I° Reggimento Aviazione dell'Esercito Antares.
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 01-02-2019) 19-02-2019, n. 2237
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8150 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A.R., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Conticiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30.11.2002, recante disposizioni urgenti sulla Protezione Civile, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusa la nota del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, IV Reparto, del 17.12.2008 prot. n.(...)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 febbraio 2019 la dott.ssa Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento dei seguenti atti:
- comunicazioni prot. n. (...) del 11/07/2008, con le quali il I Reggimento Aviazione dell'Esercito "Antares" negava il riconoscimento del diritto all'indennità speciale antincendio;
- la circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito del 29/9/1989;
nonché il consequenziale accertamento a percepire l'emolumento per gli anni 2005, 2006 e 2007, e la consequenziale condanna dell'Amministrazione a corrispondere a ciascun ricorrente l'indennità attribuita con ordinanza della Protezione Civile n. 688 del 21/2/1986.
Il ricorrente è un ufficiale dell'Aviazione dell'Esercito, inserito nell'elenco per il servizio antincendio per gli anni dal 2005 al 2007. Per tale ragione, egli sosteneva di aver diritto allo speciale emolumento previsto dall'ordinanza di coordinamento della Protezione Civile n. 688/1986.
Il ricorrente chiedeva, dunque, la corresponsione dell'indennità mediante diffida del 16/06/2008 alla quale seguiva la risposta negativa dell'amministrazione, sull'assunto che l'emolumento economico sarebbe stato abrogato dall'art. 21 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e che i giudicati richiamati dal ricorrente, a lui favorevoli, non possono che avere efficacia solo nei confronti dei soggetti interessati alla causa decisa e non "erga omnes".
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ordinanza n. 688/1986, in quanto la giurisprudenza amministrativa avrebbe già da tempo statuito che l'emolumento spetta per l'espletamento dei servizi speciali di lotta degli incendi boschivi, indipendentemente dal ruolo svolto e dagli incendi effettivamente avvenuti. Tale emolumento dovrebbe quindi spettare anche a coloro che, sebbene non impiegati attivamente, siano stati comunque destinati a tale "servizio speciale" (così, TAR Lazio, Sezione I-bis, sentenza 674/1992; n. 1131/93; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 3151/2000).
Sotto gli stessi profili (col secondo motivo di ricorso) viene impugnata anche la circolare emessa dallo Stato Maggiore dell'Esercito in data 29/9/1989 (il ricorrente, col secondo motivo di ricorso, deduce anche l'illegittimità del provvedimento gravato per lesione dell'art. 2909 c.c. in quanto le sentenze favorevoli ad alcuni colleghi non sono state estese anche ai ricorrenti da parte dell'Amministrazione, mentre tale pronuncia avrebbe efficacia erga omnes).
Si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo l'infondatezza del ricorso, nonché la sua genericità, non essendo dimostrata la reale partecipazione dell'istante al servizio per cui è stata chiesta l'indennità.
In data 5 Luglio 2018 sono stati depositati motivi aggiunti con i quali veniva impugnata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/2002 n. 3251 con la quale è stata revocata l'ordinanza n. 688/1986 (sulla quale si fondava l'emolumento economico richiesto dai ricorrenti). Si impugnava, inoltre, la nota del Ministero della Difesa del 17 Aprile 2008, prot. n. (...).
All'odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostiene che la giurisprudenza sul punto ha stabilito che, anche in mancanza di una diversa e specifica previsione normativa, lo speciale compenso previsto dall'ordinanza n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986 deve essere riconosciuto a tutti membri degli equipaggi di volo impiegati nella lotta agli incendi boschivi, in relazione ai turni di servizio predisposti dall'Amministrazione indipendentemente dal fatto che durante il periodo di servizio siano stati effettivamente utilizzati in attività di spegnimento di incendi in atto ed indipendentemente dal numero delle eventuali missioni di spegnimento mensili effettuate: ciò in quanto anche l'inserimento nel turno di servizio per l'eventuale intervento per lo spegnimento di un incendio in atti soddisfa la ratio istitutiva del compenso. Né può sostenersi l'intervenuta abrogazione tacita della citata ordinanza, per effetto della L. 24 febbraio 1992, n. 225, del D.L. 20 novembre 1997, n. 464, della L. 18 giugno 2002, n. 118 e dell'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2002, n. 3231, e, quindi, l'attuale insussistenza della fonte normativa del diritto azionato in prima istanza dagli interessati, per di più non cumulabile con le altre tipiche indennità militari di cui alla L. 23 marzo 1983, n. 78. La giurisprudenza amministrativa avrebbe, quindi, riconosciuto la spettanza del beneficio economico in questione.
Le censure sono prive di pregio.
