Espulso allievo dell’Accademia dell’Aeronautica Militare: durante l’incontro tra allievi e familiari, si era recato con la propria fidanzata in sala convegno ufficiali, luogo precluso agli allievi, entrando poi con la stessa nei servizi igienici riservati alle donne.
Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 31/01/2019) 11-04-2019, n. 2371
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1735 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 266,
contro
il Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare - Accademia Aeronautica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza breve del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Prima bis, n. 13546 del 28 dicembre 2009, resa tra le parti, concernente le dimissioni di autorità conseguenti alla sanzione disciplinare di 15 giorni di consegna di rigore.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare - Accademia Aeronautica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per l'appellante, l'avvocato Angelo Fiore Tartaglia e, per il Ministero appellato, l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il signor -OMISSIS-, allievo dell'Accademia dell'Aeronautica Militare, ha impugnato al Tar per il Lazio, sede di Roma, il decreto con il quale l'Amministrazione della Difesa ha respinto il suo ricorso gerarchico contro la sanzione di corpo del 28 ottobre 2008 consistente in 15 giorni di consegna di rigore
2. La sanzione è stata adottata in quanto il ricorrente, in data 26 ottobre 2008, durante l'incontro tra allievi e familiari, si era recato con la propria fidanzata in sala convegno ufficiali, luogo precluso agli allievi, entrando poi con la stessa nei servizi igienici riservati alle donne.
3. Con sentenza n. 5100/2009, il Tar per il Lazio ha annullato la sanzione per difetto di motivazione. In particolare, il Tar ha rilevato che l'irrogazione della sanzione massima di 15 giorni di consegna di rigore, comportando l'espulsione dell'allievo dall'Accademia, era intervenuta da parte del Comandante dei corsi senza un'adeguata motivazione che desse conto delle ragioni per le quali lo stesso si era discostato dal parere della Commissione di disciplina che invece aveva proposto 10 giorni di consegna.
4. A seguito della predetta sentenza, il ricorrente veniva riammesso in servizio e in data 15 luglio 2009 era destinatario di un nuovo provvedimento sanzionatorio di 15 giorni di consegna di rigore.
5. Il successivo ricorso gerarchico veniva respinto dall'Amministrazione. Di conseguenza, il signor -OMISSIS- ha proposto un nuovo ricorso al Tar per il Lazio, respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
6. Il Tar ha rilevato, in questa seconda pronuncia, che correttamente l'Amministrazione "sulla scorta dell'annullamento meramente formale disposto con la citata sentenza n. 5100/2009 ed in forza dell'art. 26 della L. n. 1034 del 1971, si è rideterminata sulla medesima vicenda salvando gli atti del procedimento disciplinare - in quanto non travolti dalla decisione giurisdizionale, non sussistendo alcuna ragione per la reiterazione dell'iter accertativo dei fatti in contraddittorio con il militare - siccome veicolato il riesercizio del potere dall'effetto conformativo derivante dalla sentenza n. 5100/2009; potere che, in mancanza di altra disposizione normativa, ragionevolmente è stato esercitato nei termini ordinari imposti dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990 decorrenti dalla piena conoscenza legale della sentenza in parola".
7. Secondo il Tar, il nuovo provvedimento sanzionatorio avrebbe fornito ampia motivazione in ordine alla gravità dei fatti, al pregiudizio per il decoro dell'istituzione ed all'intenzionalità della condotta, e si sarebbe caratterizzato per aver "emendato" i vizi in precedenza rilevati.
8. Contro quest'ultima sentenza, il signor -OMISSIS- ha quindi proposto appello, formulando i seguenti motivi di censura.
8.1. Eccesso di potere per erronea interpretazione della sentenza del Tar per il Lazio n. 5100/2009. Illegittimità per violazione del principio del ne bis in idem. Illegittimità per violazione degli artt. 59 e ss. del Regolamento di disciplina militare, approvato con il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545. Difetto assoluto di motivazione in ordine alla modifica del fatto oggetto di sanzione, eccesso di potere per violazione del diritto di difesa, violazione del principio del giusto procedimento, violazione del contraddittorio procedimentale.
