Componente del Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro chiede il riconoscimento del diritto alle differenze retributive fondamentali e accessorie previste dal c.c.r.l. per i dipendenti della Regione Sicilia.
Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (ud. 06-02-2019) 18-02-2019, n. 140
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2015, proposto da
A.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Daina, Giuseppe Minio, con domicilio eletto presso lo studio Ester Daina in Palermo, via Catania 15;
contro
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Palermo, via Villareale;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 01479/2015, resa tra le parti, concernente lavoro - mansioni superiori - riconoscimento differenze retributive fondamentali ed accessorie previste dal c.c.r.l. per i dipendenti della Regione Sicilia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2019 il Cons. Salvatore Zappala' e uditi per le parti l'avv. Ester Daina e l'avv. dello Stato Pierfrancesco La Spina;
Svolgimento del processo
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Sicilia l'odierno appellante invocava il riconoscimento del diritto alle differenze retributive fondamentali e accessorie previste dal c.c.r.l. per i dipendenti della Regione Sicilia. L'odierno appellante chiedeva al TAR: a) di dichiarare che il ricorrente, in quanto componente del Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro (N.I.L.)., esercita le medesime funzioni degli Ispettori dell'Ispettorato provinciale del lavoro, già inquadrati nella categoria (...) del relativo C.C.R.L. dei dipendenti della Regione Siciliana dell'Area non dirigenziale; b) di ritenere che il ricorrente, per effetto della norma istitutiva e regolatrice del N.I.L., ha diritto al pagamento della retribuzione prevista dal c.c.r.l. per i dipendenti inquadrati nella categoria (...) della Regione Siciliana, area non dirigenziale; c) di condannare l'Ente utilizzatore al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in virtù delle mansioni in concreto esercitate, secondo il calcolo degli emolumenti effettuato nella relazione tecnica prodotta in atti ovvero secondo quanto dovesse diversamente risultare in caso di nomina di C.T.U. da parte del Collegio, oltre interessi e rivalutazione.
2. Il primo giudice, estromesso dal giudizio il Ministero della difesa, riteneva di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di estinzione della pretesa ex art.2948 c.c. per il periodo antecedente il quinquennio la proposizione del giudizio, stante l'infondatezza del ricorso. Secondo il TAR, infatti, nonostante il ricorrente fosse stato assegnato ai Nuclei ispettivi del lavoro con conseguente assunzione dell'onere economico in capo alla Regione, ciò non avesse comportato la perdita dello status di militare appartenente all'Arma, né avesse cagionato la creazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della regione ovvero l'assimilabilità agli istituti giuridici ed economici disciplinati dalla diversa fonte contrattuale (c.c.r.l.) che lega il personale pubblico "privatizzato" all'ente regionale.
In altri termini, l'assegnazione di appartenenti all'Arma dei Carabinieri ad un organismo a composizione "mista", quali i nuclei ispettivi del lavoro, se da un lato giustificava la dipendenza solo sul piano funzionale dagli organi cui sono in via primaria demandate le competenze in materia di tutela del lavoro (in Sicilia assegnate al competente Assessorato regionale del lavoro, a differenza di quanto avviene nelle altre regioni ordinarie dove le competenze sono del Ministero del lavoro) per altro verso non comportava una modifica dello status giuridico del personale dell'Arma.
Di guisa che, anche laddove specifiche disposizioni pongano l'onere economico a carico della "diversa" amministrazione cui fa capo il predetto rapporto "funzionale" (in Sicilia l'Assessorato regionale del Lavoro) occorreva sempre avere riguardo alle specifiche disposizioni che regolano il tipico rapporto sottostante: che per il personale dell'arma dei Carabinieri era disciplinato dal relativo "Contratto delle Forze dell'Ordine" in ultimo trasfuso nel D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.
