Truffe alle compagnie assicuratrici. Coinvolto Maresciallo dei Carabinieri.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-10-2017) 28-12-2017, n. 57732
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente -
Dott. CATENA Rossella - Consigliere -
Dott. SCARLINI Enrico V. S. - rel. Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z.A., nato il (OMISSIS);
R.C., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/03/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOCCI STEFANO;
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito il difensore: l'avvocato PRUTI CIARELLO, per la posizione del R., chiede l'accoglimento del ricorso presentato.
L'avvocato BERTOLONE, per la posizione dello Z., dopo aver dettagliatamente esposto i motivi di ricorso presentati ne chiede l'accoglimento.
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 15 marzo 2016, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti, dichiarava, per quanto qui di interesse, non doversi procedere nei confronti di Z.A. (maresciallo comandante la Stazione carabinieri di (OMISSIS) e R.C. (un consulente assicurativo presso il quale aveva lavorato il genero dello Z., V.F.) per i delitti contestati ad entrambi al capo A (ai sensi dell'art. 416 cod. pen.) e al solo Z. al capo O (la falsa attestazione relativa ad un incidente stradale), confermando la condanna dello Z. per il delitto di cui al capo Q (la falsa attestazione di un altro sinistro stradale).
La Corte rideterminava la pena per lo Z. (non residuando alcun delitto a carico del R.) e confermava le statuizioni civili a carico dello Z. e del R..
Il compendio probatorio era costituito dalle intercettazioni, telefoniche ed ambientali, delle conversazioni tenute da R.C. e dal nipote di costui, R.S., dalle quali era emerso che R. era il perno di un'attività volta a realizzare truffe alle compagnie assicuratrici, che venivano perpetrate o simulando sinistri mai avvenuti o artatamente aggravando le conseguenze di quelli realmente accaduti.
Dalle medesime conversazioni era emersa la complicità del maresciallo Z. che si era posto a disposizione del R. per la soluzione dei problemi che potevano sorgere ed erano sorti in tale attività truffaldina.
Quanto alla responsabilità dello Z. in ordine alla condotta descritta al capo Q, era emerso che il maresciallo avesse redatto la relazione (del tutto generica per l'assenza di particolari descrittivi e dei rilievi) del sinistro in oggetto alle 17.55 del (OMISSIS) mentre, invece, dalla documentazione rinvenuta in caserma, risultava essere rimasto al suo interno continuativamente dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di quella stessa giornata.
Il sinistro, poi, aveva caratteristiche tali da doversi fondatamente dubitare del suo effettivo accadimento, visto che aveva coinvolto due persone legate da vincoli parentali, l'autovettura che aveva colliso con la bicicletta non mostrava danni compatibili con la riferita dinamica dell'urto, nella denuncia alla assicurazione non si era fatto alcun cenno all'intervento dei carabinieri (relazionato, invece, dal maresciallo Z.).
Le conversazioni intercettate avevano, inoltre, dimostrato, come si è sopra accennato, come il maresciallo Z. fosse pronto ad aiutare R. nel rendere credibili quegli incidenti che tali non apparivano.
Per tali ragioni la Corte territoriale confermava la condanna del maresciallo per tale capo di imputazione.
2 - Propongono ricorso i due imputati, Z. e R..
2 - 1 - Z.A., personalmente, deduce, con l'unico motivo di ricorso, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 476 e 479 cod. pen., ed il vizio di motivazione in riferimento alla condanna patita per il capo Q. Nella relazione di servizio, infatti, non si era affermato che una pattuglia si era portata sul posto. Si era poi dato conto di tutti i particolari rilevanti: le ferite del ciclista, il fatto che l'autovettura fosse stata spostata (circostanza che aveva impedito i rilievi).
Doveva poi ricordarsi che il registro delle presenze dei militari in caserma era solo una sorta di memoriale, un atto amministrativo interno che non poteva provare che il ricorrente fosse rimasto effettivamente all'interno della stessa dalle ore 16.00 alle ore 19.00, visto che il registro serviva solo ad attestare le eventuali assenze dalla caserma dei militari per più di tre ore, al fine di riconoscere la conseguente indennità, circostanza non verificatasi quel giorno visto che tutto si era concluso con la presentazione del ciclista C.B. presso il Presidio ospedaliero di (OMISSIS) avvenuta, come attestava il certificato, alle 18.50 di quel (OMISSIS).
La condanna del ricorrente si poneva poi in contrasto con l'assoluzione di tutti gli altri coimputati, il ciclista (minorenne), l'automobilista, i genitori del ciclista, e lo stesso R.C. dalla medesima accusa.
Nè i giudici avevano congruamente valutato che l'agenzia che aveva investigato sull'incidente per conto della compagnia assicurativa aveva concluso per la simulazione dello stesso proprio in base alle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente a chi aveva condotto le indagini.
2 - 2 - L'Avv. Pruiti Ciarello Alessandro, per R.C., deduceva, con l'unico motivo di ricorso, la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 416 cod. pen. ed il vizio di motivazione in quanto il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto dal delitto associativo contestatogli e non solo prosciolto per estinzione del reato.