8.1.1. Secondo l'appellante, il Tar, avendo annullato il primo provvedimento di irrogazione della sanzione, avrebbe dovuto tener conto che la potestà disciplinare in capo all'Amministrazione, in relazione alla specifica questione, fosse ormai esaurita. Lo stesso Tribunale nella prima pronuncia (n. 5100/2009) non ha infatti disposto il riesame del provvedimento, ma il suo annullamento, ritenendo che l'irrogazione di una sanzione con effetti espulsivi fosse sproporzionata rispetto alla reale portata dei fatti in contestazione e che non fosse stata fornita adeguata motivazione alla drastica determinazione del Comandante dei corsi dell'Accademia.
8.1.2. Peraltro, il giudice di primo grado non ha tenuto conto del decorso del termine per la conclusione del procedimento di novanta giorni di cui alla L. n. 241 del 1990, con riferimento all'epoca in cui fu incardinato il procedimento disciplinare con l'atto di contestazione degli addebiti del 28 ottobre 2008.
8.1.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, che nei suoi confronti si è proceduto in violazione del consolidato principio del ne bis in idem, con una sorta di giudizio di revisione irragionevole e non contemplato da alcuna norma.
8.2. Illegittimità per violazione dell'art. 60 e dell'art. 65, comma 7, lett. a), del Regolamento di disciplina militare. Eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità, logicità ed adeguatezza. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, incongruità della sanzione, errore e/o carenza dei presupposti, difetto ed apoditticità della motivazione.
8.2.1. Il Regolamento di disciplina militare, approvato con il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, nel definire quali devono essere i criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo, all'art. 60 ha stabilito che: "1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa.
2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione devono essere inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.
3. Vanno punite con maggiore rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività...".
8.2.2. Nel caso di specie, secondo l'appellante, non ricorrevano i presupposti per irrogare la consegna di rigore, non avendo lo stesso tenuto un comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze Armate o del Corpo di appartenenza, in quanto il fatto contestato era stato causato dalla necessità di introdursi nel bagno riservato alle donne al solo fine di prestare soccorso alla propria fidanzata.
8.2.3. L'irrogazione della massima sanzione disciplinare di corpo (15 giorni di "Consegna di rigore") sarebbe quindi intervenuta in assenza dei presupposti di cui al citato art. 60, comma 3, non essendo peraltro la stessa infrazione commessa intenzionalmente, ma al solo scopo di aiutare la fidanzata e per forza maggiore.
8.3. Illegittimità e/o eccesso di potere per carenza ed apoditticità della motivazione, carenza dei presupposti, illogicità, sproporzione, irragionevolezza.
8.3.1. Evidenzia l'appellante che il fatto contestato ha ricevuto una differente valutazione in termini di gravità dalla Commissione di disciplina.
8.3.2. La sanzione impugnata sarebbe quindi carente nella parte in cui si discosta dal parere della stessa Commissione, la quale aveva proposto di irrogare al ricorrente 10 giorni anziché 15 giorni di consegna di rigore. La decisione del Comandante dei corsi di aumentarla a 15 giorni sarebbe stata, in sostanza, adottata senza spiegare le ragioni di tale discostamento.
8.4. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, comma 6, del Regolamento di disciplina militare per contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale e con il criterio di ragionevolezza delle scelte legislative, con i principii di buon andamento e di trasparenza della P.A., con il diritto di difesa di cui agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, in riferimento alla difforme disciplina dettata dall'art. 75 della L. n. 599 del 1954 (Stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 62/2009 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "e soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore".
