Vice Commissario della Polizia Penitenziaria impugna il rapporto informativo redatto nei suoi confronti per l'anno 2015. Note di qualifica e rapporti informativi
T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., (ud. 03/10/2018) 31-10-2018, n. 1019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2016, proposto da
S.M., rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, domiciliata ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del rapporto informativo per l'anno 2015, con il quale è stato attribuito alla ricorrente il giudizio complessivo di distinto, con punteggio complessivo di 65, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
- Con il presente ricorso la ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria dal 2012, in servizio presso la casa circondariale di Rovigo come Vice Commissario, impugnava il rapporto informativo redatto nei suoi confronti per l'anno 2015, datato 22.12.2015 e notificatole in data 27.06.2016, sottoscritto dalla Direttrice dott.ssa F..
- Tale rapporto, segnatamente, attribuiva alla ricorrente il giudizio complessivo di "distinto" e un punteggio di 65, a fronte del giudizio di "ottimo" e dei superiori punteggi ottenuti negli anni precedenti.
- Per l'anno 2015 si riscontrava, quindi, un peggioramento del giudizio e un abbassamento del punteggio di 3 punti, motivato dall'Amministrazione sulla base delle valutazioni contenute in due relazioni a firma del superiore gerarchico, il Comandante dott. O., aventi ad oggetto due episodi che avevano visto coinvolta la ricorrente durante quello stesso anno.
- Con tali segnalazioni si contestava, in estrema sintesi, che la ricorrente non avrebbe saputo gestire in modo adeguato situazioni nelle quali, improvvisamente, si era reso necessario sostituire personale assente a copertura dei turni e che la stessa, inoltre, non si sarebbe rapportata in modo corretto con i propri superiori e referenti.
- Ad avviso della ricorrente, tuttavia, in tali circostanze la stessa si era comportata con diligenza e aveva fatto prontamente fronte all'emergenza organizzativa che si era verificata; le segnalazioni negative sottoscritte dal dott. O. avrebbero dunque trovato la loro unica ragione nel fatto che la ricorrente, nelle proprie relazioni di servizio, aveva formalmente segnalato quanto accaduto e formulato osservazioni su alcune carenze e criticità riscontrate nell'organizzazione complessiva del servizio e riconducibili alla gestione dello stesso Comandante.
- Sotto tale profilo, la ricorrente forniva nel ricorso una puntuale e circostanziata ricostruzione (cfr. pagg. 5 e ss. del ricorso introduttivo) dei due episodi contestati che, a suo dire, avrebbero poi determinato l'abbassamento del giudizio e del punteggio per l'anno 2015.
- In entrambe le circostanze descritte, peraltro, non veniva mossa alcuna contestazione sul piano disciplinare alla ricorrente.
- La ricorrente evidenziava anche che già nell'anno 2014 vi erano stati alcuni problemi in fase di redazione del rapporto informativo da parte della dott.ssa F., allora Direttrice della casa circondariale di Rovigo.
- Nel rapporto per il 2014, infatti, era stato inizialmente attribuito un punteggio inferiore di ben 10 punti rispetto all'anno precedente, senza fornire però alcuna motivazione.
- Per tale ragione erano intervenuti il Provveditore Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e il Direttore Generale per il Personale e la Formazione, i quali - dopo aver inutilmente chiesto alla dott.ssa F. di chiarire le ragioni concrete e specifiche che avevano indotto a formulare la valutazione significativamente peggiorativa nei confronti della ricorrente - avevano confermato per l'anno 2014 la valutazione già riportata dalla ricorrente negli anni precedenti, con un giudizio di "ottimo" e un punteggio di 68.
- Infine, nel ricorso si evidenziava - più in generale - la presenza di significative criticità nella direzione dell'Istituto da parte della dott.ssa F., risultata destinataria di molteplici segnalazioni da parte dei sindacati dei lavoratori.
- Così ricostruita la vicenda in punto di fatto, la ricorrente formulava due motivi di ricorso.
- Con il primo motivo si denunciava la violazione degli artt. 44 e 45 del D.Lgs. n. 449 del 1992, la carenza di istruttoria e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, per contraddittorietà ed illogicità, per incongruità, per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e per ingiustizia manifesta.