L'unica fonte testimoniale, infatti, tale C.F., era del tutto inattendibile perchè aveva reso dichiarazioni discordanti fra loro: all'ispettorato della compagnia assicurativa, nel gennaio 2007, nell'esposto del 13 febbraio 2007, durante la sua escussione del 16 aprile 2013.
La Corte si era limitata a riportarsi a quanto motivato dal primo giudice così non rispondendo allo specifico motivo di appello.
Nè apparivano significative le citate conversazioni telefoniche.
Quanto rinvenuto in sede di perquisizione della Stazione dei carabinieri, le relazioni del maresciallo Z. su incidenti simulati, non erano attribuibili al R..
Nè poteva escludersi che le pratiche illecite fossero state gestite dal contitolare dell'attività di consulenza assicurativa, R.S..
Motivi della decisione
I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati sono manifestamente infondati.
1 - L'unico motivo di ricorso formulato personalmente dal maresciallo Z. è interamente versato in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Le argomentazioni proposte tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La Corte territoriale, infatti, aveva confermato il giudizio di colpevolezza dello Z. in relazione al capo Q comparando le attestazioni rinvenibili nella relazione del sinistro stradale asseritamente avvenuto il (OMISSIS) con il registro delle presenze in caserma dal quale era dato escludere che il maresciallo potesse essersi recato sul luogo dell'incidente alle 17.55 come indicato nella relazione stessa, dal momento che il registro ne certificava la presenza in caserma, continuativamente, dalle 16.00 alle 19.00.
Il ricorrente sostiene che il registro non era destinato a riportare tutti i movimenti dei militari ma solo quelli che, comportando un'uscita per più di tre ore, avrebbero inciso sul servizio ai fini del pagamento della relativa indennità e che comunque le annotazioni erano fatte il giorno prima per indicare i servizi che ciascun militare avrebbe dovuto compiere il giorno appresso.
Si tratta però di mere affermazioni del ricorrente, prive di riscontri di fatto ed affette da evidente illogicità, posto che, se le annotazioni sul registro costituivano solo un programma per il giorno o i giorni successivi, vi dovrebbero poi comparire le attestazioni relative al rispetto o meno di quanto preventivato, e se lo stesso serviva, invece, per attestare le assenze dalla caserma per più di tre ore (al fine di verificare la maturazione della speciale indennità), non avrebbe avuto senso alcuno annotare la permanenza in caserma dei militari, nella specie dello stesso maresciallo nel giorno indicato nella relazione.
Del tutto contraddittoria è poi la tesi del maresciallo che, per un verso, sostiene che la relazione riporti fatti veri, da lui stesso personalmente accertati ed attestati, e poi afferma che erano stati i suoi stessi dubbi sulla simulazione dell'incidente a consentire alla compagnia assicurativa di rifiutarsi di indennizzarlo. Tanto più che non risulta affatto che, agli atti della Stazione, il maresciallo, dopo avere relazionato sull'incidente da lui ritenuto simulato, abbia denunciato i simulatori per il delitto che avevano, a suo stesso dire, commesso.
Di nessun rilievo è poi la considerazione che i coimputati erano stati assolti dal medesimo reato, posto che il loro proscioglimento era derivato dal fatto che non era emersa, con la dovuta certezza, la prova che costoro avessero commissionato al maresciallo Z. la falsa relazione. Resta però che il maresciallo la falsa relazione l'aveva effettivamente redatta.
Ed occorre poi considerare che i coimputati dello Z. erano stati prosciolti dal diverso delitto di truffa all'assicurazione (contestato al capo R) e, relativa al medesimo sinistro stradale, solo per l'estinzione per prescrizione del medesimo.
Non vi è pertanto alcun insanabile contrasto logico fra le diverse decisioni.
2 - Anche l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del R. è inammissibile, per le seguenti ragioni:
- difetta di specificità perchè, al ricorso, non sono state allegate le dichiarazioni del teste C. dalle quali dovrebbero evincersi le contraddizioni interne al suo narrato e, peraltro, tali contraddizioni non sono state neppure descritte nel dettaglio, così da non consentire a questa Corte alcuna verifica sul punto;
- non tiene in alcun conto la complessiva motivazione della Corte territoriale che aveva tratto gli elementi di colpevolezza per il delitto associativo (dichiarato estinto per prescrizione ma che la Corte aveva dovuto vagliare ai fini della conferma delle statuizioni civili) non dalle sole affermazioni di C.F. ma anche dalla documentazione acquisita e dalle emergenze delle comunicazioni captate (elementi che il ricorso non considera).
A fronte di tali risultanze, che deponevano anche per il collegamento, per gestire l'attività truffaldina, fra il R. ed il maresciallo Z., del tutto inconferenti sono le proteste d'innocenze conseguenti al fatto che le relazioni di servizio false erano state sequestrate in caserma e che l'agenzia assicurativa aveva anche un altro titolare.
4 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017
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