Il provvedimento con cui è disposto il trasferimento di un militare per ragioni di incompatibilità ambientale consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che può sconsigliarne la permanenza in una determinata sede, vieppiù considerando l'attività particolarmente delicata affidata ai militari dell'Arma dei Carabinieri, la cui condotta deve essere scevra da dubbi ed equivoci di sorta.
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., (ud. 22-05-2019) 02-09-2019, n. 1540
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Guglielmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Legione Carabinieri Calabria in persona del Comandante pro tempore non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. N. (...) 2- Imp. T. del 01.12.2016 del Comando Legione Carabinieri "Calabria" - Ufficio Personale con il quale si disponeva il servizio provvisorio con decorrenza immediata del -OMISSIS-;
-nonché del provvedimento prot. N. (...) della Legione Carabinieri Calabria- Compagnia di -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Nonché di accertare e dichiarare che il comportamento del Ministero della Difesa- Legioni Carabinieri Calabria - ha leso il diritto alla salute nelle forme del mobbing con conseguente risarcimento del danno in equitativa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 13.3.2017:
-per l'annullamento del trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale dalla Stazione di -OMISSIS-(-OMISSIS-) quale comandante alla Compagnia di -OMISSIS-(RC) quale addetto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il dott. P.S. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 26 gennaio 2017, il maresciallo -OMISSIS- ha adito questo T.A.R. per ottenere l'annullamento della Det. del 1 dicembre 2016, n. 51/178-2-Imp.-T, con la quale il Comando Legione Carabinieri Calabria ne ha ordinato il servizio provvisorio (dalla Stazione di -OMISSIS-) alla Stazione di -OMISSIS-.
Successivamente ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento avente ad oggetto il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale dalla Stazione di -OMISSIS-(-OMISSIS-) quale comandante alla Compagnia di -OMISSIS-(RC) quale addetto.
2. A supporto del gravame ha dedotto carenze motivazionali dell'atto, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e violazione del principio di proporzionalità, violazione dell'art. 32 della Costituzione per mobbing.
3. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure ivi sollevate.
4. All'udienza del 22 maggio 2019 la causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è complessivamente infondato.
6. Il provvedimento con cui è disposto il trasferimento di un militare per ragioni di incompatibilità ambientale consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che può sconsigliarne la permanenza in una determinata sede, vieppiù considerando l'attività particolarmente delicata affidata ai militari dell'Arma dei Carabinieri, la cui condotta deve essere scevra da dubbi ed equivoci di sorta.
Detti provvedimenti di trasferimento d'autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione, né di particolari garanzie di partecipazione preventiva (ex plurimis: Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 103; Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8018; Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2010 n. 8022).
7. Nel caso di specie il provvedimento è immune da profili di travisamento dei fatti o di manifesta arbitrarietà o illogicità, essendo viceversa fondato su una ragionevole valutazione di inopportunità della permanenza in servizio nella sede di -OMISSIS-del ricorrente, non solo per le mancanze amministrative e comportamentali allo stesso imputabili (nelle diverse occasioni in cui si è rilevato come l'interessato conducesse abitualmente un'autovettura sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria, priva di valida revisione e di proprietà di soggetto coniugato con un terzo gravemente controindicato ex artt. 193, co.2 ed 80, co.14 C.d. S.), ma anche a causa dell'iniziativa giudiziaria militare intrapresa nei suoi confronti, le quali hanno determinato una lesione dei rapporti intercorrenti con il superiore diretto (Comandante della Compagnia di -OMISSIS-) e ricadute negative sull'immagine dell'Arma, a causa della gravità e notorietà che la vicenda ha assunto a livello locale.
7.1. Del resto, sul piano meramente fattuale, al di là del ricorso promosso dall'interessato innanzi al G.d.P. di -OMISSIS-, non è contestata la violazione circa la mancata esibizione della targa e il possesso della relativa autorizzazione, sanzionata dall'art. 100, co. 13 del C.d.s. per espressa previsione dell'art. 2 co. 5 del D.P.R. n. 474 del 2001.
7.2. Neppure è condivisibile il rilievo del carattere vessatorio dell'atto impugnato, attesa l'oggettiva gravità dei fatti posti a fondamento del trasferimento.
8. Appare dunque legittimo il provvedimento adottato dall'Amministrazione, finalizzato a rimuovere una situazione pregiudizievole per il prestigio dell'Arma.
Com'è noto, le esigenze di servizio sottostanti al trasferimento di un militare non devono necessariamente essere riconducibili a problematiche di organico o a impegni di natura tecnico-operativa, ma possono essere individuate anche in tutti quei motivi di opportunità che si rivelino oggettivamente in grado di compromettere l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati alla struttura delle Forze Armate. In particolare, fra i trasferimenti dei militari disposti d'autorità e/o per esigenze di servizio rientrano, oltre a quelli rispondenti a finalità strettamente organizzative, anche i trasferimenti che trovano fondamento in motivi di opportunità in senso più ampio, ivi comprese quelle situazioni che, possono dar luogo al trasferimento per incompatibilità ambientale (ex multis: Cons. Stato, Sez. IV 9.3.2004 n. 1013)
Si aggiunga, a fortiori, che l'istituto non ha finalità sanzionatorie, prescinde da ogni responsabilità soggettiva dell'interessato e può essere assunto, anche nei confronti del militare il cui stato di servizio risulti del tutto positivo o, comunque, non abbia mai dato adito a rilievi di sorta e senza che rilevino in senso contrario o che siano da ostacolo il grado e/o l'anzianità di servizio.
Da ultimo, nel caso di specie, non si versa in ipotesi di demansionamento o dequalificazione poiché, da un lato, non appare sussistere alcun disegno persecutorio nei confronti del ricorrente, il cui trasferimento è supportato, come detto, da adeguata motivazione a fronte dei fatti occorsi e, dall'altro, l'incarico in cui è stato assegnato il ricorrente rientra in astratto tra quelli previsti per lo specifico profilo di impiego.
9. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesca Goggiamani, Referendario
Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore
05-09-2019 21:00
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