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Sentenza

Concorso Marescialli esercito: esclusione della ricorrente dal Concorso Pubblico...
Concorso Marescialli esercito: esclusione della ricorrente dal Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 21° corso biennale (2018/2020) per allievi marescialli dell'esercito (Gazzette Ufficiali -4^ Serie Speciale n. 15 del 20 febbraio 2018 e n. 20 del 9 marzo 2018)” con la seguente motivazione “Lieve insufficienza aortea L2.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7743 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa –Direzione Generale per il personale Militare, Ministero della Difesa –Direzione Generale per il personale Militare- Commissione per L'Accertamento dei Requisiti Psico non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

-del provvedimento di inidoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 18 maggio 2018, con il quale è stata formalizzata l'esclusione della ricorrente dal “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 21° corso biennale (2018/2020) per allievi marescialli dell'esercito (Gazzette Ufficiali -4^ Serie Speciale n. 15 del 20 febbraio 2018 e n. 20 del 9 marzo 2018)” con la seguente motivazione “Lieve insufficienza aortea L2”;

- dell'art. 12 del bando con il quale è stato indetto il “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 21° corso biennale (2018/2020) per allievi marescialli dell'esercito (Gazzette Ufficiali -4^ Serie Speciale n. 15 del 20 febbraio 2018 e n. 20 del 9 marzo 2018)” che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso nella parte in cui prevede al punto 5 che “il giudizio espresso dalla suddetta Commissione è definitivo e sarà comunicato seduta stante.” ;

-dell'appendice al Bando di concorso che disciplina lo svolgimento della procedura selettiva riguardante il reclutamento dei Marescialli dell'Esercito Italiano di cui all'art. 1 lettera a) pubblicata sul sito www.difesa.it nella pagina web riepilogativa del concorso de quo;

-del bando di “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 21° corso biennale (2018/2020) per allievi marescialli dell'esercito (Gazzette Ufficiali -4^ Serie Speciale n. 15 del 20 febbraio 2018 e n. 20 del 9 marzo 2018)”;

-della graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Allievi Marescialli dell'Esercito di cui all'art. 1 lettera a) del bando di concorso, non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'ammissione della stessa al tirocinio di cui all'art. 15 del bando in oggetto o in subordine ordinando la verificazione ex artt. 16 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a,nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato

che la disposta verificazione ha confermato il negativo giudizio già espresso dalla commissione di concorso circa la esclusione per inidoneità fisica del ricorrente;

Il Collegio, valutata la motivata relazione finale prodotta dall'organo della verificazione, rilevato di condividere l'esito della stessa, non emergendo ragioni per dissentire dalle riportate conclusioni, respinge il ricorso.

Compensa le spese di lite ad eccezione della somma richiesta dal verificatore ( euro 500,00) che deve essere imputata alla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite ad eccezione della somma richiesta dal verificatore ( euro 500,00) che deve essere imputata alla parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza		Concetta Anastasi
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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