Appuntato Scelto del Corpo della Guardia di Finanza espone e detiene per la vendita, all'interno di un appartamento un ingente quantitativo di capi e accessori di abbigliamento di illecita provenienza, tutti recanti marchi di fabbrica contraffatti; cede a terze persone vari prodotti e oggetti recanti marchi contraffatti sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, rivestendo un ruolo decisivo nella commercializzazione delle merce contraffatta, curando i rapporti con i fornitori e i clienti; omette di pagare l'Iva sui suddetti beni acquistati, ancorché provento di fatti illeciti, nonché di pagare l'Irpef sui guadagni ottenuti con le predette vendite; prosegue nella gestione dell'attività anche nei mesi successivi all'operazione di p. g. che ha determinato il sequestro dei capi.
Tar. Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 22-05-2019) 03-06-2019, n. 413
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via A. M. Caprioli, 8;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva,
del provvedimento del Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui, ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2010 viene disposta nei confronti del ricorrente la -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS-il sig. -OMISSIS-, già Appuntato Scelto del Corpo della Guardia di Finanza in servizio presso la -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale - a conclusione del procedimento disciplinare avviato il -OMISSIS- in relazione ai fatti scaturiti dal procedimento penale instaurato in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv C.P., 47 n. 2 C.P.M.P. e 3 della L. n. 1383 del 141 e conclusosi con la sentenza di condanna del -OMISSIS-, confermata dalla -OMISSIS-- ha irrogato al ricorrente la sanzione della -OMISSIS-, senza alcun grado, a decorrere dal -OMISSIS- (data di applicazione della sospensione precauzionale dal servizio).
2) Spiega l'Amministrazione che dai fatti oggettivamente e incontrovertibilmente accertati in sede giudiziale è emerso che il ricorrente nel periodo -OMISSIS-, assentandosi dal reparto di appartenenza e colludendo con estranei al Corpo, ha:
- esposto e detenuto per la vendita, all'interno di un appartamento in -OMISSIS- un ingente quantitativo di capi e accessori di abbigliamento di illecita provenienza, tutti recanti marchi di fabbrica contraffatti;
- ceduto a terze persone vari prodotti e oggetti recanti marchi contraffatti sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, rivestendo un ruolo decisivo nella commercializzazione delle merce contraffatta, curando i rapporti con i fornitori e i clienti;
- omesso di pagare l'Iva sui suddetti beni acquistati, ancorché provento di fatti illeciti, nonché di pagare l'Irpef sui guadagni ottenuti con le predette vendite;
- proseguito nella gestione dell'attività anche nei mesi successivi all'operazione di p. g. che ha determinato il sequestro dei capi;
Pertanto, l'inquisito con le proprie condotte ha dimostrato la propria propensione a piegare a vantaggio privato il pubblico interesse, ha recato nocumento all'immagine e al prestigio della Guardia di Finanza e ha violato gravemente i doveri di correttezza, lealtà e rettitudine che devono ispirare la condotta di ogni appartenente alla Guardia di Finanza.
3) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Nullità dell'atto di deferimento alla Commissione di Disciplina per assenza di potere in concreto in capo al -OMISSIS-
II) Nullità dell'atto di deferimento alla Commissione di Disciplina e conseguente nullità del procedimento di stato. Deferimento giustificato sulla base della sentenza di condanna a fronte di diversa conclusione dell'Ufficiale inquirente. Difetto di motivazione.
La notifica dell'atto di deferimento non ha mai avuto luogo essendo stata recapitata alla moglie del ricorrente in luogo diverso dal suo domicilio.
La determinazione con la quale viene disposto il deferimento al giudizio dell'organo collegiale è illegittima perché laconica e di poche righe in violazione della circolare 1/2006 pag. 140 punto 1.11.13 che prevede che il deferimento deve essere particolarmente motivato qualora si discosti dai pareri gerarchici ovvero dalle conclusioni dell'ufficiale inquirente.
III) Nullità del procedimento di stato per giustificato impedimento del difensore. Violazione del diritto di difesa.
