Il giudice amministrativo non può mai sostituirsi all'amministrazione nell'effettuazione di valutazioni opinabili effettuate in ambito militare, dovendo il suo operato consistere nel controllo, ab externo, dell'esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzata nel giudizio.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 29-01-2019, n. 1117
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6011 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Castiello, domiciliato in via digitale come da pubblici registri, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via G. Cerbara, 64;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri, con domicilio fisico in Roma in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della scheda valutativa n. d'ordine 30 relativa al periodo dell' 8.11.2001 al 14.4.2002 con la quale il Ten. Col.-OMISSIS-è stato giudicato "superiore alla media";
nonché
per il risarcimento dei danni subiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con ricorso, notificato il 3.6.2011 e depositato in data 8.7.2011, il ricorrente impugna la scheda valutativa n. d'ordine n.30, redatta in data 15.2.2011 in seguito alla sentenza del Tar Lazio, sez. I bis, n. 13306/2009, con la quale, relativamente al periodo 8.11.2001-14.4.2002 è stato giudicato "superiore alla media".
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto gravato e il risarcimento del danno subito.
In particolare, con ricorso proposto dinanzi a questo T.A.R., iscritto al numero di ruolo n. 4401/2003, il ricorrente impugnava la scheda valutativa relativa al periodo dall'8.11.2001 al 14.4.2002, nell'ambito della quale il 1^ Revisore (Comandante della regione Carabinieri Lombardia) qualificava il ricorrente "superiore alla media", non concordando con il giudizio di "eccellente" espresso dal Compilatore (Comandante Provinciale di Lodi) e il provvedimento di rigetto del relativo ricorso gerarchico.
Con la sentenza n. 13306/2009, depositata in data 23 dicembre 2009, il Collegio accoglieva il ricorso proposto dal Tenente Colonnello-OMISSIS-avverso la scheda valutativa, per difetto di motivazione.
In esecuzione alla suddetta sentenza, l'Amministrazione ha annullato, con determinazione dirigenziale del 10.06.10, la scheda valutativa impugnata, e ha disposto la compilazione di un nuovo documento caratteristico.
In sede di redazione della una nuova scheda valutativa del 15.2.2011, l'Amministrazione ha ugualmente attribuito talla parte ricorrente la qualifica di "superiore alla media". In particolare, analogamente a quanto avvenuto in precedenza, il compilatore ha attribuito al ricorrente la qualifica di "eccellente" mentre il revisore quella di "superiore alla media", adottando tuttavia, stavolta, una diversa e più ampia motivazione.
Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato quest'ultima valutazione chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi di ricorso:
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente rileva la violazione dell'art. 688 del D.P.R. n. 90 del 2010, recante le disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, evidenziando l'arbitrarietà e illegittimità della valutazione del revisore che, ai sensi del disposto summenzionato, dovrebbe ispirarsi ai criteri di equità ed imparzialità e manifestarsi in un giudizio obiettivo sul rendimento e sui servizi forniti dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti. Pertanto parte ricorrente lamenta la violazione dei principi di imparzialità ed equità cui all'art. 1 della L. n. 241 del 1990 e richiama i principi generali dell'ordinamento comunitario, tra i quali si colloca il principio di legittimo affidamento. Deduce l'omessa motivazione da parte del revisore della discordanza rispetto alla valutazione ben più favorevole del compilatore rileva sotto il profilo dell'eccesso di potere e della violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990.
