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Sentenza

I giudizi analitici, cui periodicamente sono sottoposti i militari, si configura...
I giudizi analitici, cui periodicamente sono sottoposti i militari, si configurano come reciprocamente indipendenti, sicché in nessun caso potrebbe esigersi, da parte del compilatore, "un'attività di comparazione rispetto alle valutazioni riportate in precedenza dall'ufficiale scrutinando, dovendo egli viceversa limitarsi a considerare il periodo di tempo oggetto di valutazione, senza che possa estendersi a precedenti periodi, non potendo né la coscienza, né la facoltà di giudizio del superiore/esaminatore subire vincoli o condizionamenti.
T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 03/08/2019, n. 351

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Stefano Iacovissi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) della "scheda valutativa" del Ministero della Difesa, Esercito Italiano, -OMISSIS-, dd 03/10/2018, n. d'ordine 19 del documento caratteristico, consegnata a mani dell'odierno ricorrente in data 26/11/2018 e relativa al periodo 01.01.2018 - 26.08.2018;

b) dell'allegato provvedimento, alla "scheda valutativa" di cui sopra, denominato "elementi d'informazione", del Ministero della Difesa, Esercito Italiano, -OMISSIS-, dd 11/09/2018, n. d'ordine 19/A del documento caratteristico; consegnato a mani dell'odierno ricorrente in data 26/11/2018 e relativo al periodo 01.01.2018 - 26.08.2018;

c) di ogni provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale ai precedenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il ricorrente, -OMISSIS-dell'Esercito, impugna la "scheda valutativa" formata nei propri confronti il 3 ottobre 2018, con la quale si vedeva attribuire il giudizio di "superiore alla media", inferiore a quanto egli si sarebbe atteso.

Precisa di essere sempre stato valutato, sino ad allora, con qualifiche eccellenti, come sarebbe attestato dalle analoghe schede relative ai periodi precedenti, evidenziando, inoltre, di avere acquisito, negli anni di servizio, importanti titoli curriculari e culturali (tra cui la laurea in giurisprudenza).

Segnala che il giudizio riportato nel rapporto informativo, oggetto della presente controversia, si dimostrerebbe quindi del tutto incoerente rispetto alle valutazioni pregresse, rivelandosi per ciò solo carente di una motivazione idonea a chiarire le ragioni di tale rilevante scostamento (superiore alla media, anziché eccellente - 1 motivo).

Sottolinea poi che il medesimo giudizio sarebbe stato formato senza tenere nel debito conto i precedenti di carriera e senza considerare l'elevatissima qualità della prestazione lavorativa resa dal ricorrente, la di lui lealtà nonché il rilevante apporto organizzativo (2 motivo).

2. In sede di gravame, sono state proposte le censure rubricate come segue:

-- (1) violazione dell'art. 3, L. n. 241 del 1990 e s.m.i. - eccesso di potere per difetto di motivazione o motivazione illogica - eccesso di potere per contraddittorietà;

-- (2) eccesso di potere per travisamento dei fatti - eccesso di potere per manifesta illogicità.

3. Pur ritualmente intimata, l'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

4. Chiamata alla pubblica udienza del 3 luglio 2019, la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato in relazione ad entrambi i motivi dedotti, la cui stretta connessione ne consente la trattazione congiunta.

5.1 Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, fatto proprio anche da questo Tribunale (vd. sentenza n. 351 del 2018), "i giudizi analitici e quello complessivo formulati di anno in anno nei confronti del personale militare sono autonomi "in considerazione della potestà discrezionale attribuita all'Amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell'amministrazione stessa, alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare" sicché " la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato", con l'ulteriore conseguenza che "il contrasto tra due valutazioni, l'una favorevole e l'altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere".

In sostanza, la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all'interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all'interesse pubblico cui è finalizzata la verifica, "interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili. In tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca "ex se" indice di contraddittorietà" (così, in termini, Cons. St., sez. VI, sentenza n. 1402 dell'8.4.2016)" (da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, n. 389 del 2018).

Entro tale contesto, si è inoltre rilevato che "nel sistema di valutazione del personale militare, quale confluito all'interno del codice e del regolamento militare, i giudizi formulati dai superiori gerarchici sono caratterizzati da un'ampia discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento della capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; essi pertanto, in quanto impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto" (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, 389 del 2018, nonché n. 7427 del 2005).

5.2 Alla stregua di tali indirizzi, cui Collegio intende tuttora dare continuità, deve essere osservato, sotto un primo profilo, che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, i giudizi analitici, cui periodicamente sono sottoposti i militari, si configurano come reciprocamente indipendenti, sicché in nessun caso potrebbe esigersi, da parte del compilatore, "un'attività di comparazione rispetto alle valutazioni riportate in precedenza dall'ufficiale scrutinando, dovendo egli viceversa limitarsi a considerare il periodo di tempo oggetto di valutazione, senza che possa estendersi a precedenti periodi, non potendo né la coscienza, né la facoltà di giudizio del superiore/esaminatore subire vincoli o condizionamenti" (così T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, n. 931 del 2015).

Né, a maggior ragione, le valutazioni pregresse potrebbero essere adottate quale parametro cui rapportare il giudizio attuale, oggetto di censura in questa sede (1 motivo).

5.3 Sotto un secondo profilo, tale giudizio, come hanno chiarito le pronunce richiamate, costituisce l'espressione di una amplissima discrezionalità tecnica, suscettiva di sindacato esclusivamente in relazione a situazioni di palese erroneità ovvero di illogicità e di incongruità manifesta; vizi che le argomentazioni esposte nel ricorso non consentono in alcun modo di rappresentare, perché tese, a ben vedere, a contestare l'ultima valutazione ottenuta sulla base di una personale percezione delle proprie attitudini e della qualità delle prestazioni rese (2 motivo).

5.4 Senza ancora considerare che il rendimento del militare non è immutabile nel tempo, perché esso risente della costante evoluzione delle condizioni personali del singolo, della relazione con gli eventi e del sempre mutevole quadro esistenziale, ciò che si riverbera, plasticamente, sulle prestazioni rese e sulle stesse caratteristiche individuali, anch'esse destinate a mutare. La valutazione, in questo senso, rappresenta il mezzo attraverso cui l'organizzazione militare registra tale andamento variabile e in ragione di esso modella la carriera dei singoli, così da ottenere il miglior impiego delle risorse umane.

Ma tale meccanismo (composto da valutazione e decisione organizzativa) verrebbe inevitabilmente frustrato, allorquando le scelte dell'Amministrazione fossero fatte dipendere non dai risultati oggettivamente raggiunti dai singoli (da ritenersi correttamente valutati anche in mancanza di una conoscenza personale dell'interessato - T.A.R. Basilicata, Sez. I n. 315 del 2018), ma da un giudizio dai contorni indefiniti che, come auspicato dal ricorrente, dovrebbe consentire di disattendere i medesimi risultati sulla base dei precedenti, perché più favorevoli (non perché più veritieri) di quelli attuali, e della rappresentazione soggettiva delle proprie capacità.

6.1 Per le considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto con la conseguente conferma dei provvedimenti impugnati.

6.2 Non deve infine provvedersi sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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