La fase di apertura del procedimento è affetta da nullità non essendo stata concessa all'ufficiale difensore la possibilità di partecipare all'unica seduta tenutasi in data -OMISSIS-.
IV) Eccesso e sviamento di potere sotto diversi profili.
La determinazione del Comandante regionale del -OMISSIS- con la quale ha disposto il deferimento al giudizio dell'organo collegiale è illegittima perché difetta di motivazione in violazione della circolare 1/2006 pag. 140 punto 1.11.13.
La sentenza penale di condanna non solo non offriva elementi su cui la P.A. potesse basare il proprio convincimento di colpevolezza, ma anzi offriva strumenti valutativi per graduare le sanzioni in ragione delle differenti posizioni assunte dall'imputato.
La sanzione disciplinare irrogata appare sproporzionata ed eccessiva.
V) Difetto di motivazione e di istruttoria.
L'atto di deferimento difetta di una valutazione di merito accurata con riferimento sia agli elementi fattuali che alle responsabilità emerse e alla sanzionabilità di queste.
Inoltre, non è stato prese in considerazione il profilo professionale del ricorrente.
VI) Segue sul difetto di motivazione.
La P.A. ha erroneamente inteso il reato contestato tra quelli commessi con abuso della qualifica di pubblico ufficiale, mentre in realtà il ricorrente ha consumato le condotte contestate in un periodo di malattia, da privato cittadino.
VII) Mancata attualizzazione della sanzione. Omessa valutazione dei precedenti di servizio e del comportamento antecedente e successivo al fatto ritenuto penalmente rilevante
VIII) Illegittimità del provvedimento impugnato anche nella parte in cui prevede la rimozione del grado e l'iscrizione nell'albo dei militari dell'E.I. anziché la permanenza nella posizione di ultima classe di Finanziere
IX) Violazione dell'art. 2136 c.o.m. per aver disposto l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'E.I. senza alcun grado a decorrere dal -OMISSIS- e non dalla data del provvedimento di rimozione.
X) Disparità di trattamento rispetto a situazione identiche e anche più gravi.
4) Con atto depositato il 21 febbraio 2017, si è costituita in giudizio la Guardia di Finanza deducendo, con successiva memoria, l'infondatezza del ricorso.
5) Con ordinanza n. -OMISSIS- (confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-) la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.
6) Alla pubblica udienza del 22 maggio 2019, la causa è stata riservata per la decisione.
7) Il ricorso è infondato posto che nessuna delle censure dedotte coglie nel segno.
8) In particolare, rileva il Collegio:
- con riguardo al primo, quarto e quinto motivo, che il -OMISSIS- legittimamente, nell'esercizio dei propri poteri ha ritenuto di discostarsi dalle considerazioni e proposte esternate dall'Ufficiale inquirente e, quindi, di deferire l'inquisito al giudizio di una Commissione di disciplina fornendone - come illustrato dalle difesa dell'Amministrazione e documentato dalla produzione in atti - ampia e puntuale motivazione che non risulta essere affatto un'acritica riproposizione del contenuto della sentenza di condanna, ma il risultato di una conoscenza approfondita degli atti dell'inchiesta formale dai quali ha potuto mutuare il pieno convincimento circa la responsabilità dell'inquisito e la gravità della condotta posta in essere;
- con riguardo al secondo motivo, che la notificazione dell'ordine di deferimento è stata correttamente eseguita in data -OMISSIS- presso la casa coniugale nelle mani della moglie dalla quale allo stato non risultava separato;
- con riguardo al terzo motivo, che l'ufficiale difensore era stato designato e
