in queste condizioni, considerate anche le raccomandazioni delle linee guida più recenti (Circulation 2015;132:e303-e309) relative all'idoneità ad attività agonistica, si ritiene che la patologia descritta non sia compatibile con le mansioni ordinariamente svolte dall'interessato presso il Reparto di appartenenza".

1.3 La verificazione ha quindi, confermato la diagnosi del Ministero della Difesa, rilevando sia l'esistenza della patologia alla base del provvedimento di proscioglimento ora impugnato sia, nel contempo, il giudizio di non compatibilità di detta patologia con le mansioni svolte dal ricorrente.

1.4 Ne consegue che l'Amministrazione non avrebbe potuto che collocare il ricorrente in congedo assoluto e, ciò, in conseguenza del venir meno dell'idoneità fisico-psico-attitudinale, presupposto quest'ultimo per l'inquadramento nell'ambito delle Forze Armate.

1.5 Si consideri, infatti che l'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 nel disciplinare le "imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" prevede, alla lett. l) punto 2 e tra le ipotesi di risoluzioni del rapporto, "le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea".

1.6 A sua volta il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) disciplina, all'art. 957, i "casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma" includendo tra dette ipotesi, e precisamente alla lett. f), proprio la perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale.

1.7 Risultano, pertanto, smentite le argomentazioni dirette a rilevare il venire in essere di un difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione.

1.8 Quest'ultima, al contrario, ha ritenuto di sottoporre il ricorrente a diverse visite mediche, in differenti strutture (il reparto di Cardiologia del Poliambulatorio Militare -OMISSIS-, il Policlinico Militare di -OMISSIS- "-OMISSIS-" e il Dipartimento di Medicina Legale di -OMISSIS-), assegnando al Sig. -OMISSIS- anche un periodo di convalescenza tra un esame e l'altro e, ciò, all'evidente fine di raggiungere un grado di maggiore certezza circa la diagnosi definitiva.

1.9 Si consideri, peraltro, che il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente l'irrilevanza di detta malformazione ai fini dello svolgimento delle attività tipiche di un militare, senza tuttavia dimostrare che detta patologia avrebbe potuto risultare compatibile con le mansioni e le funzioni assegnate.

2. Devono essere respinte anche le argomentazioni dirette ad evidenziare una contraddizione tra il giudizio di idoneità, attribuito dall'Amministrazione a seguito delle visite di arruolamento e, nel contempo, la valutazione di "non compatibilità" alla base del provvedimento di collocazione in congedo assoluto, ora impugnato.

2.1 Si consideri, infatti, che durante le visite di arruolamento, come espressamente previsto nei bandi di concorso riferiti all'inquadramento come (VFPl) nel 2009 e VFP4 nel 2010, l'interessato non è stato sottoposto (e non avrebbe dovuto esserlo) all'esame di ecocardiogramma, l'unico che avrebbe potuto rilevare l'esistenza della predetta patologia.

2.2 Non sono sufficienti, infatti, per la diagnosi di "-OMISSIS-" la sottoposizione a visita cardiologia o l'elettrocardiogramma, esami questi ultimi previsti dalle procedure sopra citate e effettivamente posti in essere nel corso delle visite di arruolamento e di selezione.

2.3 Si consideri, da ultimo, che il ricorrente non ha nemmeno controdedotto alle conclusioni alle quali è pervenuto il verificatore nominato da questo Tribunale, circostanza quest'ultima che consente a questo Collegio di farne proprio il contenuto.

Le censure sopra citate vanno, pertanto, respinte.

2.4 Altrettanto infondata è la richiesta di risarcimento del danno.

2.5 La legittimità dei provvedimenti sopra citati conferma l'inesistenza del presupposto della "colpa" dell'Amministrazione, il cui venire in essere non è stato comunque dimostrato dal ricorrente.

2.6 Non è idoneo a determinare l'insorgere di un comportamento colposo il fatto che l'Amministrazione non abbia individuato la patologia di cui si tratta nel momento in cui ha sottoposto il ricorrente alle visite mediche propedeutiche all'arruolamento.

2.7 Come si è avuto modo di argomentare i bandi relativi all'inquadramento come VFP1 e VFP4 prevedevano solo la sottoposizione a visite cardiologiche e l'esecuzione di un elettrocardiogramma, esami questi ultimi inidonei a verificare l'esistenza della patologia sopra citata.

2.8 Si consideri, peraltro, che è stato lo stesso verificatore ad affermare come non sussistano terapie per la -OMISSIS-"fino a che essa non determina disfunzione valvolare".

Nemmeno è stato dimostrato che l'insorgere della patologia o il suo eventuale aggravarsi sia da ricondurre all'attività svolta dal militare.

3. Al contrario il verificatore, ma anche lo stesso ricorrente, hanno confermato come la "-OMISSIS-" costituisce una patologia congenita e strutturale, circostanza che consente di escluderne l'insorgenza in conseguenza dell'attività svolta durante il periodo di ferma prolungata.

3.1 Non solo pertanto, non risulta provato il comportamento colposo dell'Amministrazione, ma nemmeno risulta dimostrato il venire in essere del presupposto del nesso causale tra lo stesso comportamento e l'aggravarsi della patologia ora accertata.

3.2 Anche questo Tribunale ha avuto modo di affermare che "in tema di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, è configurabile il presupposto per il riconoscimento del nesso causale solo ove il dipendente dimostri la sussistenza di una diretta consequenzialità tra specificità dell'impegno lavorativo ed effetti negativi sul fisico dell'interessato (T.A.R. Toscana, I, 31 ottobre 2007, n. 3561, Tar Piemonte, I, 24 gennaio 2006, n. 197)".

3.3 Nemmeno risulta dimostrato l'insorgere di un danno da "chance" che il ricorrente riconduce alla perdita delle occasioni lavorative in conseguenza dell'inquadramento e dalla permanenza in servizio nelle Forze Armate, pregiudizio il cui venire in essere, unitamente al nesso causale, non è supportato da alcun riscontro probatorio.

3.4 E' noto che il creditore che voglia ottenere anche i danni derivanti dalla perdita di "chance", intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.

3.5 La perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo, consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19604, Cass. civ. Sez. III, 14 marzo 2017, n. 6488).

3.6 Nulla di tutto ciò è presente nel ricorso in questione.

Non solo non è dimostrata l'esistenza di un nesso causale, ma nemmeno è dimostrato il venire in essere di un effettivo pregiudizio, non risultando dimostrata l'esistenza, o la probabilità, di proposte lavorative ulteriori e alle quali il ricorrente abbia dovuto rinunciare all'atto dell'inquadramento nelle Forze Armate.

4. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

La particolarità della fattispecie consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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