8.4.1. Il Comandante dei corsi dell'Accademia Aeronautica, discostandosi dal parere della Commissione di disciplina, ha inflitto al ricorrente la più grave sanzione disciplinare di giorni 15 di "Consegna di rigore", motivata riproducendo integralmente la contestazione così come riformulata in sede di seduta disciplinare. Lo stesso Comandante ha quindi modificato in senso peggiorativo la sanzione portandola da l0 a 15 giorni di consegna, interpretando ed applicando l'art. 66, comma 6, del Regolamento di disciplina militare, in modo irragionevole ed in contrasto con i principi enucleati nella sentenza della Corte costituzionale n. 62/2009: "la Commissione di disciplina non è un organo permanente ma un collegio che viene convocato ad hoc ogni volta che si presenti la necessità di giudicare in merito alla irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione e che essa, a differenza dell'analogo organo competente a valutare gli illeciti disciplinari del personale civile dello Stato, può solo pronunciarsi sull'applicazione o meno di tale sanzione. E', pertanto, manifestamente irragionevole che il Ministro o, attualmente, il responsabile della struttura amministrativa competente possa effettuare una reformatio in pejus di tale giudizio, dato che, così facendo, verrebbe non a integrare o correggere tale decisione, ma a capovolgerla. Il quesito rivolto alla Commissione ha un esclusivo contenuto: essa deve dichiarare se l'illecito disciplinare che le viene sottoposto debba comportare la perdita del grado del militare che lo ha commesso. Nel caso in cui l'Organo competente dell'Amministrazione militare non si attenga al verdetto quando esso è favorevole all'incolpato, verrebbe a sostituire una valutazione favorevole al mantenimento del grado con una di segno opposto".
8.4.2. La richiamata sentenza della Corte ha interessato l'art. 75 della L. 31 luglio 1954, n. 599, e la conseguente impossibilità per il Direttore Generale del Ministero della Difesa di discostarsi in senso peggiorativo rispetto al parere espresso dalla Commissione. Tale pronuncia, tuttavia, secondo l'appellante, può essere richiamata in modo analogico nel suo caso e comunque dimostrerebbe il contrasto con la sentenza della Corte dell'art. 66, comma 6, del Regolamento di disciplina militare, così come interpretato dal Comandante dei corsi dell'Accademia. Risulterebbe infatti evidente la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi, soprattutto a seguito della richiamata sentenza, tenuto conto che l'art. 75 della L. 31 luglio 1954, n. 599, ha dichiarato illegittime le parole "e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore", mentre al Comandante dei corsi verrebbe consentito, dal citato art. 66, comma 6, di discostarsi, in senso peggiorativo rispetto al parere espresso dalla Commissione di disciplina.
9. Il Ministro della Difesa, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Accademia Aeronautica, si sono costituiti in giudizio il 12 marzo 2010 ed hanno depositato ulteriori documenti il 17 marzo 2010.
10. Anche l'appellante ha depositato un'ulteriore memoria il 21 dicembre 2018.
11. Con ordinanza cautelare n. 1373 del 24 marzo 2014, questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: "Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione consentita in fase cautelare, che l'appello non appare assistito da adeguato fumus, tenuto conto della adeguatezza della motivazione spesa dall'Amministrazione a sostegno dell'irrogazione della più grave sanzione, nonché dell'assenza di ulteriori profili di illegittimità".
12. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 31 gennaio 2019.
13. L'appello non è fondato.
14. All'appellante, allievo del primo anno dell'Accademia dell'Aeronautica Militare proveniente dalla Scuola Militare della Nunziatella, è stato contestato che in data 26 ottobre 2008, durante l'incontro con le famiglie, accompagnava la propria fidanzata alla sala convegno ufficiali (luogo precluso agli allievi) per introdursi con la stessa nei bagni riservati alle signore. Uscito dal bagno incrociava alcune signore mogli di ufficiali e di autorità esterne presenti in Accademia per un evento di rappresentanza.
