Guastatori Foggia. Militare viene dichiarata decaduta dalla ferma per avere presentato una dichiarazione non veritiera in relazione al possesso dell'autorizzazione a montare per sport olimpici.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 06/03/2019) 27-08-2019, n. 10609
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 6983 del 2017, proposto da S.B., rappresentato e difeso (già dall'avv. Raffaella Porrino, che ha rinunciato al mandato con atto del 29.7.2018) dall'avv. Teresa Meccariello (cod. fisc.: (...)), con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Moiano, via Torre, n. 18 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso R.G. n. 9925 del 2018, proposto da S.B., rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Meccariello (cod. fisc.: (...)), con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Moiano, via Torre, n. 18 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 6983 del 2017:
a) del D.Dirig. n. M_D GMIL REG2017 0324160, emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 23/05/2017, notificato il 29/05/2017, prot. (...) Guastatori Foggia n. 06573, con cui è stata disposta, in danno del ricorrente, la decadenza dalla ferma prefissata annuale nell'Esercito in relazione Bando di reclutamento per l'anno 2015 (Decreto n. 187 del 23/09/2014) di 7.000 VFP1 -1^Blocco;
b) del successivo D.Dirig. n. M_D GMIL REG2017 0347248 del 7 giugno 2017, prot. (...) Guastatori Foggia, con cui la DGPM disponeva, per conseguenza, l'annullamento dei provvedimenti di ammissione alla prima e alla seconda rafferma decorrenti, rispettivamente dal 17 marzo 2016 e dal 17 marzo 2017;
c) nonché, dell'art. 6 comma 1 lett. d); dell'art. 7, commi 4 e 5; dell'art. 10, comma 1, lett. o - p del Decreto 187 del 9 settembre 2014 (Bando di concorso del 09/09/2014, in G.U.- 4^ serie speciale del 23/09/2014 - per il reclutamento di 7.000 VFP1 per l'anno 2015);
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
quanto al ricorso n. 9925 del 2018:
a) del provvedimento del Ministero della Difesa n. M_D GMIL REG2018 0318576 del 04/06/2018, prodotto all' udienza di merito del 13/06/2018, con cui il convenuto annullava in autotutela il provvedimento di destituzione adottato in danno del ricorrente in data 11/05/2017 ed i successivi di decadenza dalle rafferme, per la sola parte in cui il succitato provvedimento non ha riconosciuto al B., per il periodo di destituzione ossia dal 9/06/2017 al 1/10/ 2017, gli effetti economici e matricolari, così che il Ministero non ha corrisposto gli stipendi e non ha provveduto alla valutazione ai fini delle note caratteristiche per lo Stato di Servizio ovvero non ha comunque consentito una rafferma straordinaria, di durata uguale al periodo in cui ha avuto efficacia il provvedimento di destituzione, da svolgersi in coda al fine ferma effettivo al fine di poter effettuale la valutazione a note caratteristiche. Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, successivo, anche sconosciuto al ricorrente;
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente alla restitutio in integrum in relazione al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal 9/06/2017 al 1/10/ 2017 e al risarcimento del danno non patrimoniale, anche derivante dall' illegittimo comportamento doloso e/o colposo del Ministero della Difesa;
del Ministero al riconoscimento della valutazione "ECCELLENTE" a note caratteristiche attraverso una fictio juris ovvero, in alternativa, ordinare al Ministero di consentire al B. di poter accedere ad una rafferma straordinaria pari al periodi di destituzione e da svolgersi in coda al fine ferma ai fini della valutazione anzidetta.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 6 marzo 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
R.G. 6983 del 2017. Con atto notificato il 17.7.2017 e depositato il 21.7.2017, il ricorrente premetteva che, avendo superato il concorso, indetto con D.Dirig. n. 187 del 09 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -4^ Serie Speciale- n. 74 del 23.09.2014, per il reclutamento, per il 2015, di 7.000 VFP 1 nell'Esercito, quanto al 1 blocco, collocandosi in graduatoria alla posizione n. 623 con il punteggio di 13,5, era stato immesso in servizio con D.Dirig. n. 669429 del 17 novembre 2016, con decorrenza giuridica e amministrativa dal 17.03.2015.
