Sede di servizio. Forze armate.
Sede di servizio.
Sez. III, Sentenza n. 6016 del 16/12/2013
Deve ritenersi l'applicabilità al personale delle Forze di Polizia dell'art. 42-bis, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 secondo cui il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
Sez. IV, Sentenza n. 225 del 15/01/2013
Durante la fase addestrativa il militare non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo non costituisce trasferimento di autorità.
Sez. IV, Sentenza n. 225 del 15/01/2013
La sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essere considerata sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione al termine della medesima fase non costituisce trasferimento d'autorità, bensì prima assegnazione di sede, senza diritto al trattamento di missione; e ciò tenuto conto anche del fatto che detto trattamento presuppone un servizio istituzionalmente correlato in via ordinaria ad una permanenza nella medesima sede anche per più di quattro anni, mentre i corsi di addestramento non hanno per loro natura durata prolungata nel tempo.
Negli stessi termini specificando che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo costituisce prima di assegnazione di sede: Cons. Stato, Sez. IV, n. 1530 del 2008, n. 4921 del 2010, n. 4923 del 2010, n. 3711 del 2010, n. 3713 del 2010.
Sez. IV, Sentenza n. 5603 del 18/10/2011
La regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito dall'art. 16 comma 3, dell'Ordinamento del Corpo della Polizia Penitenziaria di cui al d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, il quale testualmente stabilisce che "la nomina a vice sovrintendente è conferita... secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso".
Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 5604 del 2011, n. 5605 del 2011, n. 5606 del 2011, n. 5607 del 2011, n. 5608 del 2011, n. 5609 del 2011, n. 5610 del 2011, n. 5611 del 2011.
Sez. IV, Sentenza n. 5234 del 16/09/2011
Il luogo nel quale l'allievo militare svolge il periodo di addestramento necessario per essere assunto in ruolo non costituisce sede di servizio in senso proprio, per essa dovendosi invece intendere quella alla quale detto militare è successivamente assegnato ove abbia superato con esito positivo detto corso; da ciò deriva che detta assegnazione non costituisce affatto un trasferimento d'ufficio da una sede ad altra di servizio e quindi non ingenera il diritto al trattamento economico previsto per tale evenienza dall'art. 1 L. n. 100 del 10 marzo 1987 s.m.i.
Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 5235 del 2011.
Sez. IV, Sentenza n. 4921 del 27/07/2010
Una volta conclusa la fase di addestramento, il militare non è destinatario di un trasferimento in senso proprio, ma è invece assegnato alla prima sede di impiego e non ha, dunque, titolo a fruire delle provvidenze previste nell'ordinamento di settore per ristorare il militare dai disagi conseguenti ad un trasferimento disposto d'autorità prima che egli abbia compiuto un quadriennio nella vecchia sede di servizio.
15-12-2018 22:18
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