Annullamento della scheda valutativa. Caporalmaggiore dell'Esercito Italiano sostiene l'incompetenza del compilatore, rilevando che nel periodo considerato egli avrebbe rivestito l'incarico di Addetto ai mezzi mobili campali del Plotone Commissariato della Compagnia Comando e Supporto logistico presso il Reparto Pinerolo, per cui detta scheda avrebbe dovuto essere compilata dal Responsabile del richiamato Plotone.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 21/09/2018) 04-02-2019, n. 1420
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5093 del 2007, proposto da
M.V.D., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Quarto e Antonio Ciaurro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Ciaurro in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 99;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
con ricorso introduttivo:
della scheda valutativa relativa al periodo 24 ottobre 2005 -5 luglio 2006, redatta il 25 settembre 2006;
con I ricorso per motivi aggiunti:
del decreto del Direttore della 16^ Divisione del V Reparto della Direzione generale per il Personale militare del Ministero della Difesa del 14.5.2007, comunicato il 23.5.2007, con cui è stato comunicato l'esito sfavorevole del ricorso gerarchico proposto avverso la suindicata scheda valutativa ed è stata sanzionata la rettifica della data iniziale - 24.10.2005;
con II ricorso per motivi aggiunti:
del decreto del Direttore della 16^ Divisione del V Reparto della Direzione generale per il Personale militare del Ministero della Difesa del 31.5.2007, comunicato il 14.6.2007, con cui è stata disposta l'integrazione del modello H, riportante i periodi di assenza, con l'assenza dal servizio per il periodo 7 novembre - 23 novembre 2005 e del relativo modello H rettificato ed integrato, erroneamente non inserita;
con III ricorso per motivi aggiunti:
del provvedimento del Comandante del Reparto "Comando e Supporti Tattici della Brigata Corazzata Pinerolo" del 20.6.2007, comunicato il 26.6.2007, con cui è stato annullato il foglio di cambio di incarico del ricorrente ed è stato disposto che lo stesso ora per allora, a decorrere dal 24.10.2005 transita per l'impiego dal Reparto alla sede alla Compagnia "Comando e Supporto logistico" per essere impiegato in qualità di militare di truppa (polifunzionale logistico-operativo) nelle varie attività di competenza della compagnia;
e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 settembre 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1. Con ricorso notificato l'8 maggio 2007 e depositato il successivo 7 giugno, M.V.D. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della scheda valutativa del 25 settembre 2006, riferita al periodo dal 23 ottobre 2005 al 5 luglio 2006, a ragione della fine del servizio del giudicando e da lui conosciuta il 7 dicembre 2006, poi impugnata con ricorso gerarchico, rimasto senza seguito oltre il termine di novanta giorni di cui all'art. 6, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, venuto a scadenza il 9 marzo 2007, e per la condanna dell'amministrazione al conseguente risarcimento del danno.
2. Il ricorrente, militare dell'Esercito Italiano con il grado di Caporale Maggiore, ha prestato servizio permanente effettivo presso la Compagnia Comando e Supporto Logistico del Reparto Comando e Supporti Tattici (di seguito RECOSUTAT) della Brigata Corazzata "Pinerolo" di stanza a Bari, dal 24 ottobre 2005, inquadrato nel "Plotone Commissariato" e affidatario dell'incarico di "Addetto ai Mezzi Mobili Campali di Commissariato", in forza del Provv. 24 ottobre 2005, n. 388/CP del Comando del RECOSUTAT.
In data 8 novembre 2006 è stato lui comunicato il giudizio complessivo finale reso a sintesi della scheda valutativa datata 25 settembre 2006.
Presentata istanza di accesso a tale scheda, riusciva ad ottenerne copia, informalmente, in data 7 dicembre 2006.