Non poteva, quindi, condividersi l'opposta tesi del ricorrente che, diversamente, riteneva che le disposizioni normative e regolamentari cit., comportassero l'applicazione nei propri confronti della diversa fonte contrattuale (di natura privatistica) del personale del comparto regionale della regione Siciliana.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l'originario ricorrente, lamentandone l'erroneità, in quanto: I) vi sarebbe una chiara violazione del dettato dell'art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001 e 36 Cost. L'appellante, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri è, infatti, ispettore dal lavoro e componente del N.I.L. di Agrigento. Egli, dunque, avrebbe qualifica di partenza pari all'ex sesto livello corrispondente nel c.c.n.l. Ministeri alla categoria (...) che, a sua volta, corrisponderebbe alla categoria (...) del c.c.r.l. dei dipendenti della Regione Sicilia, mentre il ruolo del Componente N.I.L. corrisponderebbe alla categoria (...) del c.c.r.l. dei dipendenti della Regione Sicilia, area non dirigenziale. Pertanto, le mansioni espletate ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001, rientrerebbero nella categoria (...) superiore a quella di inquadramento C, sicché l'appellante avrebbe diritto al pagamento delle differenze retributive. Ogni Ispettorato provinciale siciliano si compone di sei unità operative, poste tutte sullo stesso piano. Le dette funzioni sarebbero state attribuite all'appellante in forza del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del D.A. n. 647/99/GAB del 10 marzo 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro della Regione Sicilia, del D.A. del 30 maggio 2000 dell'Assessorato regionale del lavoro della Regione Sicilia, della circolare n. 130/1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sarebbero identiche a quelle svolte dagli Ispettori cd. Civili; II) la disciplina contenuta nella D.A. n. 647/99/GAB del 10 marzo 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro della Regione Sicilia, e nella D.A. del 30 maggio 2000 dell'Assessorato regionale del lavoro della Regione Sicilia non lascerebbe alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che sia onere dell'amministrazione regionale provvedere per intero alla retribuzione, sia per la parte fondamentale che per quella accessoria, dei componenti dei Nuclei Carabinieri degli Ispettorati del lavoro operanti in Sicilia. Inoltre, dalla disciplina si desumerebbe che la retribuzione in questione sarebbe quella spettante ai dipendenti regionali in forza del richiamo contenuto al Fondo E.S., istituito con d.p.r.s. n. 11 del 20 gennaio 1995 per i soli dipendenti regionali rimasto in vigore fino al primo gennaio 2005 e poi sostituito dal Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni di cui all'art. 87 del c.c.r.l.
Pertanto, l'appellante avrebbe diritto alle conseguenti differenze stipendiali.
4. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e il Ministero della difesa si sono costituiti con comune memoria di stile e nelle successive difese hanno eccepito: a) il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa; b) l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. per il periodo antecedente il quinquennio la proposizione del giudizio.
Motivi della decisione
5. Occorre, preliminarmente, rilevare che:
a) il Ministero della difesa veniva estromesso dal giudizio con pronuncia del primo giudice che non è oggetto sul punto di impugnazione da parte dell'appellante, sicché non può che confermarsi al riguardo la statuizione del primo giudice con ciò che ne consegue in termini di estromissione del Ministero della difesa anche dall'odierno grado di giudizio;
b) dall'esame degli atti non risultano atti interruttivi della prescrizione per il periodo antecedente il quinquennio la proposizione del giudizio, sicché la domanda riproposta in seconde cure non può che essere parametrata alle pretese aventi ad oggetto un periodo che non può andare a ritroso oltre cinque anni dalla proposizione della domanda.
6. Venendo al merito dell'appello, deve rilevarsene l'infondatezza, sicché deve essere confermata la pronuncia di prime cure.
6.1. Entrambe le censure contenute nell'odierno gravame poggiano sull'errata convinzione che la disciplina alla quale è sottoposto l'appellante può essere indifferentemente quella di diritto comune e quella di diritto pubblico. Come già chiarito dal primo giudice l'art. 9-bis, comma 14, della L. n. 608 del 1996 stabilisce che: "In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centoquarantatre unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in L. 1.800 milioni per l'anno 1995 e in L. 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996". La norma in questione veniva abrogata dal D.Lgs. n. 66 del 2010 e sostituita dalla normativa ivi prevista. In particolare l'art. 826 del D.Lgs. n. 66 del 2010, dispone che: "Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 505 unità in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:
a) generali di brigata: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 6;
c) capitani: 1;
d) ispettori: 169;
e) sovrintendenti: 157;
f) appuntati e carabinieri: 171.
Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità sono distaccate per lo svolgimento dell'attività di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza".
In esecuzione dell'art. 9-bis, comma 14, L. n. 608 del 1996 è stato adottato il D.M. 31 luglio 1997, che istituisce il Comando carabinieri ispettorato del lavoro, avendo cura di precisare che (art. 2): "Per la regione Sicilia, resta fermo quanto previsto dal decreto 21 maggio 1996 dell'assessorato lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione".
