L'imputato chiede ad un Ispettore di compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio e, in particolare, di riferirgli notizie riservate e sensibili sullo svolgimento dei controlli di polizia, presso lo scalo aeroportuale, relativi a determinati voli ovvero sull'avvenuto scarico delle merci dal momento del loro arrivo sino all'ingresso nei magazzini, al fine di agevolare il transito di carichi di droga da parte di un'organizzazione dedita a tali traffici illeciti.
Corte dei Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 29-05-2018) 16-10-2018, n. 520
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Sigg.ri Magistrati
dott.ssa Piera Maggi - Presidente
dott.ssa Anna Bombino - Consigliere
dott. Marco Fratini Primo - Referendario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. (...) promosso dalla Procura nei confronti del sig. G.P., non costituito, e del sig. M.S., rappresentato e difeso dall'avv. Marta Mangeli.
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 29 maggio 2018, il relatore dott. Marco Fratini, il P.M. dott. Massimiliano Minerva e l'avv. Mangeli.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 25 luglio 2017 la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sig.ri P. e S. per sentirli condannare al risarcimento del danno, in favore dello Stato, della somma, rispettivamente, diEuro 141.507,60 e diEuro 39.314,90.
Dalla disamina degli atti del giudizio penale, avviato nei confronti degli odierni convenuti, è emerso che il S., nel periodo compreso tra il 03.09.2011 ed il 28.10.2011, contattando ed incontrando, in più occasioni, un Ispettore in servizio presso il Gruppo di Fiumicino - Reparto a cui è demandata la sicurezza dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma - con la promessa di un'offerta di denaro, ha intrapreso, in concorso con l'App. Sc. G.P. e in violazione ai propri doveri inerenti alla pubblica funzione di ufficiale di P.G., un'attività di persuasione e di induzione alla corruzione nei confronti del predetto ispettore.
A quest'ultimo, infatti, è stato richiesto di compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio e, in particolare, di riferire al S. notizie riservate e sensibili sullo svolgimento dei controlli di polizia, presso lo scalo aeroportuale, relativi a determinati voli ovvero sull'avvenuto scarico delle merci dal momento del loro arrivo sino all'ingresso nei magazzini, al fine di agevolare il transito di carichi di droga da parte di un'organizzazione dedita a tali traffici illeciti.
Nella richiesta di risarcimento la Procura ha incluso anche il danno all'immagine dell'amministrazione, quantificato inEuro 40.000,00 (quarantamila/00) per il P., importo pari al doppio della somma ricevuta per compiere un atto contrario ai propri doveri di Ufficio, e inEuro 5.000,00,(cinquemila/00) per il S., importo determinato in via equitativa sempre per il gravissimo nocumento arrecato al prestigio e all'immagine del Corpo.
Si è costituito solo il S. eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e la sproporzione della pretesa risarcitoria rispetto all'illecito posto in essere dall'odierno convenuto.
All'odierna udienza le parti hanno ampiamente illustrato gli scritti, concludendo come in atti.
Motivi della decisione
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Ai sensi dell'art. 1, co. 2, L. n. 20 del 1994, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale inizia a decorrere dalla verificazione del fatto dannoso.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la decorrenza del termine di prescrizione deve essere ancorata al perfezionamento della fattispecie dannosa, che comprende sia l'azione illecita, sia l'effetto lesivo della stessa.
In altri termini, il "fatto" causativo di danno è concepito come fattispecie a formazione progressiva, per il cui completamento non è sufficiente la condotta che ha comportato la violazione degli obblighi di servizio (in sé solo potenzialmente lesiva), ma occorre anche la dimostrazione di una concreta deminutio patrimonii dell'Ente pubblico (il cd eventus damni).
Le due componenti della fattispecie dannosa (l'azione illecita e l'effetto lesivo), tuttavia, possono non coincidere sul piano temporale, potendo verificarsi l'effetto lesivo a distanza di tempo dall'azione illecita. In tal caso, il dies a quo del termine di prescrizione dell'illecito coincide con la verificazione d'effetto lesivo. Ai fini del decorso del termine di prescrizione, oltre alla verificazione del fatto dannoso, occorre la conoscibilità obiettiva del danno stesso da parte dell'amministrazione danneggiata (Corte Conti, Sez. Riun., 15 gennaio 2003, n. 2/Q). Ciò in virtù della regola generale stabilita dall'art. 2935 c.c., secondo cui il decorso del termine di prescrizione postula la volontaria inerzia del titolare del diritto nell'esercitare il diritto stesso.
