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Sentenza

I provvedimenti di trasferimento dei militari assunti per ragioni di incompatibi...
I provvedimenti di trasferimento dei militari assunti per ragioni di incompatibilità ambientale - al pari degli altri provvedimenti con cui l’Amministrazione dispone trasferimenti dei militari - sono qualificabili come ordini.
La sentenza in esame rileva che i provvedimenti di trasferimento dei militari assunti per ragioni di incompatibilità ambientale - al pari degli altri provvedimenti con cui l'Amministrazione dispone trasferimenti dei militari - sono qualificabili come ordini (C.d.S., Sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239).



T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 15/11/2017) 02-01-2018, n. 4


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3691 del 2017, proposto da:

M.L.P., rappresentato e difeso dall'avvocato M.L.P., con domicilio eletto presso lo studio Roberto Amodeo in Roma, via C. Poma N. 4;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.E 37893/2014 TRIBUNALE DI ROMA

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente chiede l'esecuzione dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione presso del Tribunale di Roma, IV Sez. Bis - Esecuzioni Mobiliari indicata in epigrafe, emanata in esito a pignoramento presso il debitore Ministero della giustizia con cui si condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle somme in essa liquidate, a titolo di spese legali, in favore del ricorrente, quale difensore antistatario della Sig.ra P. fortunata nel precedente giudizio per l'equa riparazione definito con decreto n. 489/2012 della Corte di Appello di Napoli.

L'avvocato ricorrente lamenta che, nonostante l'ordinanza in parola, munita di formula esecutiva, sia stata notificata all'Amministrazione e sia passata in giudicato, il Ministero della giustizia non vi abbia a tutt'oggi ancora dato esecuzione. Chiede, pertanto, che venga ordinato all'Amministrazione di dare piena e pronta esecuzione del giudicato, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, nonché la fissazione di una somma di danaro dovuta da parte resistente per ogni violazione e/o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

L'intimato Ministero della giustizia si è costituito in giudizio con atto di stile.

Alla camera di consiglio odierna il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Va premesso che è senz'altro ammissibile il rimedio dell'ottemperanza di un decreto dell'a.g.o. pronunciato in sede di esecuzione mobiliare già avviata, in adesione, peraltro, a quanto stabilito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 7 c.p.a., l'ordinanza di assegnazione del credito resa nell'ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una Pubblica amministrazione o soggetto ad essa equiparato, una volta divenuta definitiva, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza, avendo portata decisoria nonché attitudine al giudicato (Cons. Stato, Ad. Plen. 10.4.12, n. 2).

Sempre in via preliminare va precisato che il ricorso è ammissibile, avendo la parte ricorrente adempiuto anche alle prescrizioni di cui all'art. 5 sexies, comma 1, L. n. 89 del 2001 ed essendo trascorso il termine semestrale previsto dal comma 7 della disposizione precitata.

Nel merito il ricorso risulta fondato, nei limiti di seguito meglio precisati, alla stregua del consolidato orientamento di questo Tribunale in materia (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. I n. 12143/2017; 12166/2017; n. 11816/2017; n. 10175/2017; n. 10138/2017; Sez. II bis n. 2621/2017 cfr. sez. II n. 5715/2017; 4263/2017) - anche di questa Sezione (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. I bis n. da 11889/2017 a 11893).

Quanto alla domanda principale, il ricorso risulta fondato e va accolto in quanto, nonostante l'avvenuto adempimento delle formalità prescritte dall'art. 5 sexies, L. n. 89 del 2001 ed il decorso del termine previsto in detto articolo, il Ministero della giustizia non ha ancora provveduto a corrispondere alla parte ricorrente - come affermato dalla parte stessa e non smentito dal Ministero intimato, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato - nemmeno una parte delle somme dovute.

Pertanto va dichiarato l'obbligo del Ministro di pagare a parte ricorrente quanto dovuto in ottemperanza alla pronuncia ormai passata in giudicato e, di conseguenza, va ordinato al Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena e integrale esecuzione al provvedimento giudiziale di cui in epigrafe, corrispondendo alla parte ricorrente tutte le somme spettanti per effetto del titolo, quali spese legali e interessi legali.

Per quanto, invece, riguarda la domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora, la domanda va respinta alla luce dell'orientamento di questo Tribunale, confermato dal Consiglio di Stato, che ha chiarito la non spettanza dell'astreinte al difensore nel caso di inottemperanza all'ordine giudiziale di pagamento delle spese legali in favore del legale dichiaratosi antistatario (Tar Lazio, I bis, nn. 6421 e 6426 del 2015; Cons. Stato, IV, n. 1442 del 2016).

In conclusione, va dichiarato l'obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione al provvedimento giudiziale in epigrafe entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previa decurtazione degli importi eventualmente già corrisposti.

Il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà - una volta decorso il termine sopraindicato - al pagamento, entro ulteriori 80 (ottanta) giorni, delle somme indicate in narrativa. Il predetto organo commissariale viene nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 777, punto 8, della L. n. 208 del 2015, nella persona del Dirigente dell'Ufficio I della "Direzione contenzioso e diritti umani" del "Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia", con facoltà di delega a funzionario competente ad eseguire i pagamenti e con esclusione di compensi.

Le spese seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate tenendo conto della mancanza di complessità e della ripetitività del contenzioso, identicamente riproposto per centinaia di cause.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l'effetto:

- ordina al Ministero della Giustizia di dare piena e integrale esecuzione alla statuizione di cui in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, provvedendo alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutte le somme di cui risulti creditrice in forza del relativo titolo giudiziario entro 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza spettanti per effetto dei titoli giudiziali;

- dispone che, ove l'amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine sopraindicato, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Dirigente dell'Ufficio I della "Direzione contenzioso e diritti umani" del "Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia", al quale è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell'ulteriore termine di 80 giorni;

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, che vengono complessivamente e forfettariamente determinate nella somma di Euro. 100,00 (cento/00), oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Paola Patatini, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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