Esponeva che, successivamente, all'esito dell'accertamento dei requisiti previsti dal bando, con l'epigrafato D.Dirig. n. M_DGMILREG20170324160 del 23 maggio 2017, notificato il 29/05/2017, veniva dichiarato decaduto dalla ferma contratta il 17.03.2015, per carenza del requisito previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del bando di reclutamento, per aver prodotto, in sede di domanda di partecipazione, una dichiarazione non veritiera quanto al possesso dell'autorizzazione a montare per sport olimpici, in quanto aveva dichiarato di possedere un brevetto equestre del tipo B ovvero B/DR, mentre era in possesso di una patente BW n. FISE23260/H.
Avverso l'operato della P.A. deduceva illegittimità sotto svariati profili.
Questa Sezione, con Ordinanza Cautelare n. 4395 del 31.8.2017, accoglieva la domanda di sospensione dell'impugnato provvedimento, proposta dal ricorrente, richiamando un precedente giurisprudenziale della Sezione, espresso con sentenza "Tar Lazio, sez. I bis, 8 giugno 2017 n. 6802".
Conseguentemente, la P.A., con foglio n. (...) del 18.09.2017, riammetteva "con riserva" il ricorrente alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con decorrenza giuridica e amministrativa al 17.03.2015.
Con nota del 21.1.2018, la difesa erariale depositava, fra l'altro, il Decreto n. M_D GMIL REG2018 0283098 del 11.05.2018, con cui la P.A. annullava l'avversato decreto di decadenza e, contestualmente, a seguito del riesame della posizione del ricorrente, che risultava aver conseguito punti, 12,5, lo ricollocava in graduatoria nel posto effettivamente spettante, che, comunque, rimaneva utile ai fini dell'incorporamento, per cui lo riammetteva a pieno titolo alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito.
Conseguentemente, la P.A. chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto dell'interesse a ricorrere e, con Decreto M_D GMIL REG2018 0318576 del 04.06.2018, a scioglimento della riserva espressa con il suindicato Provv. del 02 ottobre 2017, riammetteva il ricorrente in servizio a titolo definitivo e, nel contempo, disponeva: "Al medesimo si conferma il servizio prestato a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e matricolari dal 17 marzo 2016 (data di ammissione alla prima rafferma) al 9 giugno 2017 (ultimo giorno di servizio), ai soli fini giuridici e matricolari dal 10 giugno 2017 al 1 ottobre 2017, amministrativi a decorrere dal 3 ottobre 2017 (data di assunzione in forza del Volontario presso l'Ente di impiego), atteso che il Militare è a tutt'oggi in servizio per iter concorsuale VFP4. alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito".
R.G. n. 9925 del 2018. Con atto notificato in data 3.8.2018 e depositato in data 3.9.2019, il ricorrente impugnava tale ultimo provvedimento, nella parte in cui non gli riconosceva, per "il periodo di destituzione ossia dal 9/06/2017 al 1/10/ 2017, gli effetti economici e matricolari", non provvedeva alla valutazione ai fini delle note caratteristiche per lo "stato di servizio" ovvero non consentiva una rafferma straordinaria, di durata uguale al periodo in cui aveva avuto efficacia il provvedimento di destituzione, da svolgersi in coda al fine ferma effettivo e chiedeva la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle retribuzioni asseritamente spettantigli nel periodo dal 09.06.2017 al 09.10.2017, nonché, contestualmente, la condanna all'erogazione del giudizio di "Eccellente" per lo stesso periodo temporale (09.06.2017-09.10.2017).