Nella fattispecie, la Guardia di Finanza ha segnalato a questa Procura regionale, con nota prot. n. (...) dell'1.10.2012 i fatti causativi di danno erariale per i quali oggi si procede.
Non può, quindi, ritenersi decorso il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
E ciò anche in considerazione del fatto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno all'immagine inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, che, nella fattispecie, è la sentenza n. 47741 del 2 dicembre 2015 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, IV^ Sezione Penale. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è destituita di qualsiasi fondamento.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze del procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna degli odierni convenuti, emerge la loro responsabilità anche sotto il profilo amministrativo.
Risulta provata una promessa di offerta di una ingente somma di denaro che il P. ha rivolto ad un Ispettore dello stesso Corpo in forza al Nucleo Operativo Pronto Impiego, affinché questo riferisse - con atto contrario ai doveri di Ufficio - notizie riservate sullo svolgimento dei controlli di polizia relativi a determinati voli ovvero sull'avvenuto scarico delle merci dal momento del loro arrivo sino all'ingresso nei magazzini, al fine di far transitare carichi di droga.
In particolare, è emerso che il P. ha ricevuto la somma di 20.000,00Euro per compiere atti contrari ai propri doveri di Ufficio, ha omesso di denunziare fatti penalmente rilevanti ai propri superiori nonché all'Autorità Giudiziaria competente, e si è adoperato per ricercare e contattare altri appartenenti alla Guardia di Finanza disposti, dietro pagamento di somme di denaro, ad effettuare controlli superficiali sui bagagli presenti all'interno di un aereo proveniente dal Sud America.
Nell'ambito dell'attività di P.G. si è anche pervenuti - in data 17.6.2012 - al sequestro di una ingente quantità di cocaina (101 panetti per un peso complessivo pari a Kg. 109,610) introdotta illegalmente attraverso l'aeroporto di Fiumicino a bordo di un aeromobile proveniente dalla Repubblica Dominicana.
Nella vicenda è coinvolto anche il S., il quale, nel periodo compreso tra il 03.09.2011 ed il 28.10.2011, contattando ed incontrando, in più occasioni, un Ispettore in servizio presso il Gruppo di Fiumicino - Reparto a cui è demandata la sicurezza dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma - con la promessa di un'offerta di denaro, ha intrapreso, in concorso con il P. (di cui si già ampiamente detto sopra) e in violazione ai propri doveri inerenti alla pubblica funzione di ufficiale di P.G., un'attività di persuasione e di induzione alla corruzione nei confronti del predetto ispettore.
A quest'ultimo, infatti, è stato richiesto di compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio e, in particolare, di riferire al S. notizie riservate e sensibili sullo svolgimento dei controlli di polizia, presso lo scalo aeroportuale, relativi a determinati voli ovvero sull'avvenuto scarico delle merci dal momento del loro arrivo sino all'ingresso nei magazzini, sempre al fine di agevolare il transito di carichi di droga da parte di un'organizzazione dedita a tali traffici illeciti.
Emerge, in maniera chiara e inequivocabile, che i due militari, anche se con contributo diverso nella realizzazione dei reati loro ascritti, sono responsabili dell'attività delittuosa contestata.
In particolare, il P. ha conseguito illecitamente una somma di denaro (Euro 20.000,00) per compiere un atto contrario ai propri doveri di Ufficio, omettendo di denunciare ai propri superiori gerarchici, nonché all'Autorità Giudiziaria, la possibilità prospettata di effettuare controlli superficiali, presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, sui bagagli provenienti dal Sud America; il tutto al fine di agevolare l'importazione organizzata e sistematica di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope.
L'agevolazione è avvenuta acquisendo notizie riservate e sensibili sullo svolgimento dei controlli di polizia relativi a determinati voli, ovvero sullo scarico delle merci al momento del loro arrivo e sulla loro gestione sino all'ingresso dei magazzini, al fine di far transitare i carichi di droga contrabbandati dal sodalizio criminale.
