Il sistema di promozione per gli Ufficiali delle Forze Armate non è fondato su una regola di comparazione tra gli stessi ma è caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti, ex artt. 1057 e 1058 del D.Lgs. n. 66/2010.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 24-04-2019, n. 5216
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4700 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
U.S., rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Modena, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Modena - Schwarzenberg in Roma, via Monte delle Gioie, 24;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
D.R., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di C. per l'anno 2014, il cui esisto è stato portato a conoscenza dell'Ufficiale ricorrente con comunicazione prot. n. (...) del 20 ottobre 2014 del Ministero della Difesa - DGPM - II Reparto - 4^ Divisione, notificata in data 27 gennaio 2015;
di ogni altro atto o provvedimento della P.A. comunque antecedente, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 25 marzo 2015 e depositato il successivo 13 aprile, l'odierno esponente impugnava l'esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di C. per l'anno 2014 di cui al prot. n. (...) del 20 ottobre 2014, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente rappresenta di essere stato giudicato idoneo all'avanzamento al grado superiore, ma, in virtù del punteggio attribuitogli (28,94) e del posto conseguito nella graduatoria di merito (62), di non risultare iscritto nel quadro di avanzamento.
L'odierno esponente sintetizza la sua carriera elencando gli studi compiuti, i corsi frequentati, le onorificenze ricevute e gli incarichi ricoperti. Ritenendo che il proprio curriculum vitae presenti maggiori titoli e qualifiche rispetto a quelli del collega assunto a riferimento, lamenta l'attribuzione di un punteggio inadeguato e contraddittorio rispetto ai suoi precedenti di carriera.
1.2 Questo l'articolato motivo di illegittimità dedotto:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1031, 1032, 1050, 1053, 1057, 1058, 1064, 1066, 1067, 1070, 1071, 1093, 1096, 1228, 1228, 1230 e 1232 del D.Lgs. n. 66 del 2010, come integrati dagli artt. 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 e 710 del D.P.R. n. 90 del 2010. Eccesso di potere per sviamento, cattivo esercizio della funzione valutativa, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento delle risultanze documentali, erronea valutazione dei presupposti.
L'odierno esponente denuncia l'assoluta illogicità del punteggio attribuitogli e l'incongruenza tra lo stesso e le sue qualità morali, militari e professionali, evidenziando una rilevante illogicità nell'operato dell'Amministrazione, la quale avrebbe adottato un metro di giudizio restrittivo nei suoi confronti. Il ricorrente vanterebbe una preparazione tecnico-professionale più ampia e variegata del collega R., non limitata alla frequenza di soli corsi di aggiornamento nel campo medico ma ampliata dal conseguimento di due Master e dalla frequenza di corsi in materia Logistica a livello NATO; inoltre, avrebbe svolto missioni internazionali con incarichi del massimo rilievo, non limitate al K. e A. come il collega R., ma estese all'Albania, all'Iraq, al Ciad ed alla Repubblica Centrafricana.
3. Con ordinanza presidenziale n. 7863 del 23 giugno 2015, con, la Sezione ordinava incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione resistente.
4. In data 25 maggio 2015 si costituiva formalmente in giudizio l'intimata Amministrazione, adempiendo all'ordinanza presidenziale in data 20 novembre 2015.
5. Nel corso del giudizio, in data 3 febbraio 2016, il ricorrente presentava motivi aggiunti al ricorso,
riproponendo i motivi di censura formulati nel ricorso introduttivo, diretti a contestare la violazione di legge ed eccesso di potere in senso relativo, sotto l'assorbente profilo della disparità di metro di giudizio.
5.1 Il ricorrente premette l'irregolarità e l'incompletezza della sua documentazione caratteristica relativa alla mancata trascrizione di alcuni titoli ed all'errata indicazione di alcuni incarichi espletati. In particolare, non risulterebbe trascritto il conseguimento del Master Universitario di II livello in "Geopolitica e sicurezza globale", oltre gli incarichi quale docente e coordinatore scientifico di convegno o di Professore a contratto: a detta del ricorrente, ciò avrebbe indotto la Commissione ad attribuire, per le doti intellettuali e culturali, un punto di merito inferiore per 99 centesimi al ricorrente rispetto al R.. Inoltre, sussisterebbe un secondo profilo di irregolarità della documentazione attinente alla errata indicazione dell'incarico assolto nel periodo 2005-2009, che non sarebbe quello di semplice Assistente del Servizio Day Hospital ma di Responsabile della Sezione Medicina Preventiva del Servizio Day Hospital: a detta del ricorrente, tale inesattezza avrebbe influito sulla valutazione per le qualità professionali e per l'attitudine a ricoprire incarichi del grado.