15. Avviato il relativo procedimento disciplinare, la Commissione di disciplina, dopo avere sentito il ricorrente, proponeva al Comandante dei corsi dell'Accademia, organo a cui competeva la potestà disciplinare nei confronti del personale in istruzione, la sanzione di 10 giorni di consegna di rigore.
16. Il Comandante dei corsi riteneva, tuttavia, in relazione alla gravità dei fatti contestati, di irrogare, ai sensi del Regolamento di disciplina militare allora vigente (D.P.R. n. 545 del 1986), la sanzione di 15 giorni di consegna di rigore sulla base della seguente motivazione: "Aver avuto atteggiamenti particolarmente confidenziali con una ragazza nei locali della Sala Convegno Ufficiali, all'interno dei quali si apprestavano a fare il loro ingresso personale civile ed ex appartenenti alla Forza Armata in occasione di un evento di alta rappresentanza per l'Istituto. In tal modo ha manifestato una condotta gravemente lesiva del prestigio e della reputazione della Forza Armata e dell'Accademia Aeronautica e non consona alla figura di Allievo Ufficiale, dimostrando scarsissimo senso del dovere e della responsabilità e manifestando, pertanto, totale noncuranza delle norme disciplinari. Circostanza notevolmente aggravata dal fatto che tali comportamenti, di per sé già non consentiti dalle vigenti disposizioni, sono stati posti in essere da un allievo proveniente da una scuola militare mentre indossava l'uniforme". A seguito alla sanzione irrogata, l'appellante veniva dimesso d'autorità.
17. Contro il provvedimento sanzionatorio, il signor -OMISSIS- proponeva ricorso gerarchico respinto dal Comandante dell'Accademia. Di conseguenza, lo stesso impugnava la sanzione inflittagli e gli atti successivi dinanzi al Tar per il Lazio, sede di Roma.
18. Il Tar accoglieva il ricorso con la sentenza n. 5100/2009, rilevando il difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio. In sostanza, l'irrogazione della sanzione massima e del suo conseguente effetto espulsivo avrebbe dovuto, secondo il Tar, essere supportata da un maggior corredo motivazionale soprattutto in relazione al parere più favorevole della Commissione di disciplina da cui si era discostato il Comandante dei corsi.
19. Riammesso in servizio a seguito della predetta sentenza, al signor -OMISSIS- veniva poi nuovamente notificata il 15 luglio 2009 la sanzione di 15 giorni di consegna di rigore. Con decreto del Ministero della Difesa del 25 agosto 2009 veniva poi dimesso d'autorità.
20. Dopo avere proposto ricorso gerarchico, respinto dal Comandante dell'Accademia, l'appellante proponeva un ulteriore ricorso al Tar per il Lazio. Il Tribunale, con l'impugnata sentenza n. 13546/2009, respingeva il gravame rilevando che, in questa seconda fase, il provvedimento sanzionatorio era stato emendato dei profili di inadeguatezza della motivazione.
21. In sostanza, l'Amministrazione si sarebbe rideterminata sulla medesima vicenda salvando gli atti del procedimento disciplinare, in quanto non travolti dalla decisione giurisdizionale, fornendo un'ampia motivazione in ordine alla gravità dei fatti, al pregiudizio per il decoro dell'istituzione ed all'intenzionalità della condotta.
22. Ciò premesso, l'appellante censura la sentenza del Tar per il Lazio n. 13546/2009 con riferimento a quattro profili, sostanzialmente riconducibili all'erronea interpretazione della sentenza n. 5100/2009, alla violazione dell'art. 60 del Regolamento di disciplina militare, alla carenza di motivazione ed all'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 6, dello stesso Regolamento.
23. In ordine di priorità, tuttavia, il Collegio parte dell'esame dell'ultimo motivo di appello relativo all'eccepita l'incostituzionalità dell'art. 66, comma 6, del Regolamento di disciplina militare di cui al D.P.R. n. 545 del 1986 (all'epoca dei fatti vigente e ora abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 259, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
24. Nello stesso motivo, il ricorrente evidenzia che il Comandante dei corsi dell'Accademia Aeronautica, discostandosi dal parere della Commissione di disciplina, ha inflitto la più grave sanzione di giorni 15 di consegna interpretando il citato art. 66, comma 6, in modo non conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza ed in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 62/2009.