2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 689 del D.P.R. n. 90 del 2010 nonché il difetto di motivazione e la violazione del principio di trasparenza ai sensi degli artt. 1, co.1 e 3 L. n. 241 del 1990 in virtù del fatto che i documenti caratteristici, essendo atti discrezionali potenzialmente lesivi della sfera giuridica dei destinatari, richiedono una chiara e puntuale motivazione, che, nel caso di specie non sarebbe ravvisabile. A parere del ricorrente non sono individuabili sufficienti giustificazioni dell'abbassamento del giudizio del ricorrente né fatti o accadimenti che possano dimostrare una riduzione delle capacità di valutazione e risoluzione dei problemi dello stesso tali da giustificare una reformatio in pejus della prima valutazione operata dal revisore. Peraltro parte ricorrente evidenzia la violazione dell'art. 21 septies L. n. 241 del 1990 in relazione alla violazione o elusione del giudicato annullatorio derivante dalla diretta difformità tra la seconda valutazione del revisore e la statuizione contenuta nella sentenza del Tar Lazio n. 13306/2009.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, resistendo al ricorso formulando argomentazioni difensive.
All'udienza pubblica dell'11 gennaio 2019 il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione
1) Il ricorso si palesa infondato.
Al riguardo sono prive di pregio sia le censure di nullità inerenti alla violazione del giudicato del disposto della sentenza di questo T.A.R. n. 13306/2009, sia le censure di illegittimità formulate avverso scheda valutativa gravato sotto diversi profili, tra cui la violazione della normativa vigente, l'arbitrarietà e la carenza di motivazione.
2) In primo luogo il Collegio rileva come non vi sia alcuna violazione del giudicato della sentenza di questa sezione n. 13306/2009. Quest'ultima ha annullato la scheda di valutazione precedentemente adottata sostanzialmente per difetto di motivazione, indicando come tali giudizi valutativi, per quanto ampiamente discrezionali, richiedano comunque un corredo motivazionale, non sottraendosi al principio generale della necessità di motivazione del provvedimento amministrativo. L'unico vincolo conformativo di giudicato nascente dalla predetta decisione era quello di riesercitare il potere valutativo motivando il nuovo giudizio.
In tal senso l'adozione della nuova scheda valutativa impugnata in questa sede non viola il giudicato in questione, in quanto la valutazione espressa dal revisore, pur essendo conforme nel risultato finale a quella precedente nell'attribuire la qualifica di "superiore alla media", risulta indubbiamente motivata; pertanto, la questione di invalidità del nuovo provvedimento non può porsi sul piano della nullità ex art. 21 septies L. n. 241 del 1990 per violazione del giudicato, bensì eventualmente sul profilo della legittimità dell'atto di seguito affrontato.
3) Anche le censure di illegittimità formulate risultano infondate.
In conformità alla assolutamente prevalente giurisprudenza amministrativa e come indicato anche nella stessa nella sentenza del T.A.R. Lazio Roma sez. I bis n. 13306/2009, che ha annullato la scheda valutativa del 15.02.2011, i giudizi di valutazione dei militari sono espressione di discrezionalità tecnica di cui sono depositari gli organi dell'Autorità militare, con la conseguenza che le relative valutazioni dovranno comportare un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita del militare dimostrate in concreto ed in relazione a un determinato periodo di tempo, con la conseguenza che possono essere oggetto del sindacato da parte del giudice amministrativo esclusivamente qualora risultano affette da palesi illegittimità ictu oculi rilevabili, come la manifesta illogicità o il travisamento dei fatti.
Inoltre, la censurabilità della discrezionalità tecnica può mai spingersi sino alla sostituzione del giudice all'amministrazione nell'effettuazione di valutazioni opinabili, ma deve consistere nel controllo, ab externo, dell'esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzata nel giudizio (Cons. Stato Sez. VI, 27.2.2006, N.829; Tar Lazio, Sez. II, 18.4.2017, n. 4682).
Il potere di valutazione tecnica è, pertanto, sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero per errore di fatto conclamato. Non può, infatti, essere richiesto al giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione dotata di tutte le competenze specialistiche nel settore di riferimento.
Diversamente opinando, verrebbe ad essere offuscata la nettezza del confine tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale e, di conseguenza, il giudice, la cui competenza non può essere sovrapposta a quella dell'organo tecnico, si troverebbe sistematicamente ad incidere sul potere di valutazione riservato all'Amministrazione.