A sostegno del proprio ricorso, deduceva:
1)elusione del giudicato cautelare. Illegittimità dell'attività amministrativa rinnovatoria ovvero del provvedimento di annullamento in autotutela- Eccesso di potere - Straripamento;
Ad avviso dell'esponente, il Ministero convenuto erroneamente si sarebbe limitato soltanto a riammettere in ferma e riattribuire al ricorrente il medesimo grado posseduto al momento dell'adozione del provvedimento di destituzione, corrispondendo al medesimo le sole competenze stipendiali dovute per il periodo decorrente dalla data di effettiva riammissione in forza (ossia dal 3/10/2017), senza riconoscergli le competenze stipendiali non percepite durante il periodo dal 9/06/2017 al 1/10/2017 e senza provvedere ad effettuare la ricostruzione giuridica della carriera e le note caratteristiche.
2) illegittimità - eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà;
Al ricorrente, con riferimento al periodo dal 9/06/2017 al 1/10/2017, spetterebbe il trattamento economico e previdenziale complessivo che avrebbe percepito in ciascun mese qualora avesse prestato servizio, tenendo conto di tutti gli emolumenti accessori spettanti in base alle mansioni ricoperte, con conseguente versamento dei contributi previdenziali contrattualmente dovuti, escludendo soltanto gli emolumenti connessi all'esercizio effettivo dell' attività lavorativa (quali, ad esempio, gli emolumenti straordinari).
3) violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 3 -10 e 10 bis della L. n. 241 del 1990 - Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
Il provvedimento sarebbe illegittimo anche perché privo di qualunque esternazione motivazionale a supporto della scelta di limitare gli effetti della conferma del servizio ai soli fini giuridici e matricolari e non anche amministrativi.
4) violazione di legge- Eccesso di potere. Sviamento. Elusione del giudicato.
Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo a causa della omessa valutazione di "ECCELLENTE" a note caratteristiche dello stato di servizio, con conseguente pregiudizio della posizione professionale del ricorrente.
Dopo aver proposto domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 9.2.2019, si costituiva la P.A. e, con note di udienza depositate in data 4.3.2019, contestava puntualmente le domande di parte ricorrente, evidenziando, in particolare, l'inammissibilità della domanda di attribuzione del giudizio di "Eccellente" sulle note caratteristiche relative al periodo 09.06.2017-09.10.2017.
Alla pubblica udienza del giorno 6 marzo 2019, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi R.G. n. 6983 del 2017 e R.G. n. 9925 del 2018, ai sensi dell'art. 70 cpa, per le evidenti ragioni di connessione soggettiva, oggettiva e procedimentale, che ne consigliano la decisione con un'unica sentenza.
2.R.G. n. 6983 del 2017.
A seguito dei provvedimenti sopravvenuti in corso di giudizio, depositati unitamente alla nota di udienza del 21.1.2018, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Pertanto, nella specie, va dichiarata la "cessazione della materia del contendere", in quanto la pretesa di parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.
3. R.G. n. 9925 del 2018.
3.1.Possono essere esaminati congiuntamente i primi due mezzi - con cui il ricorrente, in sostanza, deduce, rispettivamente, la violazione del "giudicato cautelare" ed assume spettargli il trattamento economico e previdenziale complessivo, con riferimento al periodo dal 9/06/2017 al 1/10/2017- poiché presuppongono la soluzione di identiche questioni.
3.1.1.Va premesso che, nella specie, non è intervenuto alcun giudicato, dispositivo dell'annullamento degli avversati provvedimenti espulsivi del ricorrente, ma soltanto l'Ordinanza Cautelare n. 4395 del 31.08.2017, che li ha sospesi con motivazione sintetica, richiamando, quale precedente della Sezione, la sentenza del Tar Lazio, sez. I bis, 8 giugno 2017 n. 6802, la quale, a sua volta, pronunciandosi su fattispecie analoga, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di decadenza ivi impugnato, con motivazione incentrata sul rilievo della "buona fede" della candidata nell'aver dichiarato erroneamente il possesso di un titolo, escludendo così la sussistenza di una dichiarazione mendace, senza nulla precisare in ordine alle conseguenze patrimoniali e senza, quindi, affrontare la questione relativa alla "restitutio in integrum".