5.2 Dalle risultanze documentali, emergerebbe l'assoluta illogicità del punteggio attribuito al ricorrente e l'adozione di un metro di giudizio ben più restrittivo nei suoi confronti, che avrebbe determinato l'esito illegittimamente pregiudizievole della procedura selettiva.
In termini di valutazioni caratteristiche, il ricorrente rileva di aver ottenuto (schede valutative n. 61 e 63) il "vivissimo compiacimento" ed il "vivissimo ed incondizionato compiacimento", a fronte del "vivissimo apprezzamento" o dell'assoluta mancanza di formule elogiative per il R. (schede valutative n. 48 e 50).
Quanto alle capacità intellettuali complessive, definite "apprezzabili" per il ricorrente ed "assolutamente superlative" per il R., a parità di titolo di studio, il ricorrente vanterebbe una specializzazione che gli avrebbe consentito l'impiego in ambito clinico sia in Patria che in missioni internazionali, impiego che, unitamente al conseguimento di due Master di II livello (a fronte di nessuno del collega), alla frequenza di un numero di corsi di aggiornamento superiore ed alla conoscenza di una lingua straniera, avrebbero consentito l'impiego del ricorrente in incarichi più variegati.
Con riferimento alle onorificenze, il ricorrente rileva di aver conseguito un numero superiore di encomi ed elogi, non limitati all'assolvimento di un unico incarico e circoscritti ad un arco temporale limitato, come avvenuto per il R., ma tali da caratterizzare dieci anni di carriera e riferibili all'assolvimento di sei diversi incarichi.
Infine, il S. avrebbe ricoperto l'incarico di (...); il R., invece, avrebbe continuato a svolgere quello di Dirigente del Servizio Sanitario dei Servizi Generali che non comporterebbe alcuna responsabilità.
6. In data 28 febbraio 2019, parte ricorrente depositava memoria, ribadendo quanto già esposto ed insistendo per la fondatezza del ricorso.
7. In data 7 marzo 2019, l'Amministrazione depositava memoria, rilevando elementi di minor favore a carico del S. che avrebbero determinato, anche rispetto al curriculum del controinteressato, l'attribuzione di un punteggio e di una posizione in graduatoria non utile ai fini dell'avanzamento.
7.1 Con riguardo alla documentazione caratteristica del ricorrente, l'Amministrazione rileva la presenza di numerose voci non apicali nel grado (R.I. n. 36, 37, 38, 39 e 42). Parimenti, risultati non apicali emergerebbero con riguardo ai corsi frequentati, avendo il ricorrente conseguito la posizione n. 47 su 50 al Corso applicativo per Tenenti medici e chimici-farmacisti in s.p.e., n. 137 su 230 al Corso di Stato Maggiore. Il R., invece, avrebbe conseguito la posizione n. 3 su 25 al Corso applicativo per Tenenti medici e chimici-farmacisti in s.p.e., n. 105 su 204 al Corso di Stato Maggiore e, infine, n. 1 su 43 al Nato Logistic Course.
Quanto alle summenzionate Medaglia Nato e Croce Commemorativa ottenute dal ricorrente, l'odierna intimata rileva che si tratterebbe di riconoscimenti concessi a titolo commemorativo e non per una specifica azione di merito personale; inoltre, mentre il R. avrebbe ottenuto due encomi semplici e tre elogi, il S. avrebbe un solo encomio semplice e tre elogi. Le considerazioni svolte troverebbero ulteriore conforto nella circostanza che il controinteressato, anche negli anni precedenti, avrebbe presentato una preminenza rispetto al ricorrente, classificandosi 35 nel 2012 e 20 nel 2013, mentre il S. 81 nel 2012 e 63 nel 2013.