Segnatamente, la ricorrente asseriva che il provvedimento impugnato non sarebbe stato adottato sulla base di condotte oggettivamente passibili di valutazione negativa, connotate da un reale disvalore e che lo stesso, piuttosto, sarebbe stato fondato solo sulle valutazioni espresse dal superiore gerarchico con riferimento ai due episodi sopra descritti, del tutto privi di reale valenza negativa e in quanto tali assolutamente inidonei a giustificare l'abbassamento del giudizio e del punteggio rispetto agli anni precedenti.
Da ciò pertanto il travisamento dei fatti posti alla base del provvedimento impugnato e la carenza di adeguata istruttoria.
Non solo. Ad avviso della ricorrente, in ogni caso, i due episodi contestati sarebbero del tutto episodici se rapportati alla condotta complessiva tenuta dalla stessa durante l'intero anno 2015 e di tale tenuità da non giustificare l'abbassamento di tre punti e dal giudizio di "ottimo" a quello di "distinto". Sotto tale profilo, quindi il provvedimento risulterebbe incongruo, illogico ed irragionevole.
- Con il secondo motivo si denunciava, inoltre, la violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 per mancanza, insufficienza, inadeguatezza e strumentalità della motivazione, la violazione degli artt. 44 e 45 del D.Lgs. n. 449 del 1992, la mancanza di valutazione autonoma, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto istruttoria, contraddittorietà ed illogicità, ingiustizia manifesta.
Secondo la ricorrente l'onere motivazionale gravante sull'Amministrazione non sarebbe stato adeguatamente assolto, non essendo sufficiente il mero richiamo alle due relazioni del Comandante - riferite peraltro a fatti privi di reale disvalore - senza alcuna specifica valutazione da parte della Direttrice, unico soggetto a ciò competente.
Pertanto, la Direttrice avrebbe dovuto utilizzare le suddette relazioni come elementi di una più ampia analisi circa le capacità della ricorrente, avrebbe dovuto svolgere una istruttoria completa e avrebbe dovuto - in particolare - ascoltare l'interessata sui fatti segnalati dal Comandante.
In conclusione, non risulterebbe in alcun modo chiaro l'iter decisionale seguito dall'Amministrazione nella formulazione del giudizio.
- La ricorrente concludeva pertanto chiedendo l'annullamento del rapporto informativo redatto nei suoi confronti per l'anno 2015.
- Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, contestando la fondatezza del ricorso.
- All'udienza in camera di consiglio del 28 settembre 2016 la ricorrente dichiarava di rinunciare all'istanza cautelare.
- In vista dell'udienza pubblica fissata per la discussione del giudizio nel merito, la ricorrente depositava ulteriori documenti e memorie.
- All'esito dell'udienza pubblica del 3 ottobre 2018, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi sul piano logico e fondati sulle medesime circostanze di fatto.
2. Ad avviso del Collegio, le censure prospettate dalla ricorrente non meritano accoglimento, per le seguenti ragioni.
3. Deve in primo luogo rilevarsi che il giudizio espresso nei confronti del personale militare o di polizia, ha come riferimento temporale un singolo anno solare ed è perciò del tutto autonomo e indipendente dal giudizio espresso per gli anni precedenti. Può così affermarsi che "le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza, per così dire, fisiologica, il che porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà" (cfr. ex multis T.A.R. Piemonte, I, 16.10.2015, n. 1450).
Pertanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti.
4. Deve inoltre escludersi che vi sia, in queste ipotesi, un obbligo di motivazione eccessivamente puntuale e specifico in merito a tale scostamento, fatti salvi i casi in cui vi sia una variazione davvero rilevante e significativa nella valutazione complessiva e nei parametri numerici utilizzati. Proprio per tale ragione, il rapporto informativo per l'anno 2014, con il quale alla ricorrente erano stati tolti ben dieci punti rispetto all'anno precedente senza fornire alcuna motivazione, non era stato confermato dal Provveditore Regionale in fase di formulazione del giudizio finale complessivo.