convocato, formalmente dal Presidente della Commissione per il giorno -OMISSIS-, al fine di prendere visione degli atti, ma questi con dichiarazione in data -OMISSIS-, ha rappresentato che il -OMISSIS- non poteva essere presente dando la propria disponibilità telefonica al Presidente dopo il -OMISSIS-. Il Presidente della Commissione di disciplina, a riscontro della citata dichiarazione del difensore, in data -OMISSIS-, partecipava allo stesso, con riferimento che la "... Commissione ... era ... stata convocata per il giorno -OMISSIS-, ... e non per il giorno -OMISSIS-. Di conseguenza, quanto asserito dal ricorrente secondo cui l'esame del fascicolo sarebbe dovuto avvenire lo stesso giorno della seduta, non corrisponde al vero; Il diritto di difesa non è stato, comunque, violato in quanto il ricorrente, nel corso della seduta, ha potuto esporre le proprie ragioni e presentare delle osservazioni scritte che risultano essere state esaminate compiutamente dall'Organo collegiale, ma ritenute non idonee a modificare il convincimento in ordine alle gravi condotte poste in essere dallo stesso;
- con riguardo al sesto motivo, che per la configurabilità dei delitti contestati non era necessario che il Finanziere esercitasse, con attualità, il servizio di istituto ma era sufficiente che l'agente rivestisse la qualità di militare della Guardia di Finanza;
- con riguardo al settimo motivo, che l'Amministrazione ha ampiamente spiegato le ragioni per cui le condotte penalmente gravi del ricorrente dovessero dare luogo alla sanzione irrogata nonostante lo stato di servizio antecedente e successivo al fatto; Come spiega la difesa dell'Amministrazione, questa si è preoccupata di analizzare i precedenti di servizio ma non è stato possibile desumere dallo stato di servizio del ricorrente - acquisito all'inchiesta formale - alcuna circostanza atta a ridimensionare il disvalore morale connesso al suo comportamento; anzi, tali precedenti dimostrano vieppiù come egli fosse perfettamente in grado di discernere il grave disvalore penale, morale e professionale della condotta posta in essere, peraltro, reiterata anche dopo il sequestro effettuato dai militari della -OMISSIS-;
- con riguardo all'ottavo motivo, che l'art. 41 della L. 3 agosto 1931, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di Finanza), richiamato nel provvedimento impugnato, stabilisce, al comma 3, che "... il militare di truppa incorso nella perdita del grado è iscritto nel proprio distretto di leva come soldato semplice ..."; Tale previsione è stata ribadita anche dall'art. 861 del "Codice dell'Ordinamento Militare" secondo cui "... la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado ...";
- con riguardo al nono motivo, che la prospettata inapplicabilità al Corpo della Guardia di Finanza dell'art. 867 del D.Lgs. n. 66 del 2010 poiché non ricompreso nel novero di norme indicate dall'art. 2136 dello stesso D.Lgs. non può essere condivisa, in quanto, l'art. 2136 non ha inteso elencare le sole norme applicabili alla Guardia di Finanza di guisa che (...) tutte le altre disposizioni del codice non sarebbero ad essa applicabili ha inteso chiarire che le norme ivi richiamate si applicano solo in quanto compatibili: con ciò evidentemente e per esclusione confermando che tutte le altre disposizioni si applicano "tout court" (cfr. sul tema TAR Emilia Romagna - Parma n. 204/2015 del 18.6.2013);
- infine, con riguardo al decimo motivo l'asserita disparità di trattamento, è inconfigurabile posto che i precedenti richiamati dal ricorrente si sono conclusi con sentenza del Tribunale Militare di Padova di assoluzione per non avere commesso il fatto.
9) La memoria depositata dal ricorrente il 16.5.2019 è tardiva in relazione ai termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. In ogni caso, la ivi dedotta eccezione d'incostituzionalità afferisce a una norma di carattere penale (art. 3 della L. 9 dicembre 1941, n. 1383) la cui giuridica esistenza non incide sul giudizio disciplinare contestato con il presente ricorso, fondato sul rilievo dei fatti acclarati ai soli fini del contrasto di essi con le regole proprie dell'ufficio ricoperto e in disparte dalle loro connotazioni penalistiche.
10) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.
11) La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 126/17 lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000 (cinquemila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il sig. -OMISSIS-.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Referendario
09-06-2019 15:19
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