Esercito. Concessione equo indennizzo.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., (ud. 07-03-2019) 25-03-2019, n. 860
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2012, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Walter Virga e Girolamo Calandra, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Girolamo Calandra, sito in Palermo nella Piazza V.E. Orlando n.33;
contro
il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n.6;
per l'annullamento
- del decreto n. 324/N del 21.02.2012 del Ministero della Difesa-Direzione Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati-II reparto-7^ Divisione, notificato al ricorrente in data 26.04.2012, con il quale sono state ritenute non dipendenti da causa di servizio le seguenti patologie: -OMISSIS-;
- della delibera del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comitato di verifica delle cause di servizio, assunta a seguito dell'adunanza n. 395/2010 del 27.09.2010, notificata contestualmente al citato decreto;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1.1. Con il ricorso in epigrafe il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, Ufficiale dell'Esercito in forza al -OMISSIS-di stanza a Palermo, ha esposto:
- di avere presentato domande, in data 13/05/2003 e 23/01/2006, volte ad accertare che determinate patologie affliggenti lo stesso -OMISSIS- erano eziologicamente legate all'espletamento del servizio svolto presso le varie sedi ed Enti di appartenenza e, in quanto tali, comportavano il riconoscimento delle tutele, dei vantaggi e dell'indennizzo previsti per legge;
- che in data 04/11/2003 e 26/10/2006 il Centro Militare di Medicina Legale di Palermo - Commissione Medico Ospedaliera - 1 Sezione, ad istanza del -OMISSIS-di Palermo presso il quale presta servizio il ricorrente, accertava a carico del medesimo: -OMISSIS-) e b) la dipendenza di siffatte patologie da causa di servizio;
- che i verbali citati, così come previsto dalla legge, ed in particolare dal D.P.R. n. 461 del 2001, dal D.P.R. n. 58 del 1957 e dal D.P.R. n. 1092 del 1973 venivano inoltrati, per l'ottenimento del parere obbligatorio, al Comitato di verifica per le cause di servizio, incardinato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che con delibera del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comitato di verifica delle cause di servizio, assunta a seguito dell'adunanza n. 395/2010 del 27.09.2010, il predetto Organo esprimeva parere negativo in ordine alla riconducibilità delle accertate patologie a causa di servizio;
- che con decreto n. 324/N del 21.02.2012 il Ministero della Difesa - Direzione Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati - II reparto - 7^ Divisione, notificato al ricorrente in data 26.04.2012, ha ritenuto non dipendenti da causa di servizio le seguenti patologie: -OMISSIS-.
1.2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, di tale Determinazione Dirigenziale e del parere del Comitato di verifica per le Cause di Servizio articolando un unico indistinto motivo di gravame con il quale ha dedotto i vizi di: violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della illogicità manifesta, del difetto di motivazione e di carenza assoluta di adeguata istruttoria.
Ha inoltre chiesto disporsi CTU medico-legale al fine di accertare, sulla base di tutta la documentazione prodotta, il nesso causale tra le patologie lamentate ed il servizio svolto nell'Esercito.
1.3. Per le amministrazioni resistenti si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato che in data 04/07/2012 ha depositato atto di costituzione di mera forma non contenente difese scritte.
1.4. Con ordinanza n.1456 del 10/07/2012 questa Sezione ha respinto l'istanza istruttoria formulata con il ricorso finalizzata all'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la dipendenza delle patologie dal servizio prestato.
1.4. Successivamente la difesa erariale ha depositato documenti e in data 04/02/2019 ha depositato anche una memoria difensiva.
1.5. In data 12/02/2019 il ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha reiterato la richiesta di c.t.u. medico-legale.
1.6. Alla pubblica udienza del 7 marzo 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
2. Il ricorso ha ad oggetto la Determinazione Dirigenziale - e l'unito parere del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio - con la quale è stata respinta l'istanza di concessione dell'equo indennizzo presentata dal ricorrente in quanto le infermità:-OMISSIS-; sono state riconosciute NON dipendenti da causa di servizio.
