I finanzieri in ferma volontaria sono soggetti al provvedimento di cessazione dal servizio per scarso rendimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4379 del 2004, proposto da:
M.D.F., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Guardia di Finanza non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento nr. 56972 del 23 febbraio 2004, del Comando Generale della GdF con il quale è stato disposto il collocamento in congedo del Fin. Diego Mugno, per diniego di ammissione in servizio permanente con decorrenza dal 1 ottobre 2003.
Di ogni altro provvedimento preordinato, preparatorio, presupposto e conseguenziale ad ogni modo connesso ivi compresa la proposta di diniego di ammissione in servizio permanente resa nei confronti del ricorrente in data 23 ottobre dal Comandante del III Gruppo di Sezioni del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente a seguito di superamento di concorso, veniva ammesso nel Corpo della Guardia di Finanza ove prestava servizio dal 1999 al 2004, rivestendo dall'aprile 2000 il grado di Finanziere.
Riferisce il ricorrente che, nei primi mesi di servizio presso il Corso Allievi Finanzieri presso Ostia Lido, subiva alcune sanzioni disciplinari meglio elencate in ricorso (per un totale di 5 giorni di consegna semplice ed un rimprovero scritto); sanzioni che, secondo il ricorrente, venivano considerati dall'Amministrazione ai fini della valutazione caratteristica del militare che veniva giudicato “nella media” al termine del corso e nei successivi anni di servizio 2000/2001 e 2001/2002.
Inoltre, nel periodo di servizio svolto presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria III Gruppo Sezioni di Milano dal 1.9.2000 al 29.2.2004 gli venivano inflitte altre sanzioni disciplinari meglio elencate in ricorso (2 rimproveri scritti e 5 giorni di consegna semplice).
Il ricorrente espone di aver preferito non impugnare dette sanzioni ritenendole non eccessivamente rilevanti, anche al fine di non aggravare i rapporti con i propri superiori e comunque avendo sempre ricevuto una valutazione caratteristica “nella media”.
Precisa, inoltre, che nell'ultimo periodo di servizio (dal 1 ottobre 2003) veniva comandato presso la Sezione Antiriciclaggio ove si inseriva proficuamente nell'organico e non riportava alcun rilievo sul profilo disciplinare o di rendimento.
Tuttavia, il 23 ottobre il Comandane del III Gruppo di Sezioni del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria inoltrava, senza provvedere a darne avviso all'interessato, proposta di diniego di ammissione in servizio permanente nei confronti del Finanziere M. cui seguiva il provvedimento di collocamento in congedo impugnato.
Con il ricorso lamenta l'illegittimità del provvedimento per le seguenti ragioni di censura.
1) Eccesso di potere per omessa e/o incongrua, illogica e contraddittoria valutazione del complesso degli elementi di giudizio, difetto di istruttoria; eccesso di potere per incongruità, illogicità ed abnormità della valutazione, ingiustizia manifesta, sviamento; difetto di motivazione, carenza dei presupposti, difetto di proporzione.
Il giudizio negativo non rispetterebbe i presupposti di valutazione di cui all'art. 49 del dlgs 199/1995, in quanto non considererebbe il periodo favorevole di servizio prestato presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria; non sarebbero sufficienti le lievi sanzioni; non sarebbe considerato il rendimento “nella media” di tutti gli altri anni di servizio; il provvedimento avrebbe assunto una portata latamente sanzionatoria; pur esistendo ampi margini di discrezionalità, il giudizio deve comunque riferirsi ai dati risultanti dal fascicolo; difetto di motivazione sotto diversi profili (non sarebbero indicate le “qualità morali” ostative al trattenimento in servizio e così via).
2) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa, eccesso di potere per legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente.
L'Amministrazione, anche nel proprio interesse, atteso l'investimento operato nella formazione del ricorrente, avrebbe dovuto valutare la possibilità di inserirlo proficuamente in altri contesti operativi, come dimostrato dall'ultimo periodo di servizio; non sarebbero state considerate le aspettative al mantenimento in servizio sorte in seguito del proficuo rendimento del periodo considerato.