7.2 Con riguardo alle irregolarità e le inesattezze, l'Amministrazione evidenzia che il Master in "Geopolitica e sicurezza globale" risulterebbe regolarmente trascritto nell'anno 2013 (specchio V - variazione n. 74) e, pertanto, sarebbe stato tenuto in considerazione dalla Commissione in sede di valutazione; circa la qualifica di coordinatore scientifico nel convegno "nuove frontiere della prevenzione" e la docenza nei corsi di formazione per "aspiranti volontari ospedalieri" presso l'A.R.V.A.S., la Direzione Generale per il Personale Militare non avrebbe autorizzato la trascrizione dei suddetti titoli nel libretto matricolare ed il mancato accoglimento delle istanze di trascrizione non sarebbe stato contestato dal S.; quanto all'incarico di Responsabile della Sezione Medicina Preventiva del Servizio Day Hospital in luogo di quello riportato (erroneamente, a parere del ricorrente) nello stato di servizio di Assistente del Servizio Day Hospital, rileva che, durante il periodo 2005-2009, l'incarico di "responsabile" non sarebbe stato contemplato nelle tabelle organiche del Policlinico e, pertanto, sarebbe il frutto di un mero atto organizzativo interno. Ancora, circa l'affermazione del ricorrente relativa all'espletamento dell'incarico di Vice Direttore del ROLE 2 nell'operazione "A.B.", l'intimata osserva che - con lettera n. M_D GMIL0 V 12 SGR 0320300 in data 6 luglio 2010 - la Direzione Generale avrebbe rigettato l'istanza di trascrizione e, pertanto, il suddetto incarico non figurerebbe tra quelli disimpegnati; infine, per quanto concerne la doglianza relativa all'espletamento di un incarico previsto per il grado superiore nel periodo 31 dicembre 2012 - 22 settembre 2013 (S.V. n. 63), il ricorrente non avrebbe assolto l'incarico di "Capo Dipartimento Day Hospital" in maniera esclusiva, ma contemporaneamente a quello di" Capo Servizio Day Hospital".
4. Alla pubblica udienza del 5 aprile 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Il gravame è infondato e deve essere respinto.
2. Preliminarmente il Collegio dà atto della tardività della memoria depositata da parte dell'Amministrazione in data 7 marzo 2019. Di tale memoria, quindi, il Collegio non terrà conto ai fini del decidere.
3. Prima di pervenire alla disamina delle singole censure mosse dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene utile considerare che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell'avanzamento costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo.
3.1 Come si trae dalla disciplina che regolamenta la materia e come più volte affermato in giurisprudenza, il sistema di promozione per gli Ufficiali delle Forze Armate è a scelta: dunque, esso è caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti e non dalla comparazione tra loro, ai sensi degli artt. 1057 e 1058 D.Lgs. n. 66 del 2010. Pertanto l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli, e non dall'esame comparativo dei singoli Ufficiali (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, IV Sez., 23 ottobre 2017, n. 4860).
3.2 È il caso di rilevare che le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica ed hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare. Pertanto il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è assai limitato, non potendo quest'ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile.
3.3 Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l'ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento per gli Ufficiali, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860). Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134). Pertanto il giudice non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall'Amministrazione, ma deve solo accertare se questi, nel loro insieme, siano palesemente incoerenti, ossia non omogenei, nei confronti dei diversi candidati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505; TAR Lazio, Sez. I, 9 aprile 1997, n. 555). Specificamente, il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione dei fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall'adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest'ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (TAR Lazio, Sez. I bis, 28 maggio 2018, n. 59412; 8 febbraio 2017, n. 2143; 19 febbraio 2016, n. 2207; 21 maggio 2014, n. 5353; 10 marzo 2014, n. 2746). Dunque, l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile, non ha specifica autonomia e, pertanto, l'incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) deve emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza.
In definitiva, il vizio di eccesso di potere in senso relativo non può essere ravvisato se la sua individuazione comporta la sostituzione valutativa del giudice con quella espressa dalla Commissione sulle singole qualità, né è consentito al giudice la estrapolazione di singoli giudizi, tralasciando la visione globale di ciascuna posizione.