3. Deve innanzitutto premettersi che ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, entrato in vigore il 22/01/2002, soltanto il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio può, con il suo parere riconoscere, o meno, la dipendenza da causa di Servizio di una infermità o lesione, mentre la diagnosi dell'infermità e l'ascrivibilità a categoria della infermità medesima è rimessa alla competenza esclusiva della C.M.O.
Ciò precisato, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio si impone all'Amministrazione come momento di sintesi e di comparazione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento stesso (per tutte Consiglio Stato, III, 20 gennaio 2010, n. 1935). Ne deriva che la p.a. è tenuta a motivare in maniera particolareggiata solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere di tale comitato, ma non quando ritenga, invece, di condividerlo (per tutte Consiglio di Stato, VI, 23 giugno 2008, n. 3146). Nel caso di specie la Determinazione Dirigenziale impugnata rinvia espressamente al parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio che è stato allegato in copia quale parte integrante del provvedimento e che è stato notificato unitamente al primo in pari data.
Per quanto riguarda quest'ultimo atto, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e come tale non è sindacabile nel merito, potendo essere censurato per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di specifiche circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (ex plurimis Consiglio di Stato, III, 18 dicembre 2009, n. 2164).
4. Nel caso in esame il Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n.395/2010 del 27/09/2010, ha reso il parere con il quale ha ritenuto:
- che l'infermità: "Segni di artrosi acromion clavicolare e scapolo omerale bilaterale" "Non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni, in correlazione con l'usura conseguente al progredire dell'età, sull'insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, quale risultante agli atti e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio";
- che 1'infermità: "Bronchite cronica" "Non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di affezione infiammatoria cronica dei bronchi, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale non possono aver svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante gli eventi del servizio descritti agli atti; né possono prendersi in esame, quali possibili fattori nocivi, le caratteristiche microclimatiche e ambientali, rispetto alle quali l'interessato può adeguarsi con opportuno abbigliamento";
- ché l'infermità: "Varici arto inferiore destro" "Non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di infermità conseguente a meiopragia congenita del connettivo (diatesi mesenchimatosa), o ad insufficienza congenita delle valvole venose, ovvero a manifestazioni vascolari tali da alterare la funzionalità della pompa venosa muscolare, sulla quale gli allegati eventi del servizio prestato, considerato nelle sue modalità di svolgimento, non si appalesano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante, in quanto le mansioni espletate non risulta abbiano comportato un utile aggravamento della meiopragia costituzionale ai fini del riconoscimento della patologia in questione".
In altre parole, mancando nella fattispecie comprovati fatti di servizio che possano avere svolto efficacemente un ruolo, l'affezione obiettivata è stata ritenuta perfettamente compatibile con l'età e le caratteristiche costituzionali del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.
Trattasi di una adeguata motivazione, basata sulla indicazione di ragioni circostanziate, che consentono di ritenere infondata anche la censura avente ad oggetto l'eccesso di potere per difetto dei presupposti e l'erroneità del giudizio espresso dal Comitato di Verifica.
Il ricorrente non ha, infatti, indicato fatti causalmente determinanti nell'attività di servizio prestata, né tali elementi emergono dal rapporto informativo prodotti in atti.
Orbene "Nei casi di accertamento della causa di servizio, il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità" (T.A.R. Bari (Puglia) sez. I 08 marzo 2018 n. 305).
In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso.
Nel caso in esame il ricorrente non ha fornito alcun elemento nel senso appena precisato. Ha infatti dedotto quali uniche circostanze quelle emergenti dai rapporti informativi dei vari comandanti pro tempore, ove si riporta che: "i luoghi ed i locali oggetto delle predette attività erano ubicati su l'intera area della Caserma e comunque ad una certa distanza dal Comando del Reggimento ove aveva sede l'Ufficio dell'Ufficiale in questione, costretto quotidianamente a frequenti e costanti spostamenti a piedi con qualsiasi condizione metereologica"; ovvero che l'ufficiale è stato impiegato "all'assolvimento ed alle attività connesse con i servizi armati di caserma e le attività armate in sede e fuori sede, già di per sé , onerosi e frequenti stante il numero esiguo di personale in turnazione e la distanza dai poligoni addestrativi"; ovvero si riporta che operava "anche in ambienti ostili durante le numerose esercitazioni fuori sede, esponendosi a refrigerazioni e perfrigerazioni anche per lunghi periodi".