5. Nel caso di specie, peraltro, lo scostamento del punteggio e del giudizio assegnato alla ricorrente per l'anno 2015 rispetto all'anno precedente è contenuto: si passa infatti da un giudizio di "ottimo" a un giudizio di "distinto" e si sottraggono solo 3 punti.
6. In ogni caso, il rapporto informativo indica espressamente le ragioni della diversa valutazione attribuita per l'anno 2015, richiamando le valutazioni espresse dal superiore gerarchico della ricorrente (dott. O.) nelle relazioni del 01/11/2015 e del 12/12/2015, con le quali il comportamento tenuto dalla dott.ssa M. veniva censurato per avere la stessa reso dichiarazioni non veritiere ed offensive sull'operato del proprio superiore e per la mancanza di adeguate capacità organizzative e spirito di iniziativa.
7. Occorre inoltre evidenziare che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, in sede di valutazione del servizio reso dal proprio personale nel periodo di riferimento per la redazione del rapporto informativo, l'Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale.
Pertanto, il sindacato del giudice amministrativo sul corretto esercizio di tale potere può riguardare solo profili di manifesta illogicità o di assoluto difetto di motivazione, di carenza di presupposti o di macroscopica irragionevolezza (Cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, I bis, 25.07.2018, n. 8444; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 30-05-2012, n. 2566).
8. Anche alla luce di tali considerazioni, si deve rilevare la legittimità della valutazione posta in essere nel caso di specie, non essendo ravvisabili evidenti profili di eccesso di potere nella formulazione del giudizio e nell'attribuzione dei punteggi.
8.1 Innanzi tutto - come si è visto - l'abbassamento di giudizio e punteggio è ancorato a circostanze concrete e oggettive.
8.2 Inoltre, a fronte dei rilievi negativi svolti dal superiore gerarchico con riferimento ai due episodi contestati, appare plausibile e ragionevole una riduzione di tre punti e la conseguente attribuzione del giudizio di "distinto", anziché "ottimo". Non si ravvisa infatti sproporzione tra i rilievi mossi alla ricorrente e la valutazione finale.
8.3 D'altra parte, la ricorrente non contesta che i due episodi da cui sono scaturite le relazioni del superiore gerarchico siano effettivamente accaduti, così come non riesce a dimostrare che tali episodi fossero oggettivamente privi di valenza negativa. E comunque la valutazione circa il reale disvalore delle condotte contestate rientra nella competenza e nei poteri spettanti ai superiori gerarchici della ricorrente.
9. E' del tutto irrilevante anche il fatto che tali episodi non abbiano determinato un procedimento disciplinare, poiché ciò non esclude che i medesimi fatti e comportamenti possano rilevare solo sul piano della valutazione complessiva della ricorrente nello svolgimento del servizio, e quindi sotto il profilo delle capacità professionali.
10. Inoltre, la riduzione del punteggio è stata operata su tre distinte voci contenute nel rapporto informativo, togliendo un punto agli elementi "capacità di iniziativa", "attitudine ad assumere responsabilità" e "capacità di rapportarsi nelle relazioni interpersonali all'interno e all'esterno dell'Amministrazione".
Vi è quindi coerenza tra le voci della valutazione che sono state abbassate e i fatti rilevati nelle due note del Comandante, ove si contestava alla ricorrente di aver reso dichiarazioni non veritiere ed offensive sull'operato del proprio superiore e di non aver mostrato un'adeguata capacità di iniziativa e di organizzazione nello svolgimento del servizio.
11. Appaiono infine del tutto inconferenti i rilievi svolti dalla ricorrente sui presunti comportamenti non corretti tenuti dalla Direttrice della casa circondariale, dal momento che non è stato dimostrato che tali comportamenti - ove davvero realizzatisi - abbiano poi effettivamente influito sulla formulazione del giudizio e sul punteggio assegnato per l'anno 2015.
12. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
13. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della ricorrente, in base al criterio della soccombenza, e sono liquidate secondo il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Amministrazione costituita che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere
Silvia De Felice, Referendario, Estensore
03-11-2018 11:29
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