Dalla così acquisita scheda valutativa è risultato che la stessa è stata stilata in relazione al periodo di tempo che va dal 23 ottobre 2005 al 5 luglio 2006; che nella stessa si è considerato l'incarico di "Conduttore di automezzi" svolto dal valutando; che la sua stesura è stata determinata dalla "Fine servizio del giudicando (collocamento in aspettativa per un periodo superiore a 60 giorni continuativi)".
Dal medesimo atto inoltre appare che alla sua formazione hanno concorso, quale compilatore, il "l Mar. f (alp.) V.F.", "Comandante di Plotone", relativamente al periodo dal 23 ottobre 2005 al 5 luglio 2006, e, quale primo ed unico revisore, il "Cap. a. (ter.) RS Emilio ELIA", "Comandante Compagnia CCSL", relativamente al periodo dal 19 dicembre 2005 al 5 luglio 2006.
I vari giudizi, con formulazioni prefissate, sulle singole qualità riportate nella scheda vengono sia dal compilatore sia dal revisore compendiate nella qualifica "SUPERIORE ALLA MEDIA" e vengono dal revisore così di seguito esplicati: "Volontario dalle buone qualità morali e di carattere, ha evidenziato nel periodo in esame, una buona energia che gli ha consentito di garantire un buon rendimento. È stato impiegato, anche, nel magazzino mezzi mobili campali contribuendo alla corretta gestione dei materiali in carico. Con maggiore incisività, impegno e con maggior senso di lealtà, potrà aspirare sicuramente alla massima qualifica".
Avverso tale scheda il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico in data 9 dicembre 2006.
Il 15 dicembre 2006, ricevendo formalmente copia certificata di tutti gli atti documenti e allegati relativi alla scheda valutativa ha rilevato che, rispetto all'originale della scheda ricevuta il 7 dicembre 2006, la copia autenticata era diversa; e ciò, in particolare, per la "data di inizio valutazione" che nella copia originariamente ricevuta è "23 ottobre 2005" mentre nella copia autenticata è "24 ottobre 2005".
Il 20 febbraio 2007 al sig. M. è stato consegnato l'atto di pari data n. 2095 Cod. Id. 5.8.2 con cui il Comandante la CCSL ha comunicato l'avvio di un procedimento "teso a valutare" a carico dello stesso "le responsabilità disciplinari emergenti dagli addebiti" come di seguito si riportano: "Militare di truppa", "in-quadrato nella" detta Compagnia, "veniva in possesso, illegittimamente, servendosene, di un atto amministrativo del Reparto - Scheda Valutativa allo stesso dedicata ed inserita quale allegato 3a del ricorso gerarchico a firma dell'incolpato e partecipato all'Amministrazione in data 18.12.2006 - reso parzialmente illeggibile ed acquisito fuori dai casi previsti dalla legge da persona rimasta ad oggi ignota in data anteriore e prossima al 18.12.2006; documento custodito dapprima presso l'ufficio del Comandante" della CCSL "e successivamente presso l'ufficio maggiorità e personale del Reparto in epigrafe, violando in tal modo, l'obbligo della rigorosa osservanza della legge - nella fattispecie gli artt. 3 e 4 della L. n. 352 del 1992 - che ogni militare si impone recitando la formula sacramentale contenuta nell'art. 2 L. 11 luglio 1978, n. 382 richiamata dall'art. 9 del RDM, con l'aggravante di rivestire il grado di Caporal Maggiore Capo.
Fatti occorsi a Bari in data 18.12.2006, giorno di presentazione del ricorso gerarchico a firma M.V.D.".
3. Così ricostruiti i fatti che hanno originato la presente controversia, il ricorrente contesta la legittimità della gravata scheda valutativa, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I. Non pertinenza del documento caratteristico all'incarico ricoperto. Violazione dell'art. 4 del D.P.R. 8 agosto 2002 n. 213. Eccesso di potere per contrasto con provvedimenti generali.
La scheda valutativa avrebbe dovuto essere redatta solo rispetto all'incarico di Addetto ai mezzi mobili campali del Plotone Commissariato, mentre inopinatamente nella scheda il ricorrente risulta inquadrato quale Conduttore di automezzi nel Plotone Trasporti e Materiali.