Emerge dunque che nel periodo 02.02.1998/27.10.2002 l'Ufficiale -OMISSIS- ha svolto attività del tutto coerenti con le mansioni del Reparto di appartenenza, pienamente rientranti nell'alveo della normalità.
Si tratta con tutta evidenza di un attività ordinaria che per quanto gravosa è del tutto coerente con lo status di militare rivestito dal ricorrente e che non assume i caratteri dell'eccezionalità, costituente rischio specifico dell'evento morboso.
5. Appare in definitiva opportuno evidenziare:
- che il nesso di dipendenza causale o concausale, sul quale deve soffermarsi la valutazione tecnica del Comitato valutazione cause di servizio, deve essere efficiente e determinante, non solo fra l'infermità e l'invalidità, che si assume essere da essa derivata, ma anche e, innanzi tutto, fra la prima e i fatti ricollegabili alla prestazione lavorativa svolta dal pubblico dipendente, nonché all'ambiente lavorativo nel quale quest'ultimo era tenuto a prestare la propria opera. In mancanza di una prova certa in ordine alla dipendenza di un'infermità da causa di servizio è necessario quanto meno che il richiesto nesso causale o concausale si fondi su un elevato grado di probabilità (cfr. TAR Catania sent. n. 2885/2014, con richiami a Cons. Stato Sez. IV, 07-11-2012, n. 5675);
- che rispetto a quanto previsto in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il riconoscimento della causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo "presuppone che il fatto di servizio abbia causa o concausa efficiente rispetto alla patologia contratta, nel senso che quest'ultima debba risultare non semplicemente contratta dal pubblico dipendente durante il tempo di servizio (in occasione del lavoro) ma, più specificatamente, la patologia deve essere etiologicamente collegata alle finalità del servizio (cfr. TAR Catania sentenza n. 40/2014 con richiami al parere del Cons. di Stato n. 5030 dell'11 ottobre 2011).
Alla luce di quanto fin qui esposto, le censure qui esaminate risultano infondate.
6. Ciò precisato, la richiesta istruttoria finalizzata all'ammissione di CTU medico-legale deve ritenersi inammissibile.
Il giudizio medico-legale circa la dipendenza di infermità da causa di servizio si fonda, infatti, su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tale da poter incidere sulla valutazione medica finale, ovvero il giudizio esuli dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate.
Il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, è dunque necessariamente limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabile, non essendogli consentito, in alcun caso, di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale, giustificata dal possesso di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del giudice.
Per tali ragioni la CTU è ammessa unicamente al fine di vagliare non già la opinabilità tecnico-scientifica del giudizio (il che produrrebbe, del pari, l'inammissibile effetto di sostituire il giudizio espresso dall'organo tecnico con altro proveniente aliunde), ma solo la presenza di gravi elementi di illogicità o di carenze fattuali tali da investire la attendibilità delle ragioni addotte dal Comitato di verifica per negare le dipendenza da causa di servizio (cfr., da ultimo, Cons. di Stato, n. 31/2013).
Nel caso in esame il parere del Comitato è stato adottato dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno - come espressamente affermato nel provvedimento impugnato - tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti, sicché la decisione si palesa legittimamente emanata sulla base del corredo probatorio a disposizione del Comitato al momento della formulazione del giudizio.
Né, peraltro, il ricorrente, ha aggiunto, sul piano fattuale, elementi ulteriori idonei ad inficiare la complessiva attendibilità della decisione assunta.
Non può, pertanto, accogliersi la richiesta istruttoria di CTU, non essendo in contestazione "fatti" da accertare e non potendosi, mediante la CTU, sostituire il giudizio espresso dall'organo tecnico.
7. Concludendo, per quanto fin qui esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.
8. Si ritiene opportuno compensare le spese avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti nella controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore
02-04-2019 04:14
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