Appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, si ritengono ingiustamente lesi dai provvedimenti con i quali la Questura di Cremona e il Comando Legione Carabinieri di Milano hanno respinto le loro istanze di riconoscimento delle indennità previste per i trasferimenti d'autorità.
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., (ud. 13-02-2019) 19-02-2019, n. 165
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2014, proposto da D.L.B., A.P., P.P., M.C., rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano E. Cortellazzi e domiciliati ex lege presso la segreteria di questo Tribunale, in Brescia, via Carlo Zima, n. 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina, n. 6;
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Provv. n. 2.7/561 del 19 novembre 2013 della Questura di Cremona - Ufficio amministrativo contabile, notificato il 18 dicembre 2013 all'Ispettore capo della Polizia di Stato D.L.B.;
- del Provv. n. 2.7/562 del 19 novembre 2013 della Questura di Cremona - Ufficio amministrativo contabile, notificato il 18 dicembre 2013 all'Assistente Capo della Polizia di Stato A.P.;
- del Provv. n. 429 del 5-2 del 4 dicembre 2013 del Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo - Sezione Gestione finanziaria, notificato l'11 dicembre 2013 al Luogotenente dei Carabinieri P.P.;
- del Provv. n. 429 del 6-2 dell'11 dicembre 2013 del Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo - Sezione Gestione finanziaria, notificato il 21 dicembre 2013 al Maresciallo Capo dei Carabinieri M.C.;
con i quali sono state rigettate le richieste di erogazione dell'indennità di trasferimento di cui all'articolo 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86 e dell'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 e all'articolo 12 della L. 26 luglio 1978, n. 417, presentate dagli odierni ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Gli odierni ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, si ritengono ingiustamente lesi dai provvedimenti con i quali -rispettivamente- la Questura di Cremona e il Comando Legione Carabinieri di Milano hanno respinto le loro istanze di riconoscimento delle indennità previste per i trasferimenti d'autorità.
Espongono che in relazione al processo di riorganizzazione degli uffici giudiziari disposto dal D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 settembre 2011, n. 148) e alla soppressione del Tribunale di Crema e della relativa Procura della Repubblica, ove prestavano servizio, essi sono stati assegnati alla sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona a decorrere dal 14 settembre 2013.
Con gli atti in epigrafe le amministrazioni intimate hanno negato, per detto trasferimento, la spettanza dell'indennità di trasferimento prevista dall'articolo 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86 e dell'indennità di prima sistemazione di cui agli articoli 21 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 e 12 della L. 26 luglio 1978, n. 417, in ragione di quanto espressamente disposto dall'articolo 7 del richiamato D.Lgs. n. 155 del 2012.
Detta norma stabilisce -infatti- che:
"1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti."
Assumono i ricorrenti l'illegittimità dei gravati provvedimenti per:
1. Eccesso di potere per errata interpretazione della normativa in materia;
2. Violazione dell'art. 3 Costituzione, ingiustizia manifesta ed illegittimità degli artt. 7, II comma, D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, e art. 1, comma 1 bis della L. n. 86 del 2001, aggiunto dall'art. 1, comma 163 della L. n. 228 del 2012.
Gli esponenti censurano in via principale l'errata interpretazione della normativa in materia, sostenendo che il richiamato comma 2 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 155 del 2012 non deve essere inteso come eccezione alla spettanza dei benefici economici previsti in caso di trasferimento d'autorità, bensì come deroga alle ordinarie modalità di assegnazione e trasferimento del personale alle sezioni di polizia giudiziaria previste dagli articoli 8 e 11 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
In via subordinata denunciano l'illegittimità, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, del differente trattamento riservato dal legislatore al personale delle sezioni di Polizia giudiziaria rispetto al rimanente personale delle forze di polizia e dei carabinieri, che risulterebbe non solo dal richiamato articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 155 del 2012 ma -secondo i ricorrenti- anche dal comma 1 bis dell'articolo 1 della L. n. 86 del 2001 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), in vigore dal 1 gennaio 2013, a norma del quale "L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni".
Chiedono quindi l'annullamento dei provvedimenti gravati, nonché l'accertamento del loro diritto alle richieste indennità a decorrere dalla data di assegnazione alla nuova sede e la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti alla corresponsione delle somme a tale titolo dovute, oltre ad interessi e rivalutazioni.