II. Mancata acquisizione di "elementi di informazione" su incarichi, servizi, esercitazioni e operazioni svolte. Violazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 213 del 2002. Eccesso di potere per contrasto con provvedimenti generali.
III. Incompetenza del compilatore. Violazione dell'art. 2, comma primo e secondo, del citato D.P.R. n. 213 del 2002. Eccesso di potere per contrasto con provvedimenti generali, in quanto il compilatore della scheda impugnata è stato il Primo Maresciallo V.F., Comandante del Plotone Trasporti e Materiali della CCSL., mentre il ricorrente M. era in realtà dipendente dal Plotone Commissariato.
IV. Erronea considerazione del termine iniziale del periodo di valutazione. Violazione dell'art. 5, comma primo, D.P.R. n. 213 del 2002 per carenza ed erroneità dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per inosservanza di provvedimenti generali. Alterazione di atti già perfezionati e non più disponibili. Violazione dell'art. 97 Cost., delle norme di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di tema di imparzialità, trasparenza, pubblicità e buon andamento della p.a.. Violazione dell'art. 2, comma secondo, del D.P.R. n. 213 del 2002 e delle norme interne applicative per travisamento sia dei presupposti di fatto sia dei criteri di obiettività, imparzialità ed alto senso di equità nella valutazione caratteristica. Violazione delle norme a tutela della genuinità materiale e della veridicità ideologica degli atti amministrativi. Violazione delle disposizioni in tema di giusto procedimento. Violazione degli artt. 3 e 7, L. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione e di comunicazione sull'avvio del procedimento. Eccesso di potere per ca-renza assoluta di motivazione. Sviamento; per la riscontrata discrepanza tra le date indicate nelle diverse copie ricevute della scheda valutativa.
V. Deficienza del requisito formale della competenza temporale. Violazione dell'art. 5, comma primo, D.P.R. n. 213 del 2002 per carenza ed erroneità dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per inosservanza di provvedimenti generali.
VI. Valutazioni formulate partitamente, voce per voce, non corrispondenti ai concreti elementi fattuali nonché contrastanti con precedenti di carriera e con l'attività del periodo di riferimento. Violazione dell'art. 3 della citata L. n. 241 del 1990 per insufficienza o inadeguatezza di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per i detti profili, nonché per manifesta abnormità, illogicità, discriminatorietà e travisamento dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per ingiustizia, incoerenza e contraddittorietà. Eccesso di potere per sviamento.
VII. Valutazione formulata nel complesso non corrispondente a concreti elementi fattuali nonché contrastanti con precedenti giudizi e con l'attività del periodo di riferimento. Violazione dell'art. 3 della citata L. n. 241 del 1990 per insufficienza o inadeguatezza di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per i detti profili, nonché per manifesta abnormità, illogicità, discriminatorietà e travisamento dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per ingiustizia, incoerenza e contraddittorietà. Eccesso di potere per sviamento.
VIII. Esortazioni espresse nel giudizio complessivo finale ambigue, allusive, parziali e non corrispondenti a concreti elementi fattuali. Mancata astensione del revisore per impossibilità di rendere giudizi obiettivi. Violazione dell'art. 3, L. n. 241 del 1990 per insufficiente e apodittica motivazione. Eccesso di potere per contrarietà con provvedimenti generali. Violazione dell'art. 7, D.P.R. n. 213 del 2002 per allusivo riferimento a procedimento disciplinare, peraltro non ancora definito. Eccesso di potere per parzialità, ingiustizia e travisamento dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per sviamento.
4. Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'illecita alterazione della scheda valutativa: il danno morale conseguente alle insinuazioni di scarsa lealtà, il danno biologico per la compromissione della serenità personale e il danno patrimoniale rappresentato dall'importo delle spese di difesa tecnica affrontate nella fase stragiudiziale.
5. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione contestando nel merito la fondatezza del gravame.
6. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 3 agosto 2007 l'impugnazione è stata estesa al decreto 6 maggio 2007, n. 38 del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso al gravata scheda valutativa e al provvedimento del 14 maggio 2007 con cui è stato comunicato tale esito.
7. Con secondi motivi aggiunti, depositati in data 26 ottobre 2007, è stato impugnato il provvedimento del 31 maggio 2007 prot. n. (...) del Direttore della 16^ Divisione con il quale è stata disposta l'integrazione sul modello H "dell'assenza dal servizio per il periodo dal 7 novembre al 23 novembre 2005"; con terzi motivi aggiunti, depositati in pari data, è stato infine impugnato il Provv. del 20 giugno 2007, prot. n. (...) con cui è stato annullato il Provv. del 24 ottobre 2005, n. 388/CP, con cui il Comandante del Reparto aveva disposto la cessazione del ricorrente dall'incarico di addetto al Reparto e l'assunzione di quello di addetto ai mezzi mobili campali di Commissariato del Plotone Commissariato.
8. All'esito della camera di consiglio del 12 dicembre 2007 è stata respinta l'istanza di accesso agli atti riferiti al soggetto compilatore della nota valutativa, in quanto non ritenuti rilevanti ai fini del decidere, nonché la domanda di sospensione dell'atto impugnato in via principale.
9. All'esito della pubblica udienza del 4 maggio 2018, con ordinanza collegiale n. 5384/2018 sono stati chiesti chiarimenti istruttori alla resistente amministrazione.
10. Alla pubblica udienza del 21 settembre 218 la causa è stata trattenuta, infine, in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso, relativamente alla sola domanda caducatoria, è fondato.
Con il primo ed il terzo motivo di ricorso avverso la scheda valutativa del 25 settembre 2006, redatta per il periodo 24 ottobre 2005 - 5 luglio 2006, il ricorrente contesta, preliminarmente, l'incompetenza del compilatore, sostenendo che nel periodo considerato egli avrebbe rivestito l'incarico di Addetto ai mezzi mobili campali del Plotone Commissariato della Compagnia "Comando e Supporto logistico" presso il Reparto "Pinerolo", per cui detta scheda avrebbe dovuto essere compilata dal Responsabile del richiamato Plotone, anziché, come invece avvenuto, dal Primo Maresciallo V.F., Comandante del Plotone Trasporti e Materiali della Compagnia "Comando e Supporto logistico" e responsabile dell'Officina.
I motivi sono meritevoli di accoglimento.
In esecuzione delle richieste istruttorie mosse con l'ordinanza collegiale n. 5384/2018, l'amministrazione ha depositato lo stralcio della Tabella Organica in vigore dal 2001 al 2009, che tuttavia, a giudizio del collegio, non consente di superare le censure mosse dal ricorrente sotto il profilo dell'incompetenza dell'organo compilatore.
A norma dell'art. 2, comma primo e secondo, D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213 "Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri", come anche esplicato dal paragrafo 2 della circolare del 7 ottobre 2003, i documenti caratteristici, infatti, devono essere compilati dall'Autorità dalla quale il militare dipende direttamente ed effettivamente per l'impiego.
Con atto del 24 ottobre 2005 n. 388/CP del Comando del Reparto Comando e Supporti Tattici "Pinerolo", avente ad oggetto "Cambio incarico. CMC M.V.", è stato disposto, testualmente che il volontario indicato in oggetto:
"- in data 23/10/2005 cessa dall'incarico di Addetto al reparto alla Sede;
- in data 24/10/2005 assume l'incarico di Addetto ai Mezzi Mobili Campali di Commissariato del Plotone Commissariato della Compagnia Comando e Supporto Logistico".