3.4 Richiamati questi principi di carattere generale, che costituiscono la delimitazione dell'ambito entro cui può esercitarsi il sindacato giurisdizionale, deve procedersi all'esame delle doglianze in concreto del ricorrente, per verificare se nel caso si specie sia ipotizzabile un eccesso di potere in senso relativo.
4. L'odierno esponente, con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, premette l'incompletezza e l'irregolarità della sua documentazione caratteristica (con riferimento alla mancata trascrizione di alcuni titoli ed all'errata indicazione di alcuni incarichi espletati) e lamenta una disparità di trattamento da parte della Commissione Superiore di avanzamento, la quale avrebbe utilizzato un metro di giudizio eccessivamente restrittivo nei suoi confronti ed ingiustificatamente concessivo nei confronti del controinteressato.
4.1 Le censure non sono condivisibili.
4.2 Quanto alla mancata trascrizione (nello specchio V dello stato di servizio del ricorrente) del Master Universitario di II livello in "Geopolitica e sicurezza globale", il Collegio rileva che esso risulta regolarmente trascritto nell'anno 2013 (variazione n. 74) e, pertanto, è stato tenuto correttamente in considerazione dalla Commissione ai fini dell'avanzamento impugnato.
In riferimento agli incarichi di coordinatore scientifico nel convegno "nuove frontiere della prevenzione" e di docenza nei corsi di formazione per "aspiranti volontari ospedalieri" presso l'A.R.V.A.S., il Collegio ne rileva, invece, la mancata trascrizione.
Tuttavia, la censura tesa a contestare la suddetta irregolarità si appalesa preclusa al ricorrente, atteso che il mancato accoglimento delle istanze di trascrizione non è mai stato contestato da parte dell'interessato il quale, in occasione della formazione del quadro di avanzamento, ha firmato la dichiarazione di completezza della propria documentazione personale, senza sollevare tempestive obiezioni dinanzi ai competenti organi, affermando di aver preso visione del proprio libretto personale e di non dover segnalare errate trascrizioni. È all'evidenza, dunque, come il ricorrente soltanto ora, in occasione del ricorso proposto contro la mancata promozione al grado superiore, a distanza cioè di molti anni, ne abbia contestato la mancata valutazione (Consiglio di Stato, 26 febbraio 2019, n. 5), determinando una forma di acquiescenza che rende incontestabile il contenuto della sua documentazione personale, la quale non può essere censurata in sede di impugnativa del giudizio di avanzamento. Parimenti, con riguardo alla errata indicazione dell'incarico assolto nel periodo 2005-2009, il Collegio ribadisce la mancata e tempestiva contestazione da parte del ricorrente.
4.3 Con riferimento alle qualità personali (fisiche, morali e di carattere), va osservato che gli elementi addotti dalla parte ricorrente non sono sufficienti a dimostrare l'adozione di un metro di valutativo più concessivo nei confronti del controinteressato e più severo nei suoi confronti. Il ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe perpetrato una disparità di trattamento valutativo e non avrebbe tenuto in conto la prevalenza per il maggior numero di encomi ed elogi ricevuti.
Al riguardo è utile ribadire che la valutazione delle qualità in parola scaturisce dalla valutazione complessiva, sintetica e di impatto dell'intero complesso di elementi indicati dall'art. 704 D.P.R. n. 90 del 2010 (TAR Lazio, Sez. I bis, 1 marzo 2017, n. 3009), che prevede "le qualità morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati con normativa disciplinare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni". Per sua natura, tale giudizio risulta difficilmente sindacabile in sede di legittimità, sicché il giudice amministrativo si deve limitare a verificare che la Commissione abbia tenuto conto degli elementi da valutare per stabilire le qualità morali e personali degli scrutinandi e che questi siano effettivamente desunti dalle risultanze dei libretti personali (TAR Lazio, Sez. I bis, 28 maggio 2018, n. 5942; 18 luglio 2016, n. 8230; 7 settembre 2015, n. 11084; 20 gennaio 2015, n. 962).