Si è costituito in giudizio il solo Ministero dell'Interno, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame per mancata impugnazione del provvedimento ministeriale di data 12 settembre 2013, notificato personalmente il successivo 14 settembre 2013 all'Ispettore Capo della Polizia di Stato B.D.L. e all'Assistente capo della Polizia di Stato P.A., con cui è stata disposta la loro assegnazione di diritto alla sezione di PG della Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona, nonché della circolare ministeriale di data 12 settembre 2013, pubblicata sul sito telematico ufficiale della Polizia di Stato, in quanto costituenti il presupposto degli atti impugnati con l'odierno ricorso. Nel merito chiede respingersi il gravame perché infondato, alla luce del chiaro disposto normativo cui l'Amministrazione ha dato applicazione.
Il ricorso è stato chiamato all'udienza pubblica del 13 febbraio 2019 e ivi trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
I ricorrenti si ritengono ingiustamente lesi dal mancato riconoscimento delle indennità previste per i trasferimenti d'autorità in corrispondenza della loro assegnazione alla Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona, disposta a seguito della soppressione del Tribunale di Crema, ove prestavano servizio.
La decisione del ricorso può essere assunta prescindendo dall'esame dell'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposto, formulata dall'amministrazione ministeriale costituita, in considerazione dell'infondatezza nel merito del gravame.
L'articolo 7 (Personale di polizia giudiziaria) del D.Lgs. n. 155 del 2012 dispone espressamente che:
"1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti."
Il diritto alle indennità previste per i trasferimenti d'autorità è di regola riconosciuto quando il trasferimento sia disposto per ragioni di servizio, e quindi in ragione dell'interesse pubblico perseguito con la movimentazione del dipendente.
Nel caso di specie, peraltro, trova applicazione una norme di carattere speciale, che, nell'ottica di un complessivo risparmio della spesa pubblica e di incremento dell'efficienza, ha disposto - nell'ambito delle nuove assegnazioni del personale delle sezioni di polizia giudiziaria a seguito di soppressione delle sedi giudiziarie- il mancato riconoscimento dei benefici economici per i trasferimenti d'autorità. Ciò anche in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10 del medesimo D.Lgs. n. 155 del 2012, rubricato "clausola di invarianza", secondo il quale "Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
Ulteriormente va considerato -in termini più generali- che il comma 163 dell'articolo 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto all'articolo 1 della L. n. 86 del 2001, che disciplina l'indennità di trasferimento, il comma 1 bis, che recita testualmente: "L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni." Tale disposizione è in vigore dal 1 gennaio 2013.
Il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alla questione della spettanza delle indennità prevista per i trasferimenti "d'autorità" per i militari che, a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, sono assegnati ad altra sede di servizio limitrofa può dirsi oramai composto a seguito dell'adozione di quest'ultima disposizione, come riconosciuto nel 2016 dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha formulato il seguente principio di diritto: "Prima dell'entrata in vigore (al 1 gennaio 2013) dell'art. 1, comma 163, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 1, L. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l'indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l'ubicazione in comuni differenti." (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2016, n. 1).
E ancora il giudice d'appello ha rilevato come vada riconosciuto "in adesione a recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806), che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v., per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull'affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi favorevole all'Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all'art. 1, comma 163, L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 L. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis (...). Infatti, nella nuova disposizione - introdotta a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228 del 2012 - non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l'art. 3, comma 74, L. 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione - analoga a quella qui trattata - del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica; cfr. al riguardo, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290). Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell'ordinamento, modificando la normativa previgente." (Cons. Stato, Sez. IV, 29.02.2016, n. 863).
Alla luce delle suindicate considerazioni non può trovare favorevole apprezzamento la censura dedotta con il primo motivo, diretta a contestare l'errata interpretazione della normativa da parte delle intimate amministrazioni.
Nel caso di specie le assegnazioni alla nuova sezione di polizia giudiziaria sono state disposte il 12 settembre 2013 e quindi soggiacciono non solo alla disciplina speciale introdotta dal D.Lgs. n. 155 del 2012, ma altresì alla disposizione di carattere generale in vigore dal 1 gennaio dello stesso anno.
Parimenti, per le considerazioni già espresse, non merita favorevole apprezzamento la questione di costituzionalità formulata con il secondo motivo di gravame. Attesa la portata generale della disposizione recata dal citato comma 1 bis della L. n. 86 del 2001, risulta infatti destituita di fondamento la lamentata disparità del trattamento normativamente riservato al personale assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria rispetto al restante personale delle Forze di polizia e dei carabinieri, atteso che anche a quelli trova applicazione la richiamata normativa.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Peraltro, in ragione della peculiarità della controversia e della sussistenza, alla data di proposizione del ricorso, di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Elena Garbari, Referendario, Estensore
22-02-2019 18:41
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