Il dato testuale contenuto nella suddetta comunicazione non può essere superato dalle argomentazioni svolte dalla resistente amministrazione nei propri scritti difensivi secondo cui tale comunicazione rivestirebbe un "carattere meramente interno ed informale", essendo stata diramata esclusivamente agli uffici interni del Reparto, "limitandosi ad introdurre un mutamento di settore d'impiego del militare".
Il dato testuale depone, all'opposto, per il fatto che il ricorrente, in virtù del disposto cambio di incarico, a decorrere dal 24 ottobre 2005, è stato assegnato in qualità di Addetto ai mezzi mobili campali di Commissariato al Plotone Commissariato, mentre la gravata scheda valutativa per il periodo oggetto del disposto cambio di incarico è stata compilata dal Primo Maresciallo V.F., Comandante del Plotone Trasporti e Materiali della Compagnia "Comando e Supporto logistico" e responsabile dell'Officina, dunque dal Comandante di altro Plotone.
A comprova del difetto di competenza del Comandante del Plotone Trasporti e Materiali, il ricorrente ha prodotto in giudizio le autorizzazioni alle ferie relative al periodo in questione, le quali sono state tutte firmate, all'opposto, dal Capo della Sezione Logistica - Tenente colonnello G.P..
A nulla può valere, a sostegno delle difese ex adverso spiegate, il sopravvenuto Provv. del 20 giugno 2007, prot. n. (...), impugnato con terzi motivi aggiunti, con cui il Comandante del Reparto Comando e Supporti Tattici "Pinerolo" giunge a precisare "ora per allora" che la nota del 24 ottobre 2005 non avrebbe mai potuto determinare un cambio di incarico, ma che ha solo significato il "transito" del ricorrente dal Reparto alla Sede di tipo "B" alla Compagnia Comando e Supporto Logistico, "affinché venisse impiegato in qualità di militare di truppa (polifunzionale logistico-operativo) nelle varie attività di competenza alla compagnia".
Tale provvedimento, nella sostanza, costituisce un atto di annullamento retroattivo del precedente Provv. del 24 ottobre 2005 che, tuttavia, a seguito dell'effettiva assegnazione del ricorrente al Plotone Commissariato e all'effettivo espletamento dell'incarico in qualità di Addetto ai Mezzi Mobili Campali di Commissariato nel periodo per cui è causa, avendo già esaurito i propri effetti non è più suscettibile di annullamento nel senso indicato dalla nota emessa il 20 giugno 2007, che sotto tale profilo risulta dunque illegittima.
2. L'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso, per vizio di incompetenza dell'organo compilatore, nonché del ricorso per terzi motivi aggiunti, comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi di gravame con i quali si sollevano censure che, per evidenti ragioni di ordine logico, costituiscono un posterius rispetto al riscontrato vizio di legittimità che colpisce a monte il gravato atto.
Conseguentemente deve essere disposto, ai fine del riesame da parte dell'organo competente, l'annullamento della gravata scheda valutativa, nonché del Provv. del 20 giugno 2007, impugnato con terzi motivi aggiunti.
3. La domanda risarcitoria, invece, deve essere respinta perché del tutto priva di fondamento, non essendo stato fornito alcun principio di prova degli allegati danni morali e alla salute del ricorrente, né potendosi ritenere sussistere il nesso di causalità diretta ed immediata tra il danno patrimoniale rappresentato dalle spese legali sostenute dal ricorrente per le difese extragiudiziali sostenute in sede amministrativa - rispetto alle quali, peraltro, non sussiste alcun obbligo di legge di difesa tecnica - e la condotta della p.a.
4. Il ricorso, in conclusione, è accolto in parte, con riguardo alla sola domanda caducatoria.
5. Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza, sono liquidate in favore del ricorrente come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, limitatamente alla sola domanda caducatoria e, per l'effetto annulla:
- la scheda valutativa del 25 settembre 2006, ai fini del riesame;
- il Provv. del 20 giugno 2007, prot. n. (...).
Condanna la resistente amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di Euro 1.500 (Euro millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore
09-02-2019 21:23
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