Disobbedienza militare. Art. 173 cod. pen. mil. pace. Appuntato dei cc condannato per non avere eseguito un ordine del capo scorta.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 47292 Anno 2019Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIARelatore: BINENTI ROBERTOData Udienza: 08/10/2019
SENTENZA sul ricorso proposto da: D.V.S. nato a A. il ........... avverso la sentenza del 16/10/2018 della Corte militare di appello - Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Francesco Ufilugelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. Pierfrancesco Bruno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte militare di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 47 n. 2 cod. pen. mil. pace, riduceva a mesi tre di reclusione militare la pena inflitta in primo grado a S.D.V., in quanto riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 173 cod. pen. mil. pace. 2. I Giudici di merito ritenevano accertati i seguenti fatti: il giorno 11 luglio 2014 D.V. , appuntato dei Carabinieri, partecipò a un servizio di scorta riguardante un collaboratore di giustizia, con mansioni di autista dell'autovettura nella circostanza impiegata; il maresciallo C.S., responsabile del servizio quale capo scorta, dopo una sosta in autostrada in un'area di servizio, chiese all'imputato di consegnargli le chiavi del veicolo di cui sopra e di accomodarsi nel sedile posteriore; infatti, in considerazione delle condizioni di affaticamento, intendeva sostituirlo nelle mansioni di autista con un altro militare facente parte della scorta; D.V. non si limitò a rifiutare la consegna delle chiavi dell'auto, ma si chiuse all'interno di essa, creando un'evidente situazione di pericolo dato il genere di incarico (tanto più che dentro l'abitacolo si trovavano i giubbotti antiproiettile); tale disobbedienza all'ordine proveniente dal superiore inerente al servizio poté cessare solamente dopo l'intervento telefonico di altri militari. La Corte di secondo grado, rispondendo alle doglianze mosse in sede di appello in 'punto di affermazione della responsabilità, considerava fra l'altro non smentito il passaggio argomentativo secondo cui il Maresciallo S. ben poteva impartire l'ordine concernente la sostituzione dell'imputato quale autista apprezzando le sue condizioni di stanchezza, a prescindere dal fatto che tali condizioni fossero state esplicitamente rappresentate ovvero fossero state desunte dagli intendimenti espressi davanti al superiore gerarchico (D.V. chiedeva di fermarsi in altro luogo, prima di continuare il viaggio verso la destinazione prefissata, per poter consumare un pasto in condizioni di comodità). Secondo la sentenza di appello, in conclusione, non vi era alcuna ragione per potere disattendere l'ordine del superiore tanto più con quelle gravi modalità. 3. Avverso la sentenza appena indicata propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore, muovendo doglianze affidate a quattro motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia vizi della motivazione con riferimento alle risposte intervenute in ordine alla legittimità dell'ordine impartito a D.V.
Rileva che nella specie la questione che si poneva non era quella dell'astratta possibilità per il caposcorta di impartire quel genere di disposizione, ma si trattava di considerare il motivo «pretestuoso» alla base dell'iniziativa. Infatti, secondo le risultanze, le ragioni della sostituzione derivavano non dalle condizioni di spossatezza dell'imputato, ma dal suo rifiuto di consumare un pasto velocemente nell'area di servizio in cui stazionavano in quel momento. Da qui l'illegittimità dell'ordine che rendeva non punibile il rifiuto opposto. 3.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione relativamente al mancato riconoscimento della inesigibilità della condotta e della causa di esclusione (anche solo putativa) della colpevolezza, in considerazione di quanto sopra rilevato circa la natura ritorsiva dell'ordine impartito e comunque delle specifiche condizioni che facevano ragionevolmente ritenere tale natura (proprio da ciò derivava la telefonata ad un certo punto al proprio reparto). 3.3. Il terzo motivo denunzia violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della non punibilità prevista dall'art. 133-bis cod. pen., pur sussistendo tutti i relativi presupposti di fatto. 3.4. Il quarto motivo lamenta vizi della motivazione in punto di giudizio di bilanciamento delle circostanze e di determinazione della pena in concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. I primi due motivi, introducendo la prospettazione della ritorsione da parte del superiore e pertanto della pretestuosità delle ragioni della sostituzione, intendono configurare la scriminante dovuta alla natura dell'ordine e comunque le condizioni per ritenere (ragionevolmente) la relativa giustificazione del rifiuto. Si tratta di una lettura che, a parte le mere rivalutazioni in fatto sulle quali poggia, appare palesemente in contrasto con le disposizioni normative dettate in materia, cosi come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità. Va chiarito che ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di disubbidienza militare è richiesto il dolo generico, consistente nella mera volontà di rifiutare di obbedire a un ordine impartito dal superiore che abbia attinenza al servizio (Sez. n. 1, n. 28232 del 13/06/2014, Rv. 261412; Sez. 1, n. 18648 del 01/04/2008, Rv. 240178; in motivazione, Sez. 1, n. 30724 del 03/03/2015, Rv. 264487). Secondo quanto previsto dall'art. 1349, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che riproduce il testo dell'abrogato art. 4, d.lgs. 11 luglio 1978, n. 382, l'insindacabilità e vincolatività dell'ordine del superiore proprie del sistema gerarchico militare, trovano una limitazione unicamente quando l'esecuzione di tale ordine possa costituire manifestamente reati. In tutte le altre ipotesi rimane invece assolutamente irrilevante, sotto ogni profilo, il motivo per cui il militare abbia ritenuto giustificato il rifiuto di obbedire all'ordine del superiore attinente al servizio (Sez. 1, n. 339 del 12/11/2011, Rv. 251838; Sez. 1, n. 735 del 02/12/1997, dep. 1998, Rv. 209447). Ebbene, le mere illazioni circa le ragioni del comportamento del superiore configurate dalla difesa non hanno nessuna attinenza con le suddette condizioni scriminanti come richieste dall'art. 1349 del Codice dell'ordinamento militare, sicché nessuna causa di giustificazione reale o putativa rimane rappresentata. Da ciò l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei primi due motivi. 3. Il terzo motivo risulta parimenti inammissibile, non essendo consentito invocare in sede di legittimità, per la prima volta, l'applicazione della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275583; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Rv. 271877), peraltro prospettandosi - come pure si fa nel motivo in questione - apprezzamenti alternativi in fatto che si pongono in evidente contrasto con quelli desumibili dalle chiare motivazioni di merito, avuto riguardo alle connotazioni di non particolare tenuità del fatto rappresentate dalla descrizione delle condizioni di oggettivo pericolo causate dalla condotta (ci si sofferma in proposito nella sentenza sia sull'intrinseca delicatezza del servizio in corso, sia sulla circostanza che l'imputato, impedendo agli altri militari e al collaboratore di rientrare nell'auto di servizio, li espose a ulteriori condizioni di rischio anche perché i giubbotti antiproiettile si trovavano dentro detto veicolo). 4. Anche il quarto motivo non fa altro che prospettare inammissibili rivalutazioni, fondate per di più su personali letture di merito già smentite dalla motivazione sulla responsabilità. E ciò in opposizione sia al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, sia al mantenimento della pena base già alquanto contenuta. Mentre la motivazione al riguardo della sentenza di secondo grado risulta di certo adeguata, quando, a fonte dell'assenza di specifici rilievi in sede di appello circa la dosimetria della pena, richiama, conformemente alle valutazioni espresse dai giudici di primo grado, i tratti negativi desunti dalle accertate modalità dei fatti sotto il profilo della (descritta) oggettiva pericolosità.
5. Dalla dichiarazione di inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 ottobre 2019. Il COnsigliere estensore
25-11-2019 22:50
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