4.3.1 Nel caso di specie, il Collegio osserva che, ai fini della valutazione delle qualità personali, non rileva il mero dato quantitativo delle ricompense ricevute dal S. rispetto al R.: sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, ai fini del giudizio di avanzamento, alcun valore significativo può essere attribuito ai riconoscimenti meramente commemorativi della partecipazione a missioni internazionali o conferiti per attività meritorie (TAR Lazio, Sez. I bis, 18 giugno 2016, n. 7044; n. 9798 del 2012). Pertanto, le Croci Commemorative e la Medaglia NATO concesse al S. non sono indicative della sua superiorità rispetto al R., in quanto esse risultano essere state concesse, non per una specifica azione di merito personale, ma a titolo celebrativo, ossia in forza della mera partecipazione dell'Ufficiale a determinate missioni.
4.3.2 Quanto al numero di encomi ed elogi, il Collegio ribadisce che ciò che conta non è il mero dato quantitativo: nel caso di specie, se è vero che il ricorrente prevale sul controinteressato per il numero di elogi (cinque, a fronte dei tre concessi al R.), è vero pure che tali elementi non sono di per sé soli sufficienti a determinare la sua preminenza sul controinteressato, dato che tali titoli non hanno un valore decisivo, come ricordato ripetutamente dalla giurisprudenza in materia. In ogni caso, il valore delle diverse onorificenze è stabilito dalla normativa in materia - art. 77 del D.P.R. n. 545 del 1986 (riprodotto ora dall'art. 1462 del C.O.M.) - che attribuisce, un maggior rilievo all'encomio rispetto all'elogio: nel caso di specie, la prevalenza spetta al controinteressato che vanta un maggior numero di encomi (due) a fronte di uno del ricorrente.
4.4 Con riguardo alle capacità professionali - definite "ottime" per il S., "magistrali" per il R. - l'odierno esponente deduce un vizio di eccesso di potere: il maggior numero di incarichi e missioni internazionali rispetto al controinteressato evidenziano una deteriore considerazione operata dalla Commissione nei suo confronti. In particolare, il ricorrente ritiene di aver assolto incarichi più differenziati e di maggior rilievo. Tuttavia le circostanze evidenziate dal ricorrente non sono sufficienti a sorreggere le censure dedotte.
Al riguardo, l'art. 705 D.Lgs. n. 90 del 2010 prevede che: "La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilità ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni".
4.4.1 Il Collegio rileva come, nel caso di specie, non emerga un'ingiustificata supervalutazione del controinteressato e, di contro, una sottovalutazione del ricorrente: il controinteressato, oltre alla rilevata prevalenza per quanto riguarda gli encomi, ha sempre conseguito, nel corso della carriera, valutazioni apicali. Si tratta di elementi che non sono suscettibili di essere compensati e, pertanto, non possono essere invocati altri elementi per compensare lo sbilanciamento relativo all'attribuzione della qualifica finale apicale, che è l'unica ad avere rilevanza giuridica vera e propria, come già chiarito dalla giurisprudenza in materia (TAR Lazio, Sez. I bis n. 2207 del 2016).
Dunque, il solo fatto di essere stato impiegato in incarichi di maggior rilievo e più differenziati non costituirebbe un elemento di giudizio di per sé solo sufficiente a sancire la prevalenza sui pari grado, dato che l'importanza degli incarichi è solo uno dei parametri di valutazione.
In definitiva, la valutazione espressa dalla Commissione non risulta viziata da illogicità: la differenza di punteggio tra i due interessati è giustificata e, pertanto, le circostanze evidenziate dall'odierno esponente non sono sufficienti a sorreggere le censure dedotte.
4.4.2 In merito all'importanza degli incarichi, si rileva che il giudice amministrativo non è in grado di conoscere la complessa realtà organizzativa ed operativa dell'ambiente militare e, quindi, non è in grado di rilevare la palese abnormità dell'apprezzamento dell'importanza di un incarico rispetto ad un altro, se non in quei rari casi in cui si riesca a dimostrare che all'incarico in questione sia stato attribuito dalla Commissione un valore talmente sproporzionato in eccesso o in difetto da essere riconoscibile da chiunque (TAR Lazio, I bis, 10 marzo 2014, n. 2746). Oltretutto va considerato che il livello degli incarichi non assume un peso determinante nella valutazione della capacità professionali , dato che, come previsto dalla normativa in materia, non rileva il dato "astratto" del grado e dell'importanza delle funzioni svolte "in sé considerate", bensì il dato "concreto" del "valore" dei risultati conseguiti e delle capacità "effettivamente dimostrate" nello svolgimento dell'incarico e delle "attitudini professionali" in questo manifestate, che devono essere "sempre accertate in concreto". Trattandosi di Ufficiali di altissimo profilo, sussistono sfumature di minimo rilievo, ma capaci di riverberarsi in quella minima differenza di punteggio che ha determinato la promozione dell'uno anziché dell'altro. Nel caso di specie, va osservato che il solo fatto di essere stato impiegato in incarichi di maggior rilievo non costituisce un elemento di giudizio di per sé solo sufficiente a sancire la prevalenza sui pari grado, dato che l'importanza degli incarichi è solo uno dei parametri di valutazione.