Il trattamento economico previsto dall'ordinanza del Ministro n. 688/FPC/ZA del 21 Febbraio 1986, attribuito agli equipaggi di volo su aeromobili impiegati in operazioni di lotta agli incendi boschivi, è stato, infatti, abrogato già con l'articolo 21 della L. n. 225 del 1992 che così statuiva: "sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge".
Il Collegio osserva che la giurisprudenza citata dal ricorrente a sostegno della propria tesi, non è assolutamente univoca, in quanto un corposo indirizzo giurisprudenziale, puntualmente richiamato dalla difesa erariale, stabilisce, al contrario, l'impossibilità di corrispondere la richiesta indennità da parte dell'amministrazione in quanto abrogata a seguito della riforma del sistema di contrasto agli incendi introdotto sia dalla L. n. 225 del 1992, che dalla successiva ordinanza n. 3251 del 2002.
Il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni poste dalle decisioni di rigetto delle istanze.
La citata L. n. 225 del 1992, riordinando l'apparato organizzativo della Protezione civile, distribuisce in modo diverso le competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi, e abroga tutte le norme non compatibili con le disposizioni della medesima legge.
In particolare stabilisce che per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett) c, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Le calamità naturali, o connesse con l'attività dell'uomo per cui deve approntarsi un sistema emergenziale, devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo; appare chiaro che l'apparato normativo che prevede l'emissione di specifiche ordinanze dichiarativa e dello stato d'emergenza con effetti limitati nel tempo è incompatibile con il sistema previgente e, quindi, con la previsione di una indennità continuativa, come prevista dall'ordinanza n. 688 del 1986.
Tale ordinanza è stata, inoltre, espressamente revocata dalla ordinanza successiva del 2002 n. 3251, che si pone in linea con il nuovo apparato normativo dettato dalla L. n. 225 del 1992, di riordino della protezione civile.
La giurisprudenza ( Tar Calabria n. 834/2012; TAR Lecce n. 2916/20007 per tutti) ha chiarito che ha seguito della L. n. 225 del 1992 e della successiva ordinanza del 2002, trovano applicazione esclusivamente protocolli di convenzione sottoscritti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile ed il Ministero della Difesa che regolano la materia anche per quanto concerne il trattamento economico.
Ne è la riprova il fatto che nel 2008 è stata sottoscritta una convenzione che istituisce uno specifico compenso denominato "compenso forfettario di volo" , spettante esclusivamente al personale navigante pilota comandato a svolgere attività antincendio presso il Dipartimento della Protezione Civile che è distinto dal restante personale militare che, pur concorrendo al servizio con areomobili della forza armata, ha titolo esclusivamente al trattamento economico accessorio previsto per il personale militare in particolari posizioni.
In conclusione il Collegio osserva che l'ordinanza del febbraio del 1986, invocata dal ricorrente al fine di vedersi corrisposta la speciale indennità per il periodo in cui egli afferma di aver partecipato al soccorso aereo per la lotta agli incendi boschivi periodo, periodo che si deve identificare con gli anni 2005 2006 e 2007, non può trovare più applicazione, a seguito del riordino, sia normativo che amministrativo, delle indennità relative.
Giova evidenziare, inoltre, che il personale ricorrente, appartenente all'aviazione dell'Esercito Italiano, è stato chiamato, nell'ambito delle ordinarie attività di volo a partecipare alle esercitazioni ed operazioni di spegnimento degli incendi, e risulta già destinatario di indennità specifiche prevista dalle norme relative all'impiego del personale militare (indennità per equipaggi fissi ed indennità di pronto intervento ex L. n. 78 del 1983), con conseguente illegittima duplicazione di diverse indennità, ove fosse stata corrisposta anche quella richiesta in questa sede.
Da ultimo occorre evidenziare che il ricorrente si è limitato a dichiarare genericamente di aver espletato il servizio in argomento negli anni 2005, 2006 e 2007, senza fornire alcuna prova del servizio realmente effettuato, laddove comunque l'ordinanza del febbraio del 1986 stabiliva espressamente che l'indennità andava corrisposta solamente al personale che effettivamente e regolarmente avesse partecipato ai voli per lo svolgimento del servizio, non essendo sufficiente il mero inserimento nei turni di servizio.
Infine il Collegio ritiene infondati anche i motivi aggiunti con cui il ricorrente impugna l'ordinanza n.3251 del 2002, in quanto l'ordinanza appare del tutto esente dai vizi denunciati.
Essa infatti è del tutto in linea con il rinnovato assetto normativo e organizzativo introdotto dalla L. n. 225 del 1992, e la revoca della precedente ordinanza del 1986 costituisce un effetto naturale e dovuto del mutato assetto normativo.
Conclusivamente il collegio respinge il ricorso siccome infondato.
Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario
22-02-2019 18:37
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