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Sentenza

Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza emette giudizio d...
Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza emette giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore nei confronti di un militare.
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., (ud. 22/01/2019) 06-02-2019, n. 1544


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3684 del 2006, proposto da

-OMISSIS- elettivamente domiciliato in Roma, vicolo dell'Oro n. 24 presso lo studio dell'avv. Roberto Coen che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante p.t. - non costituito in giudizio;

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. - non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento, notificato il 06/02/06, con cui la Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza ha formulato, nei confronti del ricorrente, giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in date 06/04/06, 07/04/06 e 12/04/06 e depositato il 27/04/06 -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, notificato il 06/02/06, con cui la Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza ha formulato, nei suoi confronti, giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore.

Con ordinanza n. -OMISSIS- del 31/05/06 il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del giorno 28 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previa concessione alle parti di un termine ex art. 73 c.p.a. per dedurre in ordine alla questione prospettata dal Tribunale ed avente ad oggetto la ritualità della notifica del ricorso agli enti ed amministrazioni intimate.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto il che esime il Tribunale dal valutare la questione, prospettata d'ufficio nel corso della pubblica udienza del giorno 28/11/18, dell'ammissibilità del gravame e della ritualità della notifica dell'atto introduttivo su cui parte ricorrente ha insistito nella memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 20/12/18, in ragione della sanatoria dalla stessa desunta dalla presenza (menzionata nell'ordinanza n. -OMISSIS-) della difesa erariale alla camera di consiglio del 31/05/06, fissata per l'esame dell'istanza cautelare proposta dal -OMISSIS-.

Il ricorrente, arruolato nella Guardia di Finanza a decorrere dal 01/10/99, impugna il provvedimento, notificato il 06/02/06, con cui la Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza ha formulato, nei suoi confronti, giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore.

Con le prime due censure (rubricate sub (...) e (...)) il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 199 del 1995 in quanto la disposizione in esame sancirebbe il diritto del finanziere di avanzare automaticamente al grado superiore purchè questi abbia prestato servizio effettivo, nel grado inferiore, per almeno 5 anni e abbia conseguito il giudizio positivo del Comandante del Corpo presso cui il militare presta servizio, requisiti di cui il -OMISSIS- sarebbe nella fattispecie in possesso.

I motivi sono infondati.

Secondo l'art. 10 D.Lgs. n. 199 del 1995, nella versione applicabile ratione temporis:

"1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella " B" allegata al presente decreto.

2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianità di servizio o di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneità o non idoneità all'avanzamento espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della L. 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

3. Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;

b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore".

Ai fini della progressione in carriera per il personale appartenente al ruolo "Appuntati e Finanzieri" la tabella B, richiamata dal citato art. 10 D.Lgs. n. 199 del 1995, prevedeva, ai fini dell'avanzamento per anzianità, il possesso di 5 anni di servizio.

Contrariamente a quanto prospetta parte ricorrente, però, l'anzianità di servizio non costituisce l'unico requisito per l'avanzamento perché l'art. 10 comma 3 D.Lgs. n. 199 del 1995 richiede, a tal fine, il conseguimento di un positivo giudizio sull'idoneità formulato in riferimento al corretto espletamento delle funzioni in essere e al possesso dei requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

Pertanto, l'anzianità di servizio è solo uno dei presupposti richiesti per l'avanzamento che nella fattispecie non è stato disposto perché, nonostante il positivo giudizio espresso dal comandante del Corpo di appartenenza, la competente Commissione ha formulato una valutazione complessiva di inidoneità all'avanzamento desunta dalla sanzione disciplinare.

Con la terza e la quarta censura (rubricate ai numeri 4 e 5 dell'atto introduttivo) il ricorrente deduce la violazione dell'art. 10 commi 3 e 4 D.Lgs. n. 199 del 1995 ed eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta in quanto l'avanzamento sarebbe stato illegittimamente negato sulla base di una sanzione disciplinare emessa per un comportamento tenuto fuori dal servizio e che per la sua lievità non giustificherebbe il giudizio d'inidoneità; inoltre, il provvedimento impugnato non motiverebbe in ordine alle ragioni per cui una sanzione disciplinare di tale entità sarebbe idonea a determinare, in negativo, il giudizio complessivo della Commissione svalutando i positivi giudizi riportati dal -OMISSIS- nel corso della carriera.

I motivi sono infondati.

L'art. 10 comma 3 lettera b) D.Lgs. n. 199 del 1995 stabilisce che il giudizio sull'idoneità all'avanzamento debba tenere conto dei requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

Contrariamente a quanto dedotto nel gravame ed a differenza di quanto prescritto dalla lettera a) del medesimo articolo, i requisiti di cui alla lettera b) del citato art. 10 D.Lgs. n. 199 del 1995 hanno ad oggetto la complessiva personalità del finanziere quale risulta anche da comportamenti tenuti fuori dal servizio come si evince dall'eterogeneità dei requisiti in esame alcuni dei quali (quelli morali, di carattere, di cultura ecc.) non risultano riferibili esclusivamente all'ambito lavorativo.

D'altro canto la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente ha punito non tanto un comportamento tenuto fuori dal servizio quanto l'inosservanza di un dovere specificamente correlato allo status di finanziere quale è l'obbligo di rientro in caserma agli orari prestabiliti.

Nella fattispecie la Commissione Permanente di Avanzamento, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, ha espressamente tenuto conto dei "giudizi positivi nelle valutazioni caratteristiche" anche se nel bilanciamento con la sanzione disciplinare li ha ritenuti minusvalenti rispetto a quest'ultima.

La globale valutazione operata dalla Commissione è caratterizzata da marcati profili di discrezionalità che non risultano sindacabili in sede giurisdizionale se non in caso di palesi illogicità ed incongruenze, nella fattispecie non rinvenibili.

Con la quinta censura (rubricata sub (...)) il ricorrente evidenzia l'illegittimità della determina del 20/11/02, irrogativa della sanzione disciplinare, prospettando la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 45 D.Lgs. n. 545 del 1986 perché la sanzione sarebbe stata applicata in assenza dei presupposti richiesti dalle norme in esame.

Il motivo è irricevibile in quanto ha ad oggetto l'illegittimità della Det. del 20 novembre 2002 che lo stesso ricorrente (pag. 15 dell'atto introduttivo) assume essere stata notificata in pari data.

Risulta, pertanto, ampiamento decorso il termine per l'impugnazione del provvedimento in esame tenuto conto del fatto che il ricorso è stato notificato in date 06/04/06 e 07/04/06.

Da ultimo, il Tribunale rileva che la "revoca" della sanzione disciplinare, richiamata nella memoria conclusionale depositata il 18/12/18, è irrilevante ai fini dello scrutinio di fondatezza del gravame in quanto è intervenuta il 09/11/07, ovvero oltre un anno e mezzo dopo dall'adozione dell'atto impugnato, e, per di più, ha efficacia ex nunc (nell'atto, infatti, si parla di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare).

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 28 novembre 2018 e 22 gennaio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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