4.5 Per la voce attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore, l'art. 708 D.Lgs. n. 90 del 2010 in merito prevede: "La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego".
Va ribadito, anche sotto questo profilo, che la valutazione dell'importanza degli incarichi costituisce un'indagine di merito, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il quale non è in grado di verificare la correttezza delle valutazioni operate dalle Commissioni, alle quali la normativa attribuisce un'ampia discrezionalità. La valutazione delle funzioni svolte presuppone una conoscenza della materia militare che il Collegio non possiede sicché non è in grado di verificare l'affermazione del ricorrente di aver svolto incarichi di particolare rilievo (Cons. Stato, Sez. IV 11 febbraio 2011, n. 926). Si tratta, dunque, di un giudizio prognostico, che ha ad oggetto non un mero accertamento dei fatti nella loro sussistenza attuale bensì la formulazione delle ipotesi sul futuro rendimento dell'interessato in posizioni di maggiore responsabilità, che, per la sua stessa natura, costituisce un apprezzamento riservato alla competente Commissione Superiore di Avanzamento e, quindi, non è suscettibile di sindacato in questa sede di giudizio di legittimità (TAR Lazio, Sez. I bis, 19 marzo 2018, n. 3021).
4.6 Infine, in ordine alla valutazione delle qualità culturali e intellettuali - definite "apprezzabili" per il ricorrente ed "assolutamente superlative" per il R. - il ricorrente lamenta che, anche sotto questo profilo, la Commissione avrebbe utilizzato un criterio di giudizio particolarmente severo nei suoi confronti. Tuttavia gli elementi addotti dal S. non sono sufficienti a sostenere la censura di eccesso di potere, atteso che il deducente si limita a rappresentare alcuni degli elementi oggetto di valutazione, omettendo di considerare che questi vanno complessivamente valutati dalla Commissione secondo il procedimento di bilanciamento, con cui si compensa la carenza di un titolo con il possesso di altri titoli.
In particolare, il S. afferma la sua preminenza per il conseguimento di due master ed una migliore specializzazione, ma si limita ad invocare in maniera dettagliata i titoli da lui posseduti, attribuendo un peso decisivo ai titoli accademici ed ai corsi formativi che, invece, sono solo una delle diverse categorie di titoli che devono essere valutati ai fini dell'espressione del giudizio sulle qualità culturali ed intellettuali ai sensi dell'art. 707 del D.P.R. n. 90 del 2010.
In definitiva, il Collegio, pur riconoscendo il particolare spessore dei titoli addotti, non ritiene che essi possano supportare il vizio di eccesso di potere denunciato, tenuto conto del carattere globale e complessivo che connota il giudizio reso dalla Commissione di Avanzamento e, in ogni caso, adeguatamente valutati i titoli conseguiti dagli Ufficiali utilmente posizionati nella graduatoria.
5. Il Collegio non ravvisa, dunque, la denunciata disparità di trattamento in danno del ricorrente, non rilevando quei macroscopici vizi in presenza dei quali soltanto l'operato dell'Amministrazione può essere censurato: e invero, sulla base di quanto si evince dalla documentazione, non vi sono elementi che possano indurre a ravvisare il lamentato eccesso di potere. La documentazione non si presta a rivelare la manifesta illogicità e/o contraddittorietà del giudizio e del punteggio assegnato all'Amadei né a supportare la censurata svalutazione dell'interessato o la sopravvalutazione degli Ufficiali collocati in posizione utile.
6. Per le suesposte ragioni il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, non è meritevole di favorevole considerazione e va, pertanto, rigettato.
7. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario
04-06-2019 22:12
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