Concorso polizia: quali vizi possono farsi valere in sede di impugnazionele in relazione alle valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei concorrenti?
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 26-04-2019, n. 5273
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3643 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa 120;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
del giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici emesso il 9 Febbraio 2018, e notificato in pari data, a mezzo del quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica Sicurezza - Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici, ha giudicato non idoneo l'odierno ricorrente non idoneo ai sensi del D.M. del 30 giugno 2003 n. 198 art.3 comma 2 riferimenti tabella 1 punto 15 e successive modifiche ed integrazioni, escludendolo dalla procedura concorsuale indetta per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale - "Concorsi ed esami", del 26 Maggio 2017, unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 9/8/2018 :
1. Del giudizio di inidoneità agli accertamenti psico- fisici emesso il 9 Febbraio 2018, e notificato in pari data, a mezzo del quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica Sicurezza - Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici, ha giudicato non idoneo l'odierno ricorrente ai sensi del D.M. del 30 giugno 2003 n. 198 art.3 comma 2 riferimenti tabella 1 punto 15 e successive modifiche ed integrazioni, escludendolo dalla procedura concorsuale indetta per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale - "Concorsi ed esami", del 26 Maggio 2017, unitamente ad ogni altro atto connesso e/o collegato, conseguente, antecedente o successivo, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
2. Della graduatoria finale di merito approvata in data 28 maggio 2018, recante n. prot. N. (...), relativa al reclutamento di 893 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, unitamente a ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 20/3/2019:
del giudizio di inidoneità agli accertamenti psico fisici emesso il 9 Febbraio 2018, e notificato in pari data, a mezzo del quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica Sicurezza - Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici, ha giudicato non idoneo l'odierno ricorrente ai sensi del D.M. del 30 giugno 2003 n. 198 art.3 comma 2 riferimenti tabella 1 punto 15 e successive modifiche ed integrazioni, escludendolo dalla procedura concorsuale indetta per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale - "Concorsi ed esami", del 26 Maggio 2017, unitamente ad ogni altro atto connesso e/o collegato, conseguente, antecedente o successivo, comunque lesivo degli interessi del ricorrente; Annullare verbale di visita medica collegiale notificato in data 14 gennaio 2019 effettuata presso il Policlinico Militare di Roma, Dipartimento Fisiatria e medicina riabilitativa all'esito della quale il COROSU veniva giudicato non in possesso dei requisiti psico-fisici previsti ex art. 3, comma 2, tab.15 del D.M. n. 198 del 2003;
e della graduatoria finale di merito approvata in data 28 maggio 2018, recante n. prot. N. (...), relativa al reclutamento di 893 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, unitamente a ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La presente decisione, ai sensi degli art. 60 c.p.a. e 3 comma 2 c.p.a., viene redatta in forma semplificata sussistendone i presupposti di legge e, pertanto, il Collegio ritiene che possa prescindersi dal riportare i fatti di causa, per i quali si rinvia agli atti di causa.
Il Collegio precisa, in via preliminare, di non ritenere necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, avendo parte ricorrente notificato il ricorso e i motivi aggiunti solo ad uno dei candidati risultati vincitori nella procedura in contestazione, stante la manifesta infondatezza del gravame.
Con il ricorso in epigrafe il signor -OMISSIS- ha esposto di aver partecipato al concorso per titoli ed esami indetto per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.
All'esito degli accertamenti psico - fisici sostenuti in data 9 febbraio 2018, presso la Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza è stato espresso il giudizio di NON IDONEITA' per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti psico - fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e successive modifiche, articolo 3 comma 2, riferimento Tabella 1 punto 15: "-OMISSIS- ".