Nella sostanza i due militari convenuti hanno svolto il ruolo di intermediari tra il gruppo che organizzava il trasporto della sostanza stupefacente e coloro che avrebbero dovuto riceverla e farne oggetto di spaccio all'interno dei confini nazionali (cfr. pag. 11 della sentenza della Corte di appello di Roma, II^ Sezione penale, n. 4184 del 16.9.2014).
La condanna loro inflitta dai giudici di merito ha poi trovato conferma anche presso il giudice di legittimità.
Nei confronti degli odierni convenuti si configura una responsabilità amministrativa in ragione della chiara presenza degli elementi necessari a costituirla, vale a dire: i) l'esistenza di un rapporto d'impiego, nell'ambito del quale si è verificato il comportamento illecito oggetto di contestazione, stante la qualifica di militari dipendenti del Corpo della Guardia di Finanza; ii)la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto per la configurazione della responsabilità amministrativa, che, alla stregua degli esiti dell'istruttoria, delle indagini svolte in sede penale e delle condanne subite dagli odierni convenuti, può qualificarsi come doloso; iii) la pacifica sussistenza del nesso di causalità esistente tra il comportamento tenuto dai militari così come definitivamente accertato in sede penale e il pregiudizio erariale.
Con riguardo alla determinazione del danno erariale, occorre tenere in considerazione sia il danno patrimoniale, sia quello non patrimoniale.
Il P. e il S. hanno causato un danno patrimoniale, relativo all'ammontare delle spese di missione, delle retribuzioni per le giornate/uomo dei militari impiegati nell'attività investigativa svolta nel periodo in cui è stata posta in essere la condotta illecita e del disservizio generato, pari rispettivamente adEuro 101.507,60 e adEuro 34.314,90.
Alle voci di danno patrimoniale si aggiunge anche la posta di danno non patrimoniale, da quantificarsi inEuro 40.000,00 per il P. (pari al doppio della somma ricevuta per compiere un atto contrario ai propri doveri di Ufficio - ai sensi dell'art.1, comma 1-sexies della L. n. 20 del 1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, della L. n. 190 del 2012) e inEuro 5.000 per il S. (importo determinato in via equitativa).
I fatti oggetto del presente giudizio e di quello penale (definito con sentenza di condanna passata in giudicato), infatti, hanno avuto un'importante risonanza nell'opinione pubblica per effetto delle notizie diffuse sugli organi d'informazione nel periodo di riferimento, causando un evidente grave nocumento al prestigio ed all'immagine della Guardia di Finanza.
Gli odierni convenuti hanno piegato e degradato l'appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza ai propri interessi personali, utilizzando precise qualifiche - giacché, come noto, il personale militare è agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e/o ufficiale di polizia giudiziaria - al fine di compiere, per finalità delittuose sopra descritte, i reati accertati dal giudice penale.
I comportamenti tenuti da entrambi i convenuti sono quindi certamente detestabili, perché imputabili a persone le cui attività d'istituto rientrano in un complesso ed esteso settore e sono altresì espressamente contemplate dall'art. 55 c.p.p., il quale attribuisce, ai soggetti elencati nel successivo art. 57, le delicate e rigorose funzioni di polizia giudiziaria.
In conclusione, al P. è ascrivibile una responsabilità amministrativa causativa di un danno pari aEuro 141.507,60 e al S. una responsabilità amministrativa causativa di un danno pari aEuro 39.314,90.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, definitivamente pronunziando,
DICHIARA
la contumacia del sig. G.P..
ACCOGLIE
l'atto di citazione del P.R., nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto,
CONDANNA
il sig. G.P. al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze della somma diEuro 141.507,60
(centoquarantunomilacinquecentosette/60), oltre rivalutazione dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna e interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
il sig. M.S. al pagamento in favore del Ministero
dell'Economia e delle Finanze della somma di 39.314,90
(trentanovemilatrecentoquattordici/90), oltre rivalutazione dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna e interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
Le spese di giudizio, da rifondere in favore dello Stato, sono liquidate inEuro 734,93 (settecentotrentaquattro/93).
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2018.
Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2018.
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