Ten. col. imputato di ingiuria aggravata e di minaccia aggravata ai danni di un maggiore. Assolto dal Tribunale militare di Napoli, in pendenza dell'appello proposto dalla Procura militare, viene chiamto a rispondere per lo stesso fatto dal Giudice di Pace di Messina
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3139 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: TALERICO PALMA
Data Udienza: 28/11/2017
SENTENZA
sul conflitto di giurisdizione sollevato da: ... GIUDICE
DI PACE DI MESSINA nei confronti di:
TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI
con l'ordinanza n. 23/2014 GIUDICE DI PACE di MESSINA, del
08/05/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
tete/sentite le conclusioni del PG Dott......,
Uditi difensori Avv.;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto depositato all'udienza dell'8 maggio 2017 dinnanzi al Giudice di Pace di
Messina, nell'ambito del processo a carico di P.R. , imputato del reato di
cui all'art. 612 cod. pen. (perché aveva minacciato di un male ingiusto D.B.S. profferendo le frasi dettagliatamente indicate nella contestazione), l'avvocato
Filippo Alessi, difensore di fiducia e procuratore speciale del P., ha denunciato
conflitto positivo di giurisdizione, evidenziando che il proprio assistito, tenente colonnello
dell'Esercito Italiano, è stato assolto dai reati di ingiuria aggravata (artt. 226 e 47 n. 2
cod. pen. mil . pace) e di minaccia aggravata (artt. 229 e 47 n. 2 cod. pen. mil . pace) ai
danni del maggiore D. B. S., perché il fatto non sussiste, con sentenza del
Tribunale militare di Napoli del 15 luglio 2015, sebbene ancora non definitiva pendendo
appello proposto dalla Procura militare di appello e dalla parte civile; che il fatto
contestato al P.per il quale pende processo dinnanzi al Giudice di Pace di
Messina è il medesimo di quello in relazione al quale è intervenuta l'indicata sentenza
assolutoria; che il Giudice di Pace di Messina ha omesso di sollevare il sussistente
conflitto positivo di giurisdizione.
2. Il Giudice di Pace di Messina ha trasmesso a questa Corte la suddetta denuncia di
conflitto con l'allegata documentazione.
3. In data 17 novembre 2017, il difensore e procuratore speciale del P. ha
depositato memoria nella quale ha ribadito i termini della vicenda e ha evidenziato: che,
a norma dell'ad, 262 cod. pen. mil . pace, la giurisdizione militare è unica per tutte le
Forze Armate dello Stato, terrestri, marittime e aeree; che, secondo il disposto dell'ad.
263 cod. pen. mil . pace, appartiene ai Tribunali Militari la cognizione dei reati militari
commessi dai militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del
commesso reato; che, costituendo la giurisdizione militare una deroga a quella ordinaria,
per la sua attivazione devono risultare due specifici presupposti (lo status di militare
dell'imputato al momento del reato e la corrispondenza tra la condotta ipotizzata e una
previsione incriminatrice della legge militare).
E ha sostenuto che, nel caso di specie, essendo pacifica la medesimezza del fatto, il
conflitto deve essere risolto in favore del Giudice militare data la oggettiva maggiore
gravità del reato militare.
4. Ritiene il Collegio che, pacifica emergendo la medesimezza del fatto contestato al
P. il conflitto vada risolto - in conformità alla richiesta formulata all'udienza
camerale odierna dal Procuratore generale - alla stregua del combinato disposto degli
artt. 13, comma 2, e 16, comma 3, cod. proc. pen. in favore dell'Autorità Giudiziaria
militare in ragione della oggettiva maggiore gravità del reato di minaccia ex art. 229 cod.
pen. mil . pace rispetto a quello di cui all'art. 612 cod. pen..
5. Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello militare dinnanzi alla quale è
attualmente pendente il giudizio nei confronti del P. a seguito dell'impugnazione
proposta dal Procuratore militare e dalla parte civile avverso la sentenza assolutoria resa
dal Tribunale militare di Napoli.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria militare e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte di appello militare.
Così deciso, il 28 novembre 2017
27-01-2018 21:23
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