Con ordinanza n. 5454/2018 il Collegio riteneva necessario disporre una verificazione presso il Policlinico Militare "Celio" che, dopo un primo rinvio a causa dell'impossibilità oggettiva di prenotare i test proiettivi e della personalità (RORSCHACH) entro l'anno 2018, veniva effettuata in data 14 gennaio 2019. All'esito della visita medica, la Commissione così si esprimeva "-OMISSIS-, pertanto NON IN POSSESSO dei requisiti psico-fisici previsti (ex art.3, comma 2, tab. 1 del D.M. n. 198 del 2003) per il proseguimento dell'iter concorsuale oggetto di ricorso amministrativo."
Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli esiti negativi della verificazione e in vista dell'odierna udienza ha depositato relazione medica redatta dalla dott.ssa A.I. in data 17 febbraio 2019 unitamente all'esito dei Test MMPI-2 effettuati in data 6 marzo 2019.
Il ricorso e i motivi aggiunti non meritano accoglimento.
Ed invero, come già evidenziato, in esecuzione della ordinanza collegiale n. 5454/2018 con cui il Collegio ha disposto verificazione, l'Organo Verificatore ha depositato il verbale della Commissione Medica che ha dato atto delle risultanze dei nuovi accertamenti sanitari effettuati da cui è emersa la conferma della diagnosi "Non Idoneo";
Ritenuto che, se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, come quelle in esame, costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica-amministrativa, è altresì vero che, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto; tale è il caso di specie, nell'ambito del quale il contesto censorio emergente dal ricorso, insuscettibile di essere superato dalla fideistica conferma degli esiti degli esami effettuati dall'Amministrazione in sede concorsuale, ha necessitato l'effettuazione della verificazione di cui alla citata ordinanza collegiale della Sezione n. 5454/2018, che, a mezzo dell'individuazione della Commissione di verificazione e dell'indicazione dei puntuali criteri illustrati, ha tutelato non solo l'interesse del ricorrente a essere sottoposto a una nuova valutazione fisica, ma anche l'interesse pubblico a che tale operazione avvenisse, per quanto materialmente possibile, in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame.
Peraltro, non può più dubitarsi della legittimità del provvedimento in impugnativa, siccome basato sul presupposto di fatto sul quale la resistente Amministrazione ha fondato il giudizio di "non idoneità", risultato confermato anche dalla successiva visita medica legale cui il ricorrente è stato sottoposto per le medesime finalità di accertamento del possesso dei requisiti fisici, in esecuzione dell'ordine istruttorio sopra richiamato; del pari legittimo è il provvedimento adottato in sede di verificazione, impugnato con i motivi aggiunti, in quanto espressione di discrezionalità tecnico/amministrativa insindacabile nel merito, costituendo apprezzamento riservato ai competenti organi collegiali costituiti da esperti appositamente formati dall'Amministrazione, e tantomeno confutabile sulla base di perizie di parte.
Le superiori argomentazioni inducono il Collegio a ritenere manifestamente infondate le censure dedotte, per cui il ricorso introduttivo e l'atto recante motivi aggiunti devono essere respinti.
Quanto alle spese di verificazione, appare congrua la richiesta avanzata in proposito dal verificatore, avuto riguardo alla natura degli accertamenti eseguiti, che deve essere posta a carico della parte ricorrente, siccome soccombente, che provvederà alla corresponsione dell'importo complessivo di Euro 500,00 secondo le modalità indicate nella nota del Policlinico Militare di Roma del 16 gennaio 2019, versata in atti di causa in pari data unitamente al verbale di verificazione.
Quanto, infine, alle spese di giudizio, le stesse possono compensarsi tra le parti in relazione alla specifica materia contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando ai sensi dell'art.60 cpa sul ricorso introduttivo e sull'atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Liquida al verificatore la somma di Euro 500,00, ponendola a carico del ricorrente, giusta quanto indicato in parte motiva.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per provvedere a dare comunicazione della presente sentenza al Policlinico Militare di Roma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ai sensi degli art.9 GDPR e 2 septies, comma 8 D.Lgs. n. 101 del 2018, per ogni ipotesi di diffusione del presente provvedimento manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento di ogni dato idoneo ad identificare parte ricorrente
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente FF
Mariangela Caminiti, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
04-06-2019 21:43
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