Il documento caratteristico costituisce la sintesi di un giudizio di natura tecnica richiesto ai diretti superiori di un militare avente ad oggetto le qualità dimostrate e il rendimento fornito nel periodo di valutazione.
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., (ud. 17-04-2019) 23-04-2019, n. 359
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2012, proposto da
A.D.M., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cecere, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Marrazzo in Bologna, via Bentini 73;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
della scheda valutativa periodica per il periodo dal 04/10/2010 al 03/10/2011, n. d'ordine 53, per l'incarico ricoperto quale addetto alla Sezione ATCC dell'Ufficio Operazioni Aeree Correnti dell' AOC Nazionale del COA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Vincenzo Cecere e Silvia Bassani;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, Maresciallo 1^ classe dell'Aereonautica Militare, impugnava la scheda valutativa relativa al periodo 04/10/2010-03/10/2011 nella quale gli era stata attribuita la qualifica finale di superiore alla media mentre in precedenza aveva conseguito la qualifica di eccellente.
Nell'unico motivo di ricorso contesta l'insufficienza della motivazione, l'errata valutazione di elementi di fatto e la contraddittorietà rispetto alle precedenti valutazioni.
In sostanza, pur riconoscendo che secondo la giurisprudenza amministrativa l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione riduce notevolmente i margini di sindacabilità delle valutazioni caratteristiche, nel caso di specie il giudizio attribuito sarebbe censurabile in quanto il ricorrente ha conseguito sempre in precedenza, la qualifica di eccellente ed il decremento impugnato non appare giustificato da eventi negativi significativi riguardanti la propria attività di servizio.
Il ricorso si dilunga nell'esame di una serie di voci della scheda impugnata peggiorative rispetto a quelle di precedenti valutazioni per dettagliare la mancanza di ragioni per la diminuzione operata, oltre a richiami di giurisprudenza per sottolineare come quando si modifica in pejus una valutazione precedente l'onere motivazionale è più intenso.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso
Il ricorso è infondato.
Il documento caratteristico costituisce la sintesi di un giudizio di natura tecnica richiesto ai diretti superiori di un militare avente ad oggetto le qualità dimostrate e il rendimento fornito nel periodo di valutazione.
Colui che redige tali valutazioni non è vincolato dai giudizi espressi nei precedenti documenti ed è ovvio che laddove vi sia uno scostamento rilevante nella qualifica finale, esso debba trovare una sua giustificazione nel corpo del provvedimento.
Nel caso di specie, però, lo scostamento è minimo perché si è passati dalla qualifica apicale di "eccellente" a quella immediatamente seguente di "superiore alla media".
I documenti caratteristici sono valutazioni che debbono basarsi sul complesso dei fatti verificatisi nello specifico periodo da esaminare, ma prescindono dall'indicare i singoli avvenimenti: poiché la scheda valutativa non è un articolato rendiconto delle attività svolte nel periodo considerato.
Peraltro, esaminando le relazioni richieste sul punto al compilatore ad al primo revisore della scheda impugnata, emergono degli elementi critici sul rendimento in servizio del ricorrente che, chiamato a svolgere un nuovo compito operativo rispetto al passato, ha dimostrato incertezze e lentezze che giustificano una lieve diminuzione del giudizio finale.
L'abbassamento delle singole voci non è un elemento particolarmente significativo in sé dal momento che, secondo le istruzioni tecniche che in ambito militare vengono fornite per la redazione della documentazione caratteristica, la maggior parte delle singole voci che compongono il giudizio finale debbono corrispondere a quella prevista per il tipo di qualifica complessiva.
Il ricorso va, quindi, respinto con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio che liquida in Euro 2.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Morgantini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
29-04-2019 21:44
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