3) Illegittimità per violazione dell'art. 7, legge 241/90 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento. Violazione dell'art. 10 della l. 241/90.
Sarebbero state violate le garanzie di partecipazione al procedimento dell'interessato sotto diversi profili.
4) Eccesso di potere per violazione del combinato disposto delle lett. C ed A – punto 3 – del Titolo IV della Circolare n. 43000/1129 del 7 dicembre 1995 del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto, irragionevolezza e carenza dei presupposti.
Secondo tale Circolare (recante disciplina circa “i provvedimenti autoritativi non aventi carattere disciplinare, previsti dalle leggi sullo stato giuridico dei militari della Guardia di Finanza”) i finanzieri in ferma volontaria sono soggetti al provvedimento di cessazione dal servizio per scarso rendimento (titolo IV, punto 3, lett. C) ex art. 34, lett. b) della l. n. 833/61); il relativo provvedimento spetta al Comandante Generale; non è possibile disporre la cessazione per gravi mancanze che siano state oggetto di consegna di rigore, in quanto non è specificatamente previsto dalla normativa vigente.
Nella lett. “A” è precisato che lo “scarso rendimento” debba scaturire da una valutazione del normale livello di efficienza prodotta dall'interessato ed avere il necessario fondamento nelle qualifiche e nei giudizi formulati nei documenti caratteristici e devono essere negative per un congruo periodo di tempo. Il provvedimento impugnato violerebbe tali presupposti.
Costituitasi, resiste al ricorso l'Avvocatura che evidenzia come, all'atto dell'arruolamento, i militari contraggono ferma volontaria di 4 anni, al termine della quale, ai sensi degli artt. 9 e 49 del Dlgs 199/1995, possono essere ammessi al servizio permanente, purché conservino l'idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato e siano ritenuti meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta ed attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo. Si tratterebbe di un potere di natura ampiamente discrezionale della PA da svolgersi in ordine alla valutazione di tutti e quattro gli anni di servizio del militare (circolare n. 36000/1220 del 1 marzo 1991, punto nr. 9); ciò premesso, il ricorrente veniva qualificato “nella media” dal 1 ottobre 1999 al 31 agosto 2002; dal 1 settembre 2002 al 31 agosto 2003 “inferiore alla media”; riportava undici giorni di consegna semplice (di cui 5 nel grado di finanziere) e tre rimproveri (di cui uno nel grado di finanziere).
Prosegue poi l'Avvocatura evidenziando che il presupposto dei giudizi sopra indicati va ravvisato nel rendimento del militare che palesa carenze di qualità, secondo le vigenti istruzioni per i documenti caratteristici; scadimento verificatosi soprattutto nell'ultimo periodo che avrebbe dovuto essere connotato da maggiore impegno, approssimandosi il momento della ferma; non sussisterebbe alcun difetto di motivazione, posto il richiamo agli atti precedenti; in ogni caso, l'attendibilità della valutazione è sostenuta dall'intervento di diversi livelli di valutazione condotta da più superiori gerarchici (nello specifico, la proposta di diniego è del Comandante del III Gruppo di Sezioni del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria; i superiori gerarchici si sono espressi in maniera concorde; così come pure il parere della prescritta Commissione Permanente di Avanzamento).
Conclude per il rigetto del gravame.
La domanda cautelare è stata respinta, sia in primo grado (ordinanza nr. 2832 del 26.5.2004), che in appello (ordinanza nr. 4531/04).
Con decreto nr. 12199/2015 del 23.10.2015 veniva dichiarata la perenzione del ricorso, poi revocata con decreto nr. 3145/2016 del 24.06.2016 su rituale opposizione della parte ricorrente che manifestava la persistenza del proprio interesse al ricorso.