Pertanto, nella specie, non può essere invocata neanche la violazione del cosiddetto "giudicato cautelare".
La doglianza, svolta nella prima parte del primo mezzo, si appalesa, pertanto, infondata.
3.1.2.Nella specie, il provvedimento assunto in via di autotutela da parte della P.A. ha, però, acclarato l'illegittimità virtuale del provvedimento di decadenza, consentendo, in sostanza, la ricostituzione ex tunc del rapporto di servizio, con conseguenze, quindi, non dissimili da quelle che si sarebbero verificate nel caso in cui fosse intervenuto un provvedimento giurisdizionale di annullamento.
3.1.3.Com'è noto, la restitutio in integrum degli effetti economici e degli effetti giuridici spetta al pubblico dipendente solo nel caso di sentenza che riconosca l'illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso (ex plurimis: Cons. Stato, Ad. Plen. 12.12.1991, n. 10).
Invero, va distinta l'ipotesi in cui il giudice amministrativo abbia accertato l'illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, da quella in cui sia stata acclarata l'illegittimità della mancata costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, poiché soltanto nel primo caso può essere riconosciuta la retroattività degli effetti economici a favore del pubblico dipendente, con connessa insorgenza del diritto di quest'ultimo "di percepire tutti gli emolumenti rientranti nella normale retribuzione" (conf.: Cons. St., Ad. Plen., n. 3 del 1999; Cons. St., IV, n. 720 del 2001, VI, n. 1416 del 1998 e IV, n. 1054 del 1996).
Pertanto, nella specie, può trovare applicazione l'istituto della "ricostruzione della carriera" sotto il profilo economico e giuridico, poiché si verte in relazione a situazione di illegittima interruzione di un rapporto di impiego già in corso, per cui il ricorrente ha diritto a che la propria carriera, indebitamente arrestata o tout court troncata, venga ricostruita come se l'episodio interruttivo non si fosse verificato nel periodo dal 9/06/2017 al 1/10/2017.
Occorre, però, tenere presente che, in assenza dell'effettivo svolgimento delle funzioni nel periodo di riferimento, non possono essere attribuiti emolumenti relativi ad avanzamenti di carriera o, comunque, connessi a valutazioni inerenti alla professionalità (conf.: Cons. Stato: Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2114; Sez. IV, 21 febbraio 2018, n. 1095).
Ciò, in quanto eventuali giudizi di valutazione, previsti dalla disciplina normativa che regolamenta la progressione in carriera del dipendente, rivestono "un'efficacia costitutiva della conseguente attribuzione patrimoniale" e, quindi, presuppongono l'effettivo svolgimento delle funzioni nel periodo di riferimento, di modo che è da ritenersi precluso - in tutti i casi in cui che l'interessato non abbia svolto nel periodo di riferimento le proprie funzioni di servizio - qualunque giudizio di valutazione, e, di conseguenza, anche la ricostruzione di carriera e la corresponsione dei relativi emolumenti sulla base del medesimo ( conf.: Cons. Stato, Sez. V, sent. 6.12.2018 n. 6907).
Orbene, nella specie, la domanda di accertamento del diritto alla restitutio in integrum si appalesa fondata nei limiti che seguono:
- sono dovuti al ricorrente, a titolo di restitutio in integrum, gli emolumenti commisurati a tale rapporto di impiego precario, derivanti da prestazioni ordinarie di lavoro aventi natura di indennità fissa, obbligatoria e continuativa, restando esclusa ogni competenza accessoria che presuppone l'effettività della prestazione di lavoro al predetto spettanti nel periodo dal 9/06/2017 al 1/10/2017, detratto l'eventuale aliunde perceptum (sul punto Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 1999; Cons. Stato Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2114; T.A.R. Calabria, sez. I, 13 marzo 2017, n. 413 e T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, 7 novembre 2016, n. 11018);
- in considerazione del divieto di cumulo delle somme dovute a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994 che richiama l'art. 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, spettano al ricorrente soltanto gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo, calcolati peraltro sulle retribuzioni nette, in quanto gli oneri fiscali e contributivi, essendo destinati all'erario, non competono al lavoratore percettore (ex plurimis: Cons. di Stato, Ad. Plen, 5 giugno 2012, n. 18; Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002, n. 508).
