Violata consegna di eseguire un servizio.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2015) 29-10-2015, n. 43737
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere -
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI;
nei confronti di:
D.L.M.G. N. IL (OMISSIS);
M.M. N. IL (OMISSIS);
P.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 496/2014 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di NAPOLI, del 19/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Flamini Luigi Maria che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. La Scala A.M. che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e in subordine infondato.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. il 19.11.2014 il GUP del Tribunale Militare di Napoli ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli imputati D.L.M. G., M.M. e P.A. per il reato militare di violata consegna, commesso in concorso tra loro il (OMISSIS), perchè il fatto non sussiste.
Il fatto ascritto agli imputati, in qualità di militari della Guardia di Finanza, effettivi al 2 nucleo operativo del gruppo di (OMISSIS), era quello di aver violato la consegna di eseguire il servizio, comandato al M. e al P. all'interno del porto di (OMISSIS), consistente nel prestare vigilanza per il contrasto del contrabbando e dell'immigrazione clandestina, abbandonando il luogo di servizio per recarsi presso la stazione degli autobus di (OMISSIS). Il GUP rilevava che l'ordine di servizio violato non indicava le modalità secondo cui doveva essere svolta la consegna nè la turnazione del relativo servizio; che l'allontanamento dal porto di (OMISSIS) della pattuglia del servizio 117 composta dal M. e dal P. era stato giustificato dagli imputati con l'esigenza di ottemperare alla richiesta del D. L., loro superiore in grado, di recarsi presso la stazione degli autobus dove segnalava di aver smarrito il telefono cellulare di servizio, contenente nella memoria dati riservati di cui temeva un uso illecito; che tale emergenza rientrava nelle competenze del servizio 117; che dalla planimetria allegata dalla difesa risultava che il luogo in cui la pattuglia si era recata, insieme al D. L., si trovava nelle immediate vicinanze del porto vecchio di (OMISSIS), e dunque della zona oggetto del servizio comandato, richiedendo un impegno di pochi minuti; che i militari avevano immediatamente segnalato il loro allontanamento, con l'avallo dell'autorità preposta.
Il GUP riteneva dunque che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice non fosse stato concretamente messo in pericolo dalla condotta degli imputati, e che un eventuale dibattimento non avrebbe mutato il quadro probatorio acquisito, così escludendo la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio richiesto dal pubblico ministero.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore militare della Repubblica di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che la versione degli imputati sulle ragioni dell'allontanamento dal luogo di servizio appariva dubbia e priva di riscontri, oltre che incompatibile con l'allontanamento dell'intera pattuglia alla ricerca del cellulare, di cui era difficile immaginare la possibilità di un concreto ritrovamento in una zona affollata come la stazione degli autobus di (OMISSIS); rileva la contrarietà della condotta all'ordine di servizio che imponeva la presenza dei militari all'interno del porto di (OMISSIS), nonchè la circostanza che il telefono cellulare di cui era stato allegato lo smarrimento era quello privato, e non quello di servizio, del D.L., nel quale non era verosimile fosse stata inserita la scheda di servizio in dotazione; rileva che i militari non avevano chiesto alla centrale operativa l'autorizzazione preventiva ad allontanarsi dal luogo di servizio; censura il criterio seguito dal GUP nel pronunciare il non luogo a procedere, che non doveva essere quello della innocenza degli imputati, ma quello dell'inutilità del dibattimento, che invece avrebbe consentito un approfondito accertamento dei fatti e delle responsabilità.
3. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno depositato memoria con la quale chiedono che il ricorso del pubblico ministero sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato, rilevando la rispondenza ai principi della pronuncia del GUP, che aveva correttamente escluso che la prospettazione accusatoria potesse trovare riscontro nella celebrazione dell'istruttoria dibattimentale, nonchè la natura di mere censure di merito delle deduzioni del PM ricorrente, che non indicavano gli elementi probatori in grado di integrare l'istruttoria e sollecitavano una rivalutazione del fatto incompatibile col controllo di legittimità.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Questa Corte ha affermato (Sez. 6 n. 36210 del 26/06/2014, Rv.
260248) che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice dell'udienza preliminare deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla "completabilità" degli atti di indagine e alla inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti (art. 425 c.p.p., comma 3), dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere a un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale.
Di conseguenza, il ricorso per cassazione che contesti la deliberazione di non luogo a procedere deve indicare in modo puntuale le prove specifiche suscettibili di essere introdotte al dibattimento per superare le incertezze del materiale probatorio allo stato acquisito, oppure deve spiegare su quali aspetti specifici di ambiguità delle singole prove il contraddittorio dibattimentale potrebbe apportare elementi determinanti di valutazione o spunti di novità per il definitivo apprezzamento delle stesse, nell'ambito del libero convincimento del giudice.
3. Nel caso di specie, il GUP ha motivato in modo puntuale, adeguato, e coerente al dettato dell'art. 425, comma 3, codice di rito, le ragioni che supportano il giudizio di inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere in giudizio l'accusa di violata consegna a carico degli imputati con riguardo al fatto loro ascritto, e la conseguente inutilità di celebrazione di un dibattimento ritenuto insuscettibile di apportare elementi integrativi di giudizio e di completamento degli atti istruttori in grado di modificare la prognosi assolutoria formulata allo stato degli atti. A fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata, il ricorso del pubblico ministero si limita a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento, in punto di fatto, della idoneità dei medesimi elementi - già valutati dal GUP - a sostenere l'accusa in giudizio, senza tuttavia indicare gli specifici elementi di novità, introducibili al dibattimento, che sarebbero in grado di integrare e completare il materiale esistente, in modo determinante a superarne gli aspetti di intrinseca incertezza e contraddittorietà che sono stati congruamente valorizzati dal giudice di merito, e fondare così una ragionevole prognosi di condanna degli imputati all'esito del giudizio.
Il generico richiamo, operato nel ricorso, al più approfondito accertamento dei fatti e delle responsabilità connaturato all'istruttoria dibattimentale non è dunque sufficiente a legittimare la celebrazione di un giudizio basata in via esclusiva sulla prospettazione di una possibile lettura alternativa, in chiave accusatoria, di un quadro probatorio che il GUP ha ritenuto insuscettibile di apprezzabili integrazioni od evoluzioni capaci di superare la prognosi assolutoria che è stata formulata sulla scorta di un tipico giudizio di fatto - di esclusiva pertinenza del giudice di merito - che, in quanto congruamente motivato, non è sindacabile dalla Corte di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2015
11-03-2018 22:34
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