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Sentenza

Rapporti tra procedimento disciplinare militare e sentenza di pateggiamento....
Rapporti tra procedimento disciplinare militare e sentenza di pateggiamento.
T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., (ud. 26/09/2018) 07-11-2018, n. 6458
Procedimento e punizioni disciplinari
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5840 del 2016, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci 16;

contro

Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento disciplinare datato 13 ottobre 2016 di -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il proposto ricorso è avversato il decreto del Comandante del Comando Interregionale dell'Italia meridionale della Guardia di Finanza con cui è disposta a carico del ricorrente la perdita del grado per rimozione a decorrere dall'8 ottobre 2015. Espone il ricorrente di essere stato coinvolto in una vicenda penale nel cui ambito ha patteggiato la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il -OMISSIS-sostanzialmente lamentando che il procedimento disciplinare si è limitato ad adeguarsi agli elementi emersi nel corpo delle indagini penali.

Deduce il ricorrente violazione dell'art. 9 della L. n. 19 del 1990 e delle istruzioni sui procedimenti disciplinari relative agli appartenenti al Corpo in quanto nella specie il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per consumazione del potere disciplinare in quanto la contestazione degli addebiti è intervenuta con atto formale notificato il 28 aprile 2016 e il provvedimento sanzionatorio adottato è del 13 ottobre 2016, successivo quindi di 168 giorni rispetto al termine di legge, dovendosi ad avviso del ricorrente applicare nel caso di specie il termine di giorni 90, a decorrere dalla data di contestazione degli addebiti, per la conclusione del procedimento.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso.

Alla pubblica udienza del 26 settembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

La disciplina cui occorre fare riferimento è quella di cui Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), peraltro espressamente richiamato nel provvedimento avversato.

Giova, infatti, in via preliminare chiarire che deve ritenersi l'applicabilità agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza del citato codice dell'ordinamento di militare (cfr. T.A.R. Napoli, VI Sezione, 2 maggio 2018 n. 2957). In particolare, il D.Lgs. n. 66 del 2010 risulta applicabile al personale del Corpo della Guardia di finanza nei limiti indicati dall'art. 2136 e quindi, per quanto di interesse ai fini della decisione del presente ricorso, relativamente a tutto il Titolo VIII del Libro IV, che include gli articoli da 1352 al 1464 (cfr. T.A.R. Piemonte, I Sezione, 4 agosto 2017 n. 934). Comunque, il Codice dell'ordinamento militare che, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, nulla ha innovato per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della Guardia di Finanza, con l'art. 2136 non ha inteso elencare le sole norme applicabili alla Guardia di Finanza di guisa che tutte le altre disposizioni del codice non sarebbero ad essa applicabili. Viceversa con la dizione adoperata, inequivocabile sotto il profilo lessicale, il Legislatore ha inteso chiarire che le norme ivi richiamate si applicano solo in quanto compatibili: con ciò evidentemente e per esclusione confermando che tutte le altre disposizioni si applicano tout court. Sotto altro e concorrente profilo, deve pure osservarsi che l'art. 2268 del codice, al comma 1, n. 400, ha disposto l'abrogazione espressa, tra le altre, della L. n. 599 del 1954, concernente lo "Stato dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica", norma che viene espressamente richiamata dalla L. n. 260 del 1957 concernente lo "Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza".

Orbene, tanto premesso, l'art. 1392 del D.Lgs. n. 66 del 2010, prevede che "Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione...Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione." Nella specie, la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, divenuta irrevocabile il 12 gennaio 2016, è stata conosciuta dall'amministrazione il 1 marzo 2016. Risultano quindi tempestive sia la notifica della contestazione degli addebiti, avvenuta il 28 aprile 2016 (e cioè nel rispetto del ricordato termine di 90 giorni) che l'adozione del provvedimento sanzionatorio avversato che risale al 13 ottobre 2016 (e dunque anch'esso nel rispetto del termine di legge, nella specie pari a 270 giorni). In ogni caso è irrilevante la circostanza che la condanna sia intervenuta con una c.d. sentenza patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p atteso che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 4, L. n. 97 del 2001, da ritenersi applicabile a tutto il settore del pubblico impiego, ivi compresi gli appartenenti alle Forze Armate, tale tipo di pronuncia deve ritenersi equiparabile, ai fini disciplinari, ad una sentenza irrevocabile di condanna (Cons,. Stato, Sez. VI, 18.9.15, n. 4350).

A ciò deve aggiungersi, per completezza espositiva, che la sentenza ex artt. 444 e 445 c.p.p. non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ricorrono le condizioni per il proscioglimento perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, ovvero perché il fatto non costituisce reato (TAR Lazio, I bis, 28.12.17, n. 12755).

Rimane quindi impregiudicata ai fini disciplinari, ai sensi dei novellati artt. 445, co.1-bis e 653, co.1-bis, c.p.p., la vincolatività dell'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, contenuti nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8.8.14, n. 4232; Sez. IV, 9.1.13, n. 80; Sez. III, 17.5.12, n. 2878; Cass. civ., SS.UU., 9.4.08, n. 9166).

Ne deriva che l'Amministrazione ben può utilizzare, nell'ambito disciplinare, gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l'azione penale e, quindi, non sussiste, né è ragionevolmente esigibile, un obbligo per l'Amministrazione di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova, dovendo i profili di condanna essere oggetto di una diversa valutazione soltanto in merito alla loro rilevanza sotto il profilo disciplinare (Cons. Stato, Sez. IV, 2.11.17, n. 5053). Profilo comunque in sede di ricorso correlato al dedotto e asserito superamento del termine nel senso che avendo l'amministrazione recepito passivamente quanto si ricavava dagli atti del giudice non sussistevano le condizioni per ritenere superabile il termine di consumazione del procedimento. Vale in ogni caso osservare che, se ai fini del giudizio disciplinare il patteggiamento non è da solo sufficiente per affermare la responsabilità dell'incolpato, nondimeno l'amministrazione può fare legittimo riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale, che appaiano fondatamente ascrivibili al dipendente, in base ad un ragionevole apprezzamento delle altre risultanze del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 733, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2272, Sez. III, 17 maggio 2012, n. 2878, Sez. V, 12 maggio 2011, n. n. 2818). Tanto premesso in ordine al presupposto logico giuridico rappresentato dalla sentenza adottata in sede di patteggiamento, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il provvedimento con cui è irrogata la sanzione espulsiva ha considerato tutte le circostanze emerse dagli atti del giudizio penale e quanto esitato in sede di applicazione della pena, ma anche quanto emerso in sede di procedimento disciplinare, così pervenendo alla conclusione che il comportamento dell'interessato fosse comunque incompatibile con i doveri incombenti a sottufficiale della Guardia di Finanza e lesivo del prestigio del Corpo.

Tale conclusione, in effetti, risulta logica, corretta e ineccepibile, tenuto conto di quanto si ricava agevolmente dagli atti del procedimento disciplinare.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso siccome infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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