-il versamento degli oneri contributivi e previdenziali dovuti nel periodo di riferimento;
- la ricostruzione della posizione giuridica ed economica del ricorrente in termini utili a ovviare al tempo trascorso tra il provvedimento di cessazione e la riammissione di cui si discute.
4. Dagli enucleati principi, discende altresì l'infondatezza del quarto mezzo -anch'esso di carattere sostanziale- giacchè, come già accennato, l'Amministrazione non risulta tenuta a riconoscere al ricorrente progressioni in carriera strettamente dipendenti dal positivo superamento di specifici giudizi di valutazione sulla professionalità del dipendente né, conseguentemente, ad attribuire al predetto emolumenti relativi ad avanzamenti di carriera connessi al superamento di valutazioni che - in ragione delle peculiarità che le connotano- necessariamente presuppongono l'effettivo svolgimento delle funzioni nel periodo di riferimento (conf.: Cons. Stato, Sez. V, sent. 6.12.2018 n. 6907).
Invero, la "restitutio in integrum" non può spingersi sino al punto da comportare una valutazione positiva del servizio con riferimento ad un periodo - nella specie dal 9/06/2017 al 1/10/2017- in cui, di fatto, non è stato prestato alcun servizio, in quanto la qualità del servizio effettivamente prestato dal militare costituisce un elemento indefettibile ai fini della valutazione di idoneità e dell'emanazione di uno specifico giudizio di apprezzamento in ordine all'effettivo soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse. Tale valutazione, in estrema sintesi, non può che essere ancorata ad un servizio svolto effettivamente e non solo figurativamente (conf.: T.A.R. Firenze, Sez. I, 25/06/2009, n.1129).
5. Infine, va precisato che secondo consolidata giurisprudenza -da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi- la "restitutio in integrum" non impone affatto la riammissione in servizio dell'interessato in epoca successiva a quella che connotava il rapporto in origine instaurato, come preteso dal ricorrente, bensì comporta la mera ricostruzione sia a fini giuridici che economici del rapporto, secondo le modalità e i tempi che caratterizzavano lo stesso (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2010, n. 8657; Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 528).
6. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7.In conclusione, il ricorso si appalesa parzialmente fondato e va accolto nei sensi di cui in motivazione.
8. La domanda per il risarcimento del danno non patrimoniale non può essere accolta per mancata prova del danno subito.
Ed invero, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (conf.: Cass. civ., III, n. 1225/2015; VI, n. 21865/2013; Cons. Stato, VI, n. 8123/2010; TAR Abruzzo, n. 138/2016; TAR Sicilia, Catania, III, n. 385/2015)" (Cons. Stato, Sez. III, 3 novembre 2016, n. 4615).
Sotto altro aspetto, non può sottacersi che, al momento dell'emanazione degli avversati provvedimenti, non si era ancora formata una giurisprudenza univoca atta a delineare il concetto di "dichiarazione mendace", sicchè, nella specie, appare di difficile configurazione l'elemento psicologico dell'illecito sotto il profilo della colpa, considerato, infatti, che, ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo.
9. La soccombenza reciproca delle parti comporta l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando, così statuisce:
-dispone la riunione dei ricorsi R.G. n. 6983 del 2017 e R.G. n. 9925 del 2018, ai sensi dell'art. 70 cpa;
-quanto al R.G. n. 6983 del 2017: dichiara la "cessazione della materia del contendere", ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a;
-quanto al R.G. n. 9925 del 2018: lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario
31-08-2019 17:40
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