Violata consegna da parte di militare di guardia perché comandato quale Capo Nucleo Servizio presso il reggimento Supporto Tattico e Logistico di Solbiate Olona (VA) dalle 23,00 dell'8 ottobre 2015 alle 7,00 del 9 ottobre 2015, in orario prossimo alle ore 5,00 si adagiava su una branda e si addormentava, con le aggravanti di essere militare preposto ad un servizio armato, e di essere rivestito di grado. Con la recidiva.
L'art. 120 citato essendo un reato di pericolo tutela l'effettiva destinazione del soggetto al servizio comandato, obbligo che deriva direttamente dalla legge penale
(Cass. 29/10/1986). La violazione di consegna infatti trova la sua ratio nella violazione dell'affidamento dell'amministrazione militare nel singolo soggetto comandato al servizio specifico, di guisa che non rileva che vi sia stata compromissione nel servizio, come il Buscemi ha cercato di dimostrare. Ogni argomento speso dalla difesa si sforza di dare forza e
contenuto a regole di fatto seguite dai militari nell'espletamento del servizio diverse da quelle normative e dalle consegne del turno di guardia date al
militare.
L'addormentamento del militare durante tale turno è situazione di per sé incompatibile col servizio di guardia svolto e, non trovando giustificazioni
in situazioni di improvvisa compromissione della salute o di caso fortuito, non può essere considerato in alcun modo quale contenuto di regole che
deroghino a quelle ordinarie sulle modalità di svolgimento del servizio/ essendo del tutto evidente che un servizio di guardia non possa essere
svolto dormendo né affidando agli altri militari i compiti gravanti su ciascuno.
28-04-2018 14:49
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