Il decreto del 21 maggio 1996 citato fissa la consistenza organica dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del lavoro in Sicilia, mentre la circolare n. 349/GAB/99, nel prevedere criteri generali di organizzazione del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro della Regione siciliana dell'Assessorato per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione della Regione siciliana, all'art. 2 prevede che: ".... Il personale dei Nuclei dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso gli Ispettorati Regionali/Provinciali del Lavoro della Regione Siciliana dipende, funzionalmente, dal Capo dell'Ispettorato Regionale/Provinciale del lavoro e gerarchicamente dal Comandante del Reparto --- istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministro del Lavoro...". Disposizione quest'ultima ripresa dall'art. 3 del decreto 30 maggio 2000 dell'Assessorato per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione della Regione siciliana, secondo cui : "Il personale dei Nuclei dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso gli Ispettorati provinciali del lavoro della Regione siciliana, dipende funzionalmente dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro e gerarchicamente dal comandante del reparto denominato "Comando Carabinieri Ispettorato del lavoro" appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Altresì, per le finalità di cui alla circolare n. 349/GAB/99, dal comandante del Nucleo Carabinieri coordinamento regionale, istituito alle dirette dipendenze dell'Assessore per il lavoro".
Per ciò che concerne invece l'onere economico lo stesso risulta a carico della Regione Sicilia, come risulta, non essendo comunque controverso tra le parti, dal D.A. 30 maggio 2002, dal D.A. 4 dicembre 2009 e da ultimo dal D.M. 12 novembre 2009.
Del pari, non può non rilevarsi come i Carabinieri in servizio ai N.I.L. conservano il loro stato giuridico di militari dell'Arma dei Carabinieri nei vari ruoli e gradi.
Tanto premesso deve rilevarsi che a partire dall'art. 2, D.Lgs. n. 29 del 1993, con diposizioni ripresa dall'art. 2, D.Lgs. n. 80 del 1998 e confermata dal vigente art. 3, D.Lgs. n. 165 del 2001 il personale militare rimane disciplinato dal proprio ordinamento, restando, quindi, in quel regime di diritto pubblico del tutto sottratto a quel fenomeno di privatizzazione che ha interessato, salve tassative eccezioni, il rapporto di lavoro alle dipendenze con la pubblica amministrazione. L'individuazione del personale sottratto al fenomeno della privatizzazione non è avvenuto attraverso l'individuazione dell'amministrazione di riferimento, ma in forza dello status giuridico della specifica categoria, sicché si sono date situazioni nelle quali all'interno della stessa amministrazione convivono categorie attratte e categorie sottratte al fenomeno della privatizzazione. Ciò è attestato dalla presenza di numerose pronunce amministrative (cfr. ex plurimis Cons. St, Sez. IV, 1 febbraio 2018, n. 660, secondo il quale: "Il personale di cui all'area C, posizione economica C1, profilo professionale di psicologo dell'Amministrazione penitenziaria, di cui al concorso pubblico indetto dal Ministero della giustizia in data 21.11.2003, non rientra nel novero delle categorie in regime di diritto pubblico individuate dall'art. 3, commi 1, 1-bis e 1-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 ed è, conseguentemente, disciplinato dal rispettivo ordinamento."). Il diverso regime giuridico che deriva dall'appartenenza a categoria privatizzata e a categoria non privatizzata comporta la diversità delle fonti giuridiche che disciplinano, rispettivamente, il rapporto di lavoro e il rapporto di servizio.
Da ciò deriva, da un lato, che per l'appellante non è possibile invocare la disciplina contenuta nella contrattazione collettiva in relazione all'ammontare e alle voci del trattamento economico. Né può interpretarsi la disciplina regionale di natura regolamentare o pararegolamentare sopra richiamata come confliggente con il citato principio. Dall'altro che l'amministrazione regionale risulta soltanto il legittimato passivo delle pretese stipendiali dell'appellante senza che ciò comporti che quest'ultime debbano essere parametrate alla disciplina regionale invece che a quella statale.
6.2. Quanto, invece, alla domanda di riconoscimento di mansioni superiori, non risulta corretto invocare quale parametro quello dell'attività svolta dagli impiegati civili, sottoposti a regime privatistico, a fronte della diversità della disciplina di riferimento che per il personale dei Carabinieri provvede a stabilire il grado e le conseguenti mansioni e responsabilità che ne derivano. Al più la questione, ma non è oggetto del ricorso di prime cure, potrebbe essere posta, se fosse stata richiesto di verificare nei confronti del Ministero della Difesa in concreto il tipo di mansioni esercitate a quale livello- area corrispondono secondo la gerarchia militare e non secondo un tipo di classificazioni che riguardano l'impiego civile e non quello militare. Trattandosi, però, di domanda non contenuta nel ricorso di prime cure e, a maggior ragione in sede di appello, non deve essere esaminata.
7. L'appello in esame, previa estromissione del Ministero della difesa, deve essere, quindi, respinto. Nella novità della questione trattata si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese dell'odierno grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Giambattista Bufardeci, Consigliere
Salvatore Zappala', Consigliere, Estensore
22-02-2019 18:47
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