Nello specifico le schede valutative e gli altri documenti periodici dovendo illustrare eventi della carriera con riferimento alla personalità del militare ad alle sue qualità morali, culturali e professionali, costituiscono documenti connotati da un'ampia discrezionalità tecnica, espressione di una tipica valutazione di merito riservata alla P.A., rispetto ai quali il giudice amministrativo deve limitarsi a riscontrare l'eventuale sussistenza dell'eccesso di potere, inteso sia nelle sue figure tradizionali sintomatiche, sia nelle forme più evolute del sindacato di ragionevolezza e proporzionalità (TAR Lazio Roma, Sez. I bis, 24 novembre 2018, n. 11390).
Quanto alla motivazione, sempre secondo giurisprudenza, in queste ipotesi non è necessario un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma è sufficiente un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (T.A.R., Campania-Napoli, Sez. VI, 11.07.2017, n. 3722; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, 26 marzo 2014, n. 3341; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 10.07.2012, n. 6229).
Nel caso in esame, in particolare, non si ravvisa alcuno dei sintomi di illogicità manifesta o carenza di motivazione.
Al riguardo, la disciplina da applicare al caso di specie è dettata dall'art. 6 D.P.R. n. 1431 del 1965; art. 3 L. n. 241 del 1990 e D.M. n. 603 del 1993, che impone, in sede di redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, al superiore che revisiona il documento caratteristico di motivare l'eventuale proprio dissenso dal giudizio dell'autorità inferiore.
Orbene, mentre tale motivazione non sussisteva nella prima valutazione poi annullata con la sentenza più volte richiamata, la successiva scheda valutativa, formulata in ottemperanza della suddetta sentenza, pur confermando il giudizio di "superiore alla media" risulta essere ragionevolmente motivata.
Nello specifico, il revisore, basandosi sugli elementi cognitivi sono stati acquisiti in via diretta quale superiore gerarchico, ha motivato in modo specifico le ragioni della sua discordanza con la valutazione di "eccellete" espressa dal compilatore, indicando le voci analitiche che hanno comportato il giudizio di livello inferiore attribuito dal revisore. In particolare, la valutazione espressa dal compilatore è stata ridotta da "buon senso spiccato" a "molto", in quanto non è stato riscontrato un miglioramento nelle capacità di valutare le situazioni e di orientarsi sui problemi; così come si è passato da "preparazione tecnico professionale approfondita e vasta" a "superiore alla media", in quanto è stato ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato il possesso di nozioni e cognizioni di massimo livello.
Pertanto il revisore ha congruamente motivato, per quanto richiesto dalla fattispecie in questione, la sua valutazione discorde rispetto a quella espressa dal compilatore, ritenendo che l'ufficiale abbia operato una azione di comando accorta e incisiva, che ha portato a risultati apprezzabili in tutti i settori del servizio, ma non ancora del massimo livello. Né può dirsi che tale valutazione appaia evidentemente illogica o arbitraria e, anzi, il provvedimento impugnato appare redatto secondo un iter logico coerente, con sufficiente valutazione delle più significative qualità culturali, intellettuali e professionali che devono contraddistinguere la figura di un Ufficiale dell'Arma e con specifico riferimento, altresì, a circostanze oggettive e soggettive che hanno indotto il revisore a valutare il militare in tal modo. Ciò anche tenendo conto che il ricorrente ha comunque riportato una valutazione positiva di "superiore alla media" e si duole per la mancata attribuzione della qualifica di "eccellente", riservata solo a chi emerge per qualità e rendimento eccezionali.
La domanda di annullamento non può pertanto essere accolta e, conseguentemente, deve essere rigettata anche la domanda risarcitoria che, in ogni caso, risulta formulata in modo generico e sfornita della benchè minima prova dell'an dell'esistenza di un danno e priva di qualsivoglia elemento di valutazione del quantum.
4) Per i motivi indicati il ricorso deve essere rigettato.
Stante le specifiche circostanze inerente al ricorso, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
16-02-2019 20:18
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