Con propria memoria del 10 aprile 2018, il difensore del ricorrente chiede la riunione del giudizio con altro ricorso, recante il nr. 7061/2004, proposto avverso il rapporto informatico per i militari di truppa redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti del ricorrente per il periodo dal 1.10.2003 al 29.2.2004 (notificato il 29.4.2004).
Nella pubblica udienza del 27 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Nell'odierno giudizio, il ricorrente si duole dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati con i quali è stato disposto il diniego di ammissione dello stesso ricorrente al servizio permanente effettivo nella Guardia di Finanza.
Non sussistono i presupposti per acconsentire alla richiesta riunione del presente giudizio con quello sul ricorso nr. 7061/2004, essendo tale gravame rivolto avverso l'ultimo specchio valutativo, mentre nella motivazione del provvedimento oggetto dell'odierno ricorso vengono espressi apprezzamenti più ampi relativi all'intero periodo di servizio del militare, con conseguente autonomia dei due processi.
A fondamento del diniego, l'Amministrazione pone un giudizio valutativo delle qualità dell'interessato che quest'ultimo contesta, ritenendolo viziato sia per profili di procedimento che di presupposti.
All'attento esame delle ragioni di causa e della giurisprudenza, anche coeva, che ha esaminato fattispecie similari, il ricorso non può trovare accoglimento.
Osserva intanto il Collegio che nel caso di specie la fattispecie è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 9 e 49 D.L.vo n. 199/95, la quale stabilisce espressamente che al termine del quadriennio di ferma volontaria ha inizio la procedura per l'eventuale ammissione in servizio permanente; la durata del vincolo di ingaggio è dunque ben nota al militare anche per effetto della stessa sottoscrizione dell'atto di arruolamento; con la conseguenza che non era necessario uno specifico avviso.
Quanto ai presupposti ed alle ragioni che hanno giustificato il diniego dell'ammissione al servizio permanente effettivo, la giurisprudenza (anche coeva al tempo dei fatti di causa), è orientata a ritenere la sussistenza di valutazioni negative come quella di “inferiore alla media” come ragione sufficiente per negare l'ammissione in SPE (vedasi Cons. St. n.5934/2006; n.2169/2008; n.1504/2011).
Peraltro, la proposta di diniego di conferma in servizio, nella “valutazione caratteristica” si sofferma sulle caratteristiche attitudinarie e caratteriali del militare; esprime giudizi che è superfluo riportare nella presente motivazione essendo noti alle parti, e che appaiono di rilievo in quanto riferiti ad una valutazione personale e diretta dell'interessato, rispetto ai quali le vicende disciplinari precedenti, pure riportate, sono autonome.
Come ritenuto in fattispecie similari (v. da ultimo TAR Lazio, II ter, 21 maggio 2018, nr. 5605/2018 e riferimenti ivi contenuti), dette valutazioni integrano giudizi su qualità dei soggetti scrutinati e si traducono quindi in un giudizio di valore e non di fatto.
Vale anche per la presente fattispecie quanto affermato nei precedenti richiamati, secondo cui la validità e l'attendibilità delle valutazioni espresse non è sindacabile in sede di legittimità, salvi i consueti limiti dell'errore o della contraddizione macroscopica (circostanze non sussistenti nel caso di specie) poiché si concretizza in un apprezzamento di vero e proprio “merito” amministrativo riservato all'Amministrazione militare che, proprio in ragione della sua dipendenza dalla conoscenza egli specifici contenuti dell'attività lavorativa e delle peculiarità del contesto istituzionale in cui si svolge, costituisce un ambito naturalmente riservato alla P.A. alla quale il giudice amministrativo non può sostituirsi (e la cui garanzia di imparzialità è affidata al riscontro del giudizio da parte di più superiori gerarchici e quindi diverse e concorrenti attività di valutazione).
Il ricorso va quindi respinto, anche se sussistono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Fabio Mattei, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Salvatore Gatto Costantino Pietro Morabito
IL SEGRETARIO
06-01-2019 15:18
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