VFP1 dichiarato decaduto dalla ferma prefissata di anni uno, per aver prodotto, in sede di domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di VFP1 nell'Esercito una dichiarazione asseritamente mendace, circa il voto conseguito per il diploma di istruzione secondaria di primo grado (buono-7 anziché sufficiente- 6)
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 21-02-2018) 28-02-2018, n. 2222
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 12757 del 2017, proposto da A.A., rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Danneo (cod. fisc.: (...0), dall'avv. Valeria Ruggiero (cod. fisc.: (...0) e dall'avv. Clarissa Cocchiarella (cod. fisc.: (...0), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonietta Danneo, in Napoli, via Domenico Morelli, n. 7;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
-del Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - DGMIL REG2017 0516422 del 19/09/2017, notificato il 26/09/2017, con il quale si decreta che "Il VFP 1 A.A., nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 28 aprile 1995, decade dalla ferma prefissata di un anno nell'Esercito contratta il 27 settembre 2016 a decorrere dalla data di notifica del presente decreto";
ove occorra, dell'art. 7 del 3 bando di reclutamento di 4.199 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito per il 2016, indetto con il Decreto Dirigenziale n. 85 del 20 aprile 2016 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 34 del 29 aprile 2016 e successive modifiche;
dell'atto, di cui si ignorano gli estremi, con il quale è stato impedito recentemente al ricorrente di prendere parte all'attività connessa al superamento di rafferma;
e di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e conseguenti, ancorché mai comunicati al ricorrente, e per l'adozione degli atti conseguenti idonei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma prefissata di anni uno, per aver prodotto, in sede di domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di VFP1 nell'Esercito, per il 3 bando - 1 blocco- anno 2016, una dichiarazione asseritamente mendace, circa il voto conseguito per il diploma di istruzione secondaria di primo grado ("buono-7 anziché sufficiente- 6");
Considerato che il ricorrente ha dichiarato che tale errore sarebbe dovuto ad un mero errore e che, dagli atti di causa, non emergono elementi atti a comprovare la sua male fede;
Visto l'orientamento espresso dalla Sezione sulle conseguenze dell'autocertificazione del possesso di titoli che non costituiscono requisiti di partecipazione, con particolare rilievo al valore della buona fede dell'interessato nel rendere le corrispondenti dichiarazioni (ex plurimis: Tar Lazio-Roma, Sez. 1 Bis, 21 luglio 2017, n. 8850);
Considerato che, con nota del Ministero della Difesa M_D GMIL REG2018 0103973 08-02-2018, depositata in data 16.2.2018, il provvedimento dispositivo della decadenza del ricorrente è stato annullato e che il ricorrente è stato riammesso in servizio;
Considerato che, a seguito della precitata decisione amministrativa, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, debba essere dichiarata la "cessazione della materia del contendere", in quanto la pretesa di parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.;
Ritenuto che, in ragione della peculiarità della vicenda nonché delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione dedotta in giudizio, le spese di lite possano essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la "cessazione della materia del contendere", ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
Paola Patatini, Referendario
03-03-2018 13:55
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