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Sentenza

Agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penitenziari ...
Agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, agiscono per vedersi riconoscere il diritto alla percezione dell'indennità supplementare di viaggio ex art. 14 della L. n. 863 del 1973, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento di quanto dovuto a tale titolo.
T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., (ud. 13-03-2019) 18-03-2019, n. 65


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2018, proposto da

G.C. ed altri, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Carnevali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Parma, piazzale della Macina n.3;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (SAPPe) - Segreteria Provinciale , rappresentato e difeso dall'Avvocato Giammassimo Forlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità supplementare di viaggio ex art. 14 della L. n. 863 del 1973

e per la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'intervento ad adiuvandum del SAPPe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I ricorrenti, Agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, agiscono con il presente ricorso per vedersi riconoscere il diritto alla percezione dell'indennità supplementare di viaggio ex art. 14 della L. n. 863 del 1973, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento di quanto dovuto a tale titolo.

A tal proposito allegano di essere stati impiegati negli anni 2013-2017 in servizi di traduzione detenuti (nel numero specificato per ciascuno nel doc. 1) con utilizzo del mezzo aereo senza percepire l'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto, come stabilito dalla richiamata norma di legge.

Espongono ulteriormente che la questione veniva in passato affrontata, e risolta nei sensi invocati in ricorso, dalla Sezione a seguito di numerosi analoghi ricorsi proposti da altri appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio con memoria formale depositata il 2 maggio 2018.

Con ordinanza presidenziale n. 67 del 20 luglio 2018, preso atto della dedotta mancata ostensione della documentazione richiesta, veniva chiesto all'Amministrazione di "copia della "documentazione comprovante il costo del biglietto di ciascun volo aereo effettuato dai ricorrenti dagli anni 2013 sino a tutto il 2017", nonché, "ogni altro in suo possesso utile alla decisione del ricorso".

L'Amministrazione ottemperava con deposito del 13 settembre 2018.

Con memoria depositata il 5 novembre 2018 l'Amministrazione evidenziava che l'indennità in questione sarebbe prevista a ristoro del disagio patito dal dipendente costretto ad acquistare in proprio il titolo di viaggio anticipando le relative spese: circostanza insussistente nel caso di specie avendo la stessa Amministrazione provveduto a tale incombenza.

Con atto depositato l'8 febbraio 2019, interveniva ad adiuvandum, la Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (S.A.P.Pe) sostenendo le tesi esposte in ricorso dai ricorrenti.

All'esito della pubblica udienza del 13 marzo 2019, la causa veniva decisa.

Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità dell'intervento proposto nel presente giudizio dalla Segreteria provinciale atteso che la rappresentanza del Sindacato, pur nella scarsa chiarezza dello Statuto e del relativo Regolamento di esecuzione, deve ritenersi essere riservata agli organi centrali.

L'art. 12 dello Statuto dispone che "il Presidente ... attende dell'attività di rappresentanza del Sindacato". Nessuna attribuzione di rappresentanza è contemplata nel successivo art. 15 che disciplina le competenze delle articolazioni periferiche del Sindacato.

Il Regolamento di esecuzione, all'art. 13 riconosce, al primo periodo, la competenza dell'articolazione provinciale in ordine alle "decisioni inerenti le attività di Sezione Locale" e, nel secondo periodo, attribuisce al Segretario provinciale la rappresentanza legale della Segreteria provinciale: tale collocazione sistematica non può che intendersi limitata alle questioni di interesse locale.

Conferma di ciò si ricava dal testo del successivo art. 15, ove prevede che "il Segretario Generale non più il Presidente, ndr è il rappresentante legale e politico del sindacato nella sua totalità".

Ne deriva che in relazione all'odierna controversia, relativa a profili giuridici riferiti al trattamento economico di missione di interesse per la generalità degli appartenenti alla Polizia penitenziaria, e in quanto tale non riducibile ad una "attività della Sezione locale", in assenza di univoci e puntuali riferimenti e di alcun atto di delega all'organo periferico, la rappresentanza in giudizio spetta all'organo centrale.

Ciò premesso, il ricorso è fondato.

L'art. 14 della L. n. 863 del 1973 dispone che "in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo. La stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni all'interno e all'estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte".

La Sezione, come evidenziato in ricorso, si è ripetutamente pronunziata in ordine alla medesima questione in una pluralità di giudizi nell'ambito dei quali l'Amministrazione sosteneva l'infondatezza della pretesa dei ricorrenti esponendo i già richiamati argomenti difensivi.

Sul punto veniva in dette sedi affermato che l'indennità di cui alla richiamata norma "veniva successivamente soppressa dall'articolo 1, comma 213, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, a norma del quale "l'indennità di trasferta ... prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della L. 18 dicembre 1973, n. 836, nonché ... sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate". La disposizione da ultimo richiamata veniva modificata ad opera dell'articolo 39 undetrieces del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 che sopprimeva le parole "nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate". La disposizione da ultimo intervenuta determina l'esclusione della categoria di appartenenza del ricorrente dall'ambito di applicazione della disposizione soppressiva dell'indennità controversa con la conseguenza che essa dovrà essere necessariamente corrisposta" (TAR Emilia Romagna, Parma, 25 luglio 2014, n. 338).

Sulla base delle medesime considerazioni l'odierno ricorso deve essere accolto condannando l'Amministrazione a provvedere alla liquidazione e corresponsione ai ricorrenti dell'indennità dovuta.

Le spese di giudizio, in ossequio al principio di soccombenza, vengono poste a carico dell'Amministrazione che dovrà rifonderle ai ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia.

Possono, invece, essere compensate rispetto all'interveniente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara inammissibile l'intervento ad adiuvandum;

accoglie il ricorso e condanna l'Amministrazione al pagamento delle indennità dovute;

compensa le spese di giudizio nei confronti del Sindacato interveniente;

condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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