25. La tesi dell'appellante non è fondata. In primo luogo, quest'ultimo sembra contestare non tanto la costituzionalità della norma, ma la sua interpretazione, prendendo a parametro di riferimento, per la sua corretta applicazione, i principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 62/2009. Tale riferimento però non appare conferente in quanto la medesima sentenza ha avuto ad oggetto la disciplina sulle sanzioni di "stato", sottoposte ad una distinta e particolare regolamentazione derivante da ipotesi di maggiore gravità per lo più collegate a condotte di rilievo penale. Il provvedimento disciplinare adottato dal Comandante dei corsi è invece una sanzione di "corpo", che ha trovato il suo fondamento nella condotta del ricorrente gravemente lesiva per l'immagine, il prestigio ed il decoro delle Forze Armate (condotta posta in essere, peraltro, da un soggetto che per la sua provenienza da una scuola militare avrebbe dovuto conoscere la rilevanza del proprio comportamento e delle regole disciplinari).
26. Inoltre, il potere di discostarsi dalla Commissione di disciplina, anche alla luce della sentenza della Corte richiamata, permane. L'esatta portata della decisione n. 62/2009, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 75 della L. n. 599 del 1954 (per disparità di trattamento con i dipendenti civili dello Stato), va infatti circoscritta alla dichiarazione di illegittimità della norma con riferimento alle parole "e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore". La sentenza non ha quindi eliminato la previsione contenuta nell'art. 75 del potere del Comandante di discostarsi dalla stessa proposta, soprattutto laddove lo stesso non ha sovvertito il giudizio della Commissione di disciplina (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2648).
27. Ritenuto sussistente il potere del Comandante di discostarsi dalla proposta dell'organo consultivo, va esaminato il primo motivo di appello. Nello stesso, il signor -OMISSIS- sostiene che la sentenza n. 5100/2009, con la quale il Tar ha annullato il primo provvedimento sanzionatorio per difetto di motivazione, non ha disposto alcun rinvio all'Amministrazione per una sua rideterminazione. In sostanza, non si sarebbe trattato di un annullamento per vizi formali, ma sostanziali.
28. La tesi dell'appellante non può essere condivisa. Il Tar ha infatti rilevato nella sentenza n. 5100/2009 che l'irrogazione della sanzione massima della consegna di rigore per 15 giorni, in ragione del suo carattere espulsivo, necessitava di "un'approfondita e circostanziata motivazione che tenga conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del sottostante procedimento disciplinare".
29. L'Amministrazione non ha quindi perso la possibilità di sanare i vizi formali del provvedimento, attraverso la rinnovazione dello stesso con particolare riferimento alla parte motivazionale risultata carente. Il Comandante dei corsi si è dunque rideterminato sulla base degli stessi atti del procedimento disciplinare non travolti dalla precedente decisione giurisdizionale.
30. La sentenza di annullamento, infatti, oltre al c.d. effetto caducatorio o demolitorio, consistente nell'eliminazione dell'atto impugnato, non produce anche un effetto conformativo quando è fondata, come nel caso in esame, sul difetto di motivazione dell'atto impugnato, con la conseguenza che permane sostanzialmente integro l'ambito di rivalutazione discrezionale affidato all'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3664).
31. Sono altrettanto infondati gli ulteriori profili proposti sempre nel primo motivo di appello in ordine alla violazione del principio del ne bis in idem derivante dal giudizio di revisione e all'elusione del termine procedimentale per provvedere.
32. L'Amministrazione, come sopra evidenziato, ha riesercitato correttamente il potere sanzionatorio e pertanto non possono ritenersi sussistenti i presupposti per individuare una violazione del principio richiamato, tenuto conto che la stessa non ha avviato un nuovo iter procedimentale, ma ha solo integrato la motivazione (sotto quest'ultimo aspetto, non ha neppure fondamento l'osservazione del ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in assenza di un procedimento disciplinare). Quanto al termine, correttamente il Tar ha ritenuto che il potere di rideterminarsi è stato esercitato nei termini ordinari di cui all'art. 2 della L. n. 241 del 1990 decorrenti dalla piena conoscenza della sentenza del Tar n. 5100/2009.
33. Con il secondo motivo di appello, il signor -OMISSIS- deduce, in particolare, la violazione dell'art. 60 del Regolamento di Disciplina Militare, disposizione quest'ultima che indica i criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (con riferimento: alla gravità del fatto, ai precedenti di servizio e all'anzianità, all'intenzionalità e alla presenza di altri militari). Nel caso di specie, secondo l'appellante, non ricorrevano i presupposti per irrogare la consegna di rigore, non avendo lo stesso tenuto un comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze Armate o del Corpo di appartenenza, essendosi in realtà introdotto nel bagno riservato alle donne al solo fine di prestare soccorso alla propria fidanzata.
34. Il motivo non è fondato. Come sopra evidenziato i fatti contestati sono avvenuti nel corso di un evento di rappresentanza dell'Accademia ed alla presenza di diverse signore presenti nei pressi del bagno delle donne nella sala convegno ufficiali. Ne consegue che, anche se ci fosse stato un malore della fidanzata, il ricorrente non avrebbe dovuto introdursi nel bagno riservato alle donne, ma avrebbe potuto richiedere l'aiuto delle signore presenti.
35. Con il terzo motivo di appello, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e l'irragionevolezza del provvedimento sanzionatorio impugnato. Anche in questo caso la censura non è fondata.
36. Secondo l'appellante, nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per irrogare la consegna di rigore, poiché egli non aveva posto in essere un comportamento gravemente lesivo, né risultava recidivo in ordine ad analoghe mancanze. L'Amministrazione ha tuttavia ritenuto che il comportamento del ricorrente fosse riconducibile alle condotte astrattamente indicate ai punti 3 e 17 dell'allegato "C" al Regolamento di Disciplina Militare allora vigente e punibili con la consegna di rigore.
37. Ciò detto, a prescindere dall'evidente pregiudizio per l'Amministrazione derivante dalla condotta del ricorrente, va sottolineato che la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che per violazione delle norme procedurali o in alcune ipotesi limite di eccesso di potere, sotto il profilo dell'abnormità e del travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3736).
38. Tale circostanza non è riscontrabile nel caso di specie, dove, come rilevato dal Tar l'Amministrazione ha "valutato e ponderato l'intera situazione in punto di fatto con riguardo alla consistenza dell'episodio, alla sua rilevanza nell'ambito del corpo di appartenenza, alla formazione professionale del militare (grado) nonché alla sua esperienza maturata all'interno dell'Istituzione".
39. In sostanza, il provvedimento sanzionatorio non appare abnorme o fondato su un travisamento dei fatti (peraltro in parte ammessi dallo stesso ricorrente), essendo basato su circostanze determinate da un allievo che per la sua provenienza era ben edotto delle regole disciplinari e che comunque hanno comportato la lesione dell'immagine, del prestigio e del decoro del corpo di appartenenza.
40. In questo contesto, si è quindi posto il giudizio del Comandante che ha irrogato la sanzione, che ha ritenuto di aumentare i giorni di consegna di rigore in relazione ad aspetti che la Commissione di disciplina non aveva tenuto adeguatamente in conto (in particolare, della condizione soggettiva del ricorrente già allievo della Scuola Militare della Nunziatella).
41. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
42. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa nella misura complessiva di Euro 3.000,00(tremila/00), oltre agli